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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38031/2023 del 18/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna per insufficienza e contraddittorietà della motivazione della sentenza della Corte d'appello di Palermo. Denuncia in particolare che la Corte d'appello non ha sanato i rilievi mossi dalla Corte di cassazione in sede di annullamento in ordine alla mancanza di elementi probatori che consentissero di attribuire con certezza all'imputato l'utenza sulla quale erano state intercettate conversazioni ritenute rilevanti ai fini accusatori. Sostiene inoltre che la rinnovazione della prova testimoniale disposta non avrebbe eliminato le criticità evidenziate nella precedente pronuncia.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che nella sentenza impugnata fossero indicate evidenze probatorie individualizzanti sufficienti a collegare all'imputato l'uso dell'utenza (tra cui il ritrovamento della scheda al momento dell'identificazione), nonché le conversazioni intercettate (tra cui il riconoscimento del timbro vocale da parte degli operatori di p.g. e dei traduttori, la comunicazione del giorno successivo al fermo dalla stessa utenza e i contatti con soggetti poi arrestati per droga). Di conseguenza il motivo è stato ritenuto infondato e il ricorso dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con richiamo alla giurisprudenza costituzionale (Corte cost., 13/06/2000 n.186).

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 1-bis

    art. 73, commi 1 e 1-bis, D.p.r. n. 309 del 1990

    Norma sostanziale contestata: la Corte, nell'ambito del controllo processuale, conferma la condanna per il delitto di traffico di stupefacenti sulla base delle prove ritenute sufficienti a dimostrare l'attività illecita e il collegamento dell'imputato all'utenza utilizzata per i traffici.

  • D.L. n.137/2020, art. 23, comma 8

    art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020

    Norma processuale richiamata per l'ammissione del ricorso trattato con contraddittorio scritto; la Corte ha proceduto con il rito previsto e ha valutato gli atti nel contraddittorio scritto.

  • D.L. 198/2022, art. 8

    Ulteriore disposizione normativa processuale richiamata in relazione al trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; utilizzata per giustificare la procedura seguita nella trattazione del ricorso.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma che regola l'imposizione delle spese e delle sanzioni in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato: la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000

    Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186

    Giurisprudenza richiamata a supporto della determinazione della sanzione pecuniaria per il ricorso inammissibile; utilizzata come parametro interpretativo nell'applicazione dell'art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • Per collegare un soggetto a conversazioni intercettate su un'utenza è sufficiente un quadro probatorio complessivo che offra elementi individualizzanti (possesso della scheda al momento dell'identificazione, riconoscimento del timbro vocale da parte di operatori di polizia o traduttori che conoscono l'indagato, comunicazioni successive dall'utenza confermanti l'uso).
  • La rinnovazione della prova testimoniale può sanare precedenti rilievi di insufficienza probatoria se produce riscontri nuovi e specifici che consentono l'individuazione certa dell'autore delle conversazioni intercettate.
  • La Corte di cassazione, quando annulla con rinvio per carenze probatorie, richiede alla corte di merito di affrontare e colmare le criticità indicate; se quest'ultima fornisce elementi individualizzanti idonei, la cassazione può dichiarare inammissibile un ulteriore ricorso che si limiti a reiterare censure generiche.
  • Il ricorrente deve formulare censure specifiche e argomentate rispetto alle motivazioni nuove della corte di merito: rimangono inammissibili o infondate le impugnazioni che si limitano a riproporre genericamente precedenti doglianze senza contestare punto per punto le nuove evidenze.
  • In caso di ricorso dichiarato inammissibile la Corte può condannare il ricorrente alle spese processuali e a una somma a favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la determinazione dell'importo può richiamare principi giurisprudenziali consolidati (es. Corte cost. n.186/2000).

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