Cassazione Civile, Sentenza n. 26710/2025 del 03/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Contro il decreto sanzionatorio del 6 novembre 2020 che applicava a Lumassi una sanzione di €25.370,00 per violazione dell'art. 3 del d.lgs. n. 195 (obbligo di dichiarazione di denaro contante superiore a €10.000 all'ingresso/uscita dal territorio nazionale). Il fatto: controllo alla barriera autostradale A22 di Vipiteno il 30/11/2019, accertato possesso di contante oltre il limite senza esibire la dichiarazione richiesta. Motivi di ricorso in cassazione: (1) errore di diritto sulla possibilità di assolvere l'obbligo dichiarativo anche subito dopo il passaggio della frontiera presso l'ufficio doganale più vicino; (2) invocazione dell'esimente della buona fede/errore sul fatto, essendosi il ricorrente dichiarato spontaneamente in possesso del denaro e potendo, a suo dire, dichiarare poi presso il vicino ufficio doganale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo: l'art. 3 del d.lgs. n. 195/2008 e la normativa comunitaria impongono che la dichiarazione sia già in possesso dell'interessato al momento dell'attraversamento della frontiera; l'illecito è di natura oggettiva e si consuma con la sola omissione della dichiarazione all'ufficio doganale di confine. L'interpretazione proposta dal ricorrente (possibilità di dichiarare validamente solo dopo il passaggio) è incompatibile con la ratio della normativa e con le esigenze di sorveglianza rafforzata richiamate dal Regolamento UE 2018. Il secondo motivo (buona fede) è stato anch'esso respinto: l'onere di provare l'assenza di colpa grava sul trasgressore in base alla presunzione prevista dall'art. 3 della legge n. 689/1981. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite e si è dato atto della possibile applicazione del contributo unificato secondo il d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
d.lgs. 19 novembre 2008, n. 195
Impone l'obbligo di dichiarare all'agenzia delle dogane il denaro contante di importo pari o superiore a €10.000 all'ingresso o all'uscita dal territorio nazionale; l'infrazione è oggettiva e si consuma con la mancata esibizione della dichiarazione al momento del passaggio della frontiera.
Regolamento CE n. 1889/2005
Norma comunitaria di riferimento che conduce all'obbligo dichiarativo al momento della frontiera; utile per interpretare il momento dell'insorgenza dell'obbligo.
Regolamento UE n. 1672/2018
Aggiorna e rafforza il sistema di sorveglianza sui trasferimenti transfrontalieri di denaro contante, prevedendo strumenti come il trattenimento temporaneo e l'obbligo di trasmissione di informazioni all'UIF, giustificando un'interpretazione restrittiva dell'obbligo dichiarativo.
legge 24 novembre 1981, n. 689
Stabilisce la presunzione che, una volta accertata la fattispecie tipica amministrativa, grava sul trasgressore l'onere di provare l'assenza di colpa (onere della prova per l'esimente).
art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Norme procedurali sul contributo unificato; la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il trasgressore che trasporta contante pari o superiore a €10.000 deve essere in possesso della dichiarazione già al momento dell'attraversamento della frontiera; la mera volontà di dichiarare successivamente non è sufficiente per escludere l'illecito.
- L'illecito è di natura oggettiva: la consumazione richiede solo l'omessa dichiarazione all'ufficio doganale di confine; non è necessario provare finalità illecite nel trasporto del denaro.
- La presentazione telematica prima dell'ingresso è ammessa, ma deve essere effettiva e comunque il titolare deve essere in grado di dimostrarla al momento del controllo.
- La buona fede o l'ignoranza della norma difficilmente assolvono: grava sul trasgressore l'onere di provare l'assenza di colpa o l'errore inevitabile.
- Se si viene fermati tra la frontiera e l'ufficio doganale, non è efficace dichiarare che si provvederà una volta giunti all'ufficio limitrofo; ciò non impedisce la sanzione se al momento dell'ingresso non si era in possesso della dichiarazione.
- Gli organi doganali dispongono di poteri ulteriori (es. trattenimento temporaneo, segnalazioni all'UIF) e la violazione può comportare sanzioni amministrative, spese di lite e contributi unificati.
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