Ordinanza n. 466/2026 - Napoli, Sezione 4
per la correzione della sentenza n. 7253 pronunciata da questa Sezione il 7 novembre 2025 sul ricorso reg. ric. n.4560 del 2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR dichiarativa del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, limitatamente all’omessa indicazione del nominativo del richiedente nell’intestazione
Esito
Favorevole al ricorrente (controinteressato)
Prevale il privato
La controversia
Il richiedente, evocato nel giudizio originario quale controinteressato e intervenore ad opponendum, ha domandato la correzione della sentenza nella parte in cui l’intestazione ometteva di indicare il suo nominativo, sebbene dagli atti processuali — ricorso, atto di intervento ad opponendum e memoria — risultasse senza dubbio la sua partecipazione al giudizio nelle qualità indicate. La domanda è stata proposta ai sensi dell’art. 86, comma 2, c.p.a., quale istanza di correzione di errore materiale.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza, ritenendo che l’omessa indicazione del nominativo nell’intestazione costituisse un mero errore materiale emendabile mediante la procedura di correzione, poiché la partecipazione del richiedente al giudizio risultava inequivocabilmente dagli atti processuali. Ha disposto che la Segreteria annoti in calce alla sentenza la correzione, aggiungendo il nominativo del richiedente nella parte relativa ai soggetti nei cui confronti è proposto il ricorso e agli intervenienti ad opponendum, nonché gli adempimenti previsti dall’art. 86, comma 3, c.p.a.
Norme richiamate
art. 86, co. 2, c.p.a.
Consente la correzione degli errori materiali contenuti nei provvedimenti giurisdizionali mediante apposita procedura.
art. 86, co. 3, c.p.a.
Disciplina le annotazioni della correzione da effettuarsi a cura della Segreteria.
Massime di principio
- L’omessa indicazione nell’intestazione di una sentenza di una parte o di un interveniente la cui partecipazione risulti inequivocabilmente dagli atti processuali costituisce un mero errore materiale, emendabile mediante la procedura di correzione prevista dall’art. 86 c.p.a.
- La procedura di correzione dell’errore materiale è utilizzabile quando l’emendamento non modifica il contenuto decisorio della sentenza, ma si limita a rendere l’intestazione conforme alla partecipazione processuale risultante dagli atti.
Come è indicizzato
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