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Ordinanza

Ordinanza n. 2395/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202506308

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare e, con motivi aggiunti, il successivo decreto di rigetto adottato all’esito del riesame

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il primo decreto di rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. 34/2020, chiedendone anche la sospensione cautelare. A seguito di un riesame disposto in precedenza dal TAR, ha proposto motivi aggiunti contro il nuovo decreto prefettizio di rigetto del 7 gennaio 2026. Dalle motivazioni dell’ordinanza emergono, in particolare, contestazioni riferite alla valutazione della documentazione prodotta per giustificare l’uscita dello straniero dal territorio nazionale e alla sussistenza dei requisiti connessi alla posizione di soggiorno e lavorativa. Il ricorrente aveva prodotto integrazioni documentali il 27 novembre 2025, sostenendo che una dichiarazione di un medico spagnolo avrebbe giustificato l’uscita dal territorio nazionale; tale dichiarazione, tuttavia, non risultava trasmessa in forma tradotta e legalizzata. Era inoltre stato prodotto un verbale INPS del 30 settembre 2025, attestante un’invalidità civile dell’80%, con riduzione permanente della capacità lavorativa compresa tra il 74% e il 99%.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare relativa al decreto impugnato con motivi aggiunti, ritenendo che, al sommario esame proprio della fase cautelare, le censure non presentassero sufficienti elementi di fondatezza. In particolare, la mancata produzione della dichiarazione del medico spagnolo debitamente tradotta e legalizzata non consentiva di giustificare l’uscita dal territorio nazionale e comportava, secondo le risultanze istruttorie, la carenza del requisito della presenza ininterrotta dello straniero. Il verbale INPS prodotto, attestando un’invalidità civile dell’80%, è stato ritenuto incompatibile con il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca lavoro-attesa occupazione. È stato quindi escluso il fumus boni iuris. Le spese della fase cautelare sono state compensate per giusti motivi.

Norme richiamate

  • art. 103, comma 1, d.l. 34/2020

    La disposizione costituisce la base normativa della domanda di emersione dal lavoro irregolare e della regolarizzazione della posizione di soggiorno; il giudice ha ritenuto non dimostrati i requisiti necessari nel caso concreto.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare; nel caso concreto il TAR ha escluso la sussistenza di sufficienti elementi di fondatezza delle censure e ha respinto la domanda cautelare.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la sospensione di un provvedimento di rigetto può essere negata quando, a un sommario esame, le censure non siano assistite da sufficienti elementi di fondatezza e manchi quindi il fumus boni iuris.
  • La documentazione straniera prodotta per giustificare un’uscita dal territorio nazionale deve essere presentata nelle forme richieste, inclusa, quando necessaria, la traduzione e la legalizzazione; la mancata produzione in tali forme può impedire di considerare provato il fatto giustificativo.
  • Ai fini della regolarizzazione collegata all’emersione dal lavoro irregolare, la mancata dimostrazione della presenza ininterrotta sul territorio nazionale costituisce ragione ostativa quando l’uscita non sia adeguatamente documentata.
  • Il riconoscimento di un’invalidità civile dell’80%, secondo la valutazione recepita dal giudice nel caso esaminato, impedisce il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca lavoro-attesa occupazione.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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