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Sentenza

Sentenza n. 655/2026 - Firenze, Sezione 1

per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo - della delibera del Consiglio comunale di Montespertoli n. 128 del 28.10.2021, pubblicata nell’albo pretorio il 2.11.2021, con cui è stato approvato il piano di recupero aree specialistiche per attività sportive o tempo libero As-S n. 15 (E) “Centro Ippico Piano di Pesa”; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, inclusi per quanto possa occorrere: a) la delibera del Consiglio comunale di Montespertoli n. 37 del 25.03.2021, con cui è stato adottato il piano di recupero aree specialistiche per attività sportive o tempo libero As-S n. 15 (E) “Centro Ippico Piano di Pesa”; b) il verbale della conferenza paesaggistica, prot. 23726 del 29.09.2021; c) il regolamento urbanistico del Comune di Montespertoli, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 30.07.2015, quanto alle previsioni relative all’UTOE 5 15 AS-S n. 15 (E) – “Centro ippico Pian di Pesa” (da PRG ex U.O. n.1), con particolare riferimento alla previsione del punto 15.3.6. laddove, nel prevedere che “per quanto concerne viabilità e parcheggi, è previsto e consentito: a. l’ampliamento della viabilità in prossimità dell’innesto su via Ripa; b. l’allargamento del primo tratto della viabilità minore fino al nuovo tratto previsto; c. la sistemazione della viabilità poderale preesistente, per la creazione di un nuovo accesso al centro ippico, così come individuato nella cartografia di riferimento”, debba essere interpretato come derogatorio degli artt. 48 e 48 delle NTA dello stesso regolamento urbanistico; - nonché per la condanna dell’Amministrazione comunale al risarcimento dei danni; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 17.07.2023 - del permesso di costruire n. 512/2022 per la realizzazione di una tensostruttura per la copertura di un campo di equitazione in attuazione del PUA AS-S n. 15 “Centro Ippico Pian di Pesa”, pubblicato nell’albo pretorio del Comune di Montespertoli il 2.5.02023; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 26.09.2023 - del permesso di costruire n. 182/2023 per la realizzazione di una tensostruttura per la copertura di un campo di equitazione in attuazione del PUAAS-S n. 15 “Centro Ippico Pian di Pesa”; e per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 23.09.2025 - del permesso di costruire n. 494/2023 per l’esecuzione dei lavori di costruzione di scuderie, giostra e depuratore – UMI “E” piano di recupero aree specialistiche per attività sportive o tempo libero As-S n. 15 (E) “Centro Ippico Pian di Pesa” (da PRG ex U.O. n. 1); - di ogni altro atto connesso presupposto e conseguente e, in particolare, del parere dell’ufficio ambiente del Comune di Montespertoli del 21.08.2024;

Giustizia amministrativa202200147

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Piano attuativo di recupero del centro ippico Pian di Pesa, relativi atti urbanistici e paesaggistici, nonché permessi di costruire per tensostrutture, scuderie, giostra e depuratore

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune e controinteressati)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la delibera di approvazione del piano di recupero, la delibera di adozione, il verbale della conferenza paesaggistica, le pertinenti previsioni del regolamento urbanistico e, con motivi aggiunti, tre permessi di costruire attuativi. Ha dedotto: 1) violazione della disciplina regionale sul piano attuativo, dell’art. 11 d.P.R. 380/2001 e degli artt. 1032 e 1053 c.c., assumendo che il piano coinvolgesse anche la strada vicinale di cui sarebbe comproprietario, senza il consenso dei comproprietari; 2) carenza del contenuto minimo del piano e delle opere di urbanizzazione, nonché mancata previsione di tempi e garanzie per la loro realizzazione; 3) contrasto con gli artt. 48 e 49 e con l’art. 55 delle NTA del regolamento urbanistico in materia di nuova viabilità, accesso al centro ippico e parcheggi; 4) omessa verifica di assoggettabilità a VAS e omessa VAS; 5) difetto di istruttoria nell’esame delle integrazioni richieste dalla conferenza paesaggistica; 6) violazione della disciplina paesaggistica relativa alla fascia di tutela del torrente Pesa e mancata considerazione delle limitazioni alla nuova edificazione e alle visuali di pregio; 7) omessa documentazione sull’impatto acustico; 8) illegittimo ampliamento del bar-ristorante, ritenuto attività autonoma e non funzionale al centro ippico; 9) omesso previo parere della conferenza di copianificazione. I motivi aggiunti hanno dedotto l’illegittimità derivata dei permessi di costruire e, quanto al permesso relativo a scuderie, giostra e depuratore, ulteriori violazioni della disciplina sulle autorizzazioni ambientali e sugli scarichi, incompetenza e contrasto con le NTA del piano.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibili il ricorso introduttivo e tutti i motivi aggiunti per difetto di legittimazione e interesse a ricorrere, senza esaminare nel merito le censure. Ha rilevato anzitutto che la documentazione prodotta — fotografie satellitari, fotografia dell’ingresso dell’abitazione e comunicazioni comunali relative a un’istanza per l’asfaltatura — non dimostrava la proprietà dell’immobile né la comproprietà della strada, che avrebbero dovuto essere provate mediante idonei titoli di provenienza. Anche ammettendo la vicinitas, il ricorrente non aveva allegato né provato una lesione concreta e attuale. Gli interventi del piano riguardavano particelle di esclusiva proprietà delle proponenti, comprese quelle interessate dall’ampliamento della viabilità e dal percorso alternativo. Inoltre, la nuova diramazione e il percorso alternativo erano destinati proprio ad aggirare le abitazioni e a ridurre il traffico pesante sulla strada vicinale. Quanto al punto di ristoro, il giudice ha osservato che esso era già previsto come struttura funzionale al centro ippico dagli strumenti urbanistici precedenti; il piano ne imponeva l’uso esclusivo e inscindibile dall’attività ippica, escludendone l’autonoma trasformazione in esercizio commerciale indipendente. L’ampliamento del centro era inoltre già contemplato dal regolamento urbanistico del 2015, non specificamente censurato dal ricorrente. La mera prossimità dell’immobile, il generico timore di incremento del traffico e l’asserita incidenza sulla vivibilità non dimostravano un danno certo o altamente probabile, né un significativo decremento del valore o dell’utilità dell’immobile. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    L’interesse ad agire costituisce condizione dell’azione e richiede una concreta utilità personale, attuale e diretta derivante dall’accoglimento della domanda.

  • artt. 35, comma 1, e 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamati nel provvedimento quale base processuale della decisione definitoria.

  • art. 25 l.r. Toscana n. 65/2014

    Invocato dal ricorrente con riferimento alla necessità del previo parere della conferenza di copianificazione; la relativa censura non è stata esaminata per l’inammissibilità del ricorso.

  • artt. 107 e 109 l.r. Toscana n. 65/2014

    Invocati con riferimento alla formazione e al contenuto del piano attuativo; le relative questioni di merito non sono state esaminate.

  • art. 119 l.r. Toscana n. 65/2014

    Invocato con riferimento al contenuto minimo del piano attuativo e alle opere di urbanizzazione; la censura non è stata esaminata nel merito.

  • art. 142, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 42/2004

    Individua la tutela paesaggistica della fascia prossima al torrente Pesa; la dedotta violazione non è stata esaminata per il difetto delle condizioni dell’azione.

  • art. 146 d.lgs. n. 42/2004

    Invocato dal ricorrente in relazione alla necessità dell’autorizzazione paesaggistica; la questione non è stata decisa nel merito.

  • art. 12 l.r. Toscana n. 89/1998

    Invocato in materia di documentazione sull’impatto acustico; la censura non è stata esaminata per l’inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo l’azione di annullamento richiede, oltre alla legittimazione e alla posizione qualificata, un interesse a ricorrere personale, concreto e attuale, consistente nella dimostrazione di una specifica utilità ottenibile dalla rimozione dell’atto impugnato.
  • La vicinitas, intesa come stabile collegamento con l’area interessata da un intervento edilizio o urbanistico, può fondare in astratto la legittimazione del proprietario vicino, ma non è sufficiente a dimostrare l’interesse a ricorrere; occorre allegare e provare una lesione concreta e attuale, o un danno certo o altamente probabile.
  • Nell’impugnazione di strumenti urbanistici generali o attuativi, il proprietario vicino deve dimostrare che le prescrizioni incidono direttamente sui suoi beni oppure determinano un significativo decremento del loro valore di mercato o della loro utilità; non è sufficiente invocare genericamente il pregiudizio all’ordinato assetto del territorio, alla salubrità o alla vivibilità della zona.
  • Quando il piano attuativo prevede una nuova viabilità su particelle di proprietà dei proponenti, la mera allegazione di un aumento del traffico sulla strada vicinale prossima all’abitazione non dimostra un interesse concreto se il nuovo percorso è destinato ad aggirare le abitazioni e a ridurre il traffico, in particolare quello pesante, sulla viabilità esistente.
  • La prospettata trasformazione di una struttura di ristoro in esercizio commerciale autonomo non integra una lesione attuale e concreta quando gli strumenti urbanistici, le norme tecniche del piano e la convenzione urbanistica ne vincolano l’uso esclusivo e inscindibile all’attività principale del centro.

Come è indicizzato

MateriePiani attuativi e lottizzazioniPiani regolatori e variantiLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiUrbanistica e governo del territorioEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

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