Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 26710/2025 del 03/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Contro il decreto sanzionatorio del 6 novembre 2020 che applicava a Lumassi una sanzione di €25.370,00 per violazione dell'art. 3 del d.lgs. n. 195 (obbligo di dichiarazione di denaro contante superiore a €10.000 all'ingresso/uscita dal territorio nazionale). Il fatto: controllo alla barriera autostradale A22 di Vipiteno il 30/11/2019, accertato possesso di contante oltre il limite senza esibire la dichiarazione richiesta. Motivi di ricorso in cassazione: (1) errore di diritto sulla possibilità di assolvere l'obbligo dichiarativo anche subito dopo il passaggio della frontiera presso l'ufficio doganale più vicino; (2) invocazione dell'esimente della buona fede/errore sul fatto, essendosi il ricorrente dichiarato spontaneamente in possesso del denaro e potendo, a suo dire, dichiarare poi presso il vicino ufficio doganale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo: l'art. 3 del d.lgs. n. 195/2008 e la normativa comunitaria impongono che la dichiarazione sia già in possesso dell'interessato al momento dell'attraversamento della frontiera; l'illecito è di natura oggettiva e si consuma con la sola omissione della dichiarazione all'ufficio doganale di confine. L'interpretazione proposta dal ricorrente (possibilità di dichiarare validamente solo dopo il passaggio) è incompatibile con la ratio della normativa e con le esigenze di sorveglianza rafforzata richiamate dal Regolamento UE 2018. Il secondo motivo (buona fede) è stato anch'esso respinto: l'onere di provare l'assenza di colpa grava sul trasgressore in base alla presunzione prevista dall'art. 3 della legge n. 689/1981. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite e si è dato atto della possibile applicazione del contributo unificato secondo il d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • d.lgs. 19 novembre 2008, n. 195

    Impone l'obbligo di dichiarare all'agenzia delle dogane il denaro contante di importo pari o superiore a €10.000 all'ingresso o all'uscita dal territorio nazionale; l'infrazione è oggettiva e si consuma con la mancata esibizione della dichiarazione al momento del passaggio della frontiera.

  • Regolamento CE n. 1889/2005

    Norma comunitaria di riferimento che conduce all'obbligo dichiarativo al momento della frontiera; utile per interpretare il momento dell'insorgenza dell'obbligo.

  • Regolamento UE n. 1672/2018

    Aggiorna e rafforza il sistema di sorveglianza sui trasferimenti transfrontalieri di denaro contante, prevedendo strumenti come il trattenimento temporaneo e l'obbligo di trasmissione di informazioni all'UIF, giustificando un'interpretazione restrittiva dell'obbligo dichiarativo.

  • legge 24 novembre 1981, n. 689

    Stabilisce la presunzione che, una volta accertata la fattispecie tipica amministrativa, grava sul trasgressore l'onere di provare l'assenza di colpa (onere della prova per l'esimente).

  • d.P.R. n. 115 del 2002

    art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Norme procedurali sul contributo unificato; la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Il trasgressore che trasporta contante pari o superiore a €10.000 deve essere in possesso della dichiarazione già al momento dell'attraversamento della frontiera; la mera volontà di dichiarare successivamente non è sufficiente per escludere l'illecito.
  • L'illecito è di natura oggettiva: la consumazione richiede solo l'omessa dichiarazione all'ufficio doganale di confine; non è necessario provare finalità illecite nel trasporto del denaro.
  • La presentazione telematica prima dell'ingresso è ammessa, ma deve essere effettiva e comunque il titolare deve essere in grado di dimostrarla al momento del controllo.
  • La buona fede o l'ignoranza della norma difficilmente assolvono: grava sul trasgressore l'onere di provare l'assenza di colpa o l'errore inevitabile.
  • Se si viene fermati tra la frontiera e l'ufficio doganale, non è efficace dichiarare che si provvederà una volta giunti all'ufficio limitrofo; ciò non impedisce la sanzione se al momento dell'ingresso non si era in possesso della dichiarazione.
  • Gli organi doganali dispongono di poteri ulteriori (es. trattenimento temporaneo, segnalazioni all'UIF) e la violazione può comportare sanzioni amministrative, spese di lite e contributi unificati.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.