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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-56/20

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 29 aprile 2021. — AR contro Stadt Pforzheim. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg. — Rinvio pregiudiziale – Trasporti – Patente di guida – Mutuo riconoscimento – Ritiro della patente nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di rilascio – Apposizione di una menzione sulla patente di guida indicante la sua assenza di validità nel territorio di tale Stato membro. — Causa C-56/20

Giurisprudenza europea62020CJ0056

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito la portata dell’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126/CE sulle patenti di guida. Uno Stato membro in cui il titolare della patente soggiorna solo temporaneamente può negare il riconoscimento del diritto di guidare nel proprio territorio, ma non può imporre sul documento una menzione materiale che segnali tale divieto. La competenza a modificare o annotare la patente armonizzata resta riservata, in linea di principio, allo Stato membro di residenza normale, secondo le ipotesi tassative previste dalla direttiva.

Patente di guida UE: uno Stato membro di soggiorno temporaneo può negare il riconoscimento della patente estera per fatti commessi nel suo territorio, ma non può apporvi una menzione materiale di divieto di guida se il titolare non vi ha la residenza normale.

La questione giuridica

Se la direttiva 2006/126/CE osti a una disciplina nazionale che, dopo una decisione di diniego di riconoscimento della validità di una patente UE ex articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, impone al titolare non residente di presentare la patente alle autorità dello Stato membro di soggiorno temporaneo affinché vi sia apposta una menzione di inibizione alla guida nel territorio nazionale (ad esempio una "D" rossa barrata in casella 13).

Principio di diritto

La direttiva 2006/126/CE consente allo Stato membro di soggiorno temporaneo di rifiutare, per fatti commessi nel proprio territorio, il riconoscimento della validità della patente rilasciata da un altro Stato membro e di limitare gli effetti della patente al proprio territorio; tuttavia non gli attribuisce alcuna competenza ad alterare materialmente il documento con iscrizioni o menzioni di divieto di guida. Le modifiche formali della patente armonizzata e le iscrizioni su di essa spettano esclusivamente allo Stato membro di residenza normale del titolare, nei casi e con le modalità tassativamente previsti dalla direttiva, eventualmente nell’ambito dell’assistenza reciproca tra Stati membri.

Norme richiamate

  • Direttiva 2006/126/CE
  • Direttiva 2011/94/UE
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 1, paragrafo 1, direttiva 2006/126/CE
  • Articolo 2, paragrafi 1 e 2, direttiva 2006/126/CE
  • Articolo 7, paragrafi 1 e 3, direttiva 2006/126/CE
  • Articolo 11, paragrafi 1, 2, 4 e 5, direttiva 2006/126/CE
  • Articolo 12, primo comma, direttiva 2006/126/CE
  • Articolo 15, direttiva 2006/126/CE
  • Allegato I, punti 3 e 4, direttiva 2006/126/CE

Patente di guida UE: divieto di annotazione da parte dello Stato di soggiorno temporaneo

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg in una controversia tra un cittadino austriaco e la città di Pforzheim. La questione attiene alla direttiva 2006/126/CE sulla patente di guida e, in particolare, alla possibilità per lo Stato membro in cui l’interessato soggiorna temporaneamente di apporre sulla patente estera una menzione di inibizione alla guida nel proprio territorio.

Fatti e procedimento principale

AR, titolare di patente austriaca, aveva commesso un’infrazione in Germania guidando sotto l’effetto di stupefacenti. Le autorità tedesche avevano adottato una decisione di diniego del riconoscimento del diritto di utilizzare la patente in Germania, e avevano ordinato la presentazione del documento per apporvi una "D" rossa barrata nella casella 13, quale indicazione dell’invalidità per il territorio tedesco.

AR ha contestato tale obbligo sostenendo che la direttiva 2006/126 riservi al solo Stato membro di residenza normale il potere di rilasciare, sostituire, modificare e annotare la patente. Il giudice del rinvio ha quindi chiesto se il diritto dell’Unione osti a una normativa nazionale come quella tedesca.

Normativa UE rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 2, paragrafo 1, sulla reciproca riconoscibilità delle patenti rilasciate dagli Stati membri;
  • l’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, che consente allo Stato membro di soggiorno normale/temporaneo di rifiutare il riconoscimento della patente nel proprio territorio in caso di infrazione commessa dopo il rilascio;
  • l’articolo 12, primo comma, sulla nozione di residenza normale;
  • l’articolo 15, sull’assistenza reciproca e lo scambio di informazioni;
  • l’allegato I, punti 3 e 4, sul modello armonizzato di patente e sugli spazi riservati alle eventuali iscrizioni.

Ragionamento della Corte

La Corte richiama la sentenza Aykul (C-260/13), dalla quale risulta che lo Stato membro diverso da quello di residenza può, in base alla propria normativa nazionale, negare il riconoscimento della patente nel proprio territorio quando il titolare ha commesso un’infrazione tale da determinare la sua inidoneità alla guida secondo il diritto nazionale. Tale misura, però, ha effetti limitati al territorio dello Stato che la adotta.

La Corte distingue nettamente tra:

  • il potere di rifiutare il riconoscimento dell’efficacia della patente nel territorio nazionale;
  • il potere di modificare materialmente il documento di patente con annotazioni o menzioni.

Secondo la Corte, la direttiva 2006/126 disciplina in modo dettagliato e completo le competenze relative al rilascio, rinnovo, sostituzione e annotazione delle patenti. Da tale disciplina emerge che le modifiche formali della patente e le iscrizioni su di essa competono, in linea di principio, allo Stato membro di residenza normale del titolare, non allo Stato membro di soggiorno temporaneo. L’assenza di una previsione espressa che attribuisca tale potere allo Stato di soggiorno non viene considerata una lacuna da colmare per analogia.

La Corte osserva inoltre che l’obiettivo dell’armonizzazione completa del modello di patente sarebbe compromesso se ogni Stato membro potesse alterare il documento con propri segni o etichette. L’assistenza reciproca prevista dall’articolo 15 consente invece di coordinare l’esecuzione della misura: lo Stato membro di soggiorno può chiedere allo Stato membro di residenza normale di apporre, se del caso, le menzioni consentite dalla direttiva.

Decisione/dispositivo

La Corte risponde che la direttiva 2006/126/CE osta a una normativa nazionale che imponga al titolare non residente di presentare la patente affinché le autorità dello Stato membro di soggiorno temporaneo vi appongano una menzione di divieto di guida nel territorio nazionale. È invece consentito il solo diniego di riconoscimento del diritto di guida nel territorio dello Stato che adotta la misura.

Principio affermato

Lo Stato membro di soggiorno temporaneo può limitare territorialmente il diritto di guida del titolare di una patente rilasciata da un altro Stato membro, ma non può alterare materialmente la patente armonizzata con annotazioni di inibizione: tale potere spetta, nei casi previsti dalla direttiva, allo Stato membro di residenza normale, anche tramite cooperazione reciproca tra autorità competenti.

Come è indicizzato

Materiepatente di guidatrasportimutuo riconoscimentosicurezza stradalelibera circolazione

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