Corte di giustizia, Sentenza C-815/19
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 29 aprile 2021. — Natumi GmbH contro Land Nordrhein-Westfalen. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht. — Rinvio pregiudiziale – Agricoltura e pesca – Produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici – Regolamento (CE) n. 834/2007 – Articolo 19, paragrafo 2 – Articoli 21 e 23 – Regolamento (CE) n. 889/2008 – Articolo 27, paragrafo 1 – Articolo 28 – Allegato IX, punto 1.3 – Trasformazione degli alimenti biologici – Ingredienti non biologici di origine agricola – Alga lithothamnium calcareum – Polvere ottenuta dai sedimenti di tale alga puliti, macinati e essiccati – Qualificazione – Utilizzo negli alimenti biologici ai fini del loro arricchimento in calcio – Autorizzazione – Presupposti. — Causa C-815/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito il rapporto tra l’elenco degli ingredienti non biologici di origine agricola ammessi nella trasformazione dei prodotti biologici e la disciplina più rigorosa applicabile ai minerali. Ha ritenuto che la polvere di Lithothamnium calcareum rientri, in astratto, nell’allegato IX del regolamento n. 889/2008, ma ha escluso che possa essere usata per arricchire in calcio bevande biologiche, perché non ricorrono i criteri di necessità richiesti dall’articolo 21 del regolamento n. 834/2007. La terza questione sull’etichettatura è rimasta assorbita.
Produzione biologica: se la polvere ricavata dai sedimenti dell’alga Lithothamnium calcareum possa essere usata come ingrediente non biologico di origine agricola e se, in tal caso, possa servire ad arricchire in calcio bevande biologiche.
La questione giuridica
Se l’articolo 28 del regolamento (CE) n. 889/2008, in combinato disposto con l’allegato IX, punto 1.3, consenta l’uso della polvere ottenuta dai sedimenti dell’alga Lithothamnium calcareum come ingrediente nella trasformazione di alimenti biologici; in subordine, se siano utilizzabili anche alghe morte; e, in caso di risposta affermativa, se l’etichettatura possa riportare diciture richiamanti il calcio ("con calcio", "con alga marina ricca di calcio", "con calcio di alta qualità derivato dall’alga marina Lithothamnium").
Principio di diritto
Il regolamento (CE) n. 889/2008, interpretato in coerenza con il regolamento (CE) n. 834/2007, osta all’uso nella trasformazione di alimenti biologici di una polvere ottenuta dai sedimenti dell’alga Lithothamnium calcareum, puliti, essiccati e macinati, quando essa sia impiegata per arricchire tali alimenti in calcio. Pur rientrando tale sostanza, in astratto, tra gli ingredienti agricoli non biologici di origine agricola di cui all’allegato IX, punto 1.3, il suo impiego è comunque subordinato ai criteri dell’articolo 21 del regolamento n. 834/2007, che nel caso concreto non risultano soddisfatti; inoltre, la disciplina sui minerali non può essere elusa qualificando come ingrediente agricolo ciò che serve sostanzialmente come apporto minerale.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 834/2007
- Articolo 14 regolamento (CE) n. 834/2007
- Articolo 16 regolamento (CE) n. 834/2007
- Articolo 19 regolamento (CE) n. 834/2007
- Articolo 21 regolamento (CE) n. 834/2007
- Articolo 23 regolamento (CE) n. 834/2007
- Regolamento (CE) n. 889/2008
- Articolo 1 regolamento (CE) n. 889/2008
- Articolo 22 regolamento (CE) n. 889/2008
- Articolo 27 regolamento (CE) n. 889/2008
- Articolo 28 regolamento (CE) n. 889/2008
- Allegato V regolamento (CE) n. 889/2008
- Allegato VIII regolamento (CE) n. 889/2008
- Allegato IX regolamento (CE) n. 889/2008
- Regolamento (CE) n. 1925/2006
- Regolamento (UE) n. 609/2013
- Direttiva 2006/125/CE
- Direttiva 2006/141/CE
- Regolamento (UE) 2018/1584
- Regolamento (UE) 2018/848
Uso della polvere di Lithothamnium calcareum negli alimenti biologici
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Bundesverwaltungsgericht in una controversia tra Natumi GmbH e il Land Nordrhein-Westfalen, relativa all’impiego di un ingrediente derivato dall’alga Lithothamnium calcareum nella produzione di bevande biologiche e alle indicazioni commerciali relative al calcio.
Fatti e procedimento principale
Natumi produce bevande biologiche a base di soia e di riso e vi incorpora Lithothamnium calcareum sotto forma di polvere ricavata da sedimenti dell’alga morta, puliti, macinati ed essiccati. Le etichette riportano, tra l’altro, le diciture "bio", "con calcio", "con alga marina ricca di calcio" e "con calcio di alta qualità derivato dall’alga marina Lithothamnium". Le autorità del Land avevano contestato l’uso del calcio per l’arricchimento dei prodotti biologici e la possibilità di richiamare tale minerale in etichetta.
Normativa rilevante
La Corte richiama il regolamento (CE) n. 834/2007, in particolare:
- articolo 19, paragrafo 2, lettere b) e c), sulla composizione degli alimenti biologici trasformati;
- articolo 21, che subordina l’autorizzazione di taluni prodotti e sostanze a criteri di necessità e assenza di alternative;
- articolo 23, sull’uso di termini riferiti alla produzione biologica. Richiama inoltre il regolamento (CE) n. 889/2008, segnatamente gli articoli 27 e 28 e gli allegati VIII e IX. È evocato anche il regolamento (CE) n. 1925/2006, il cui allegato I qualifica il calcio come minerale.
Prime due questioni pregiudiziali: qualificazione dell’alga e ambito dell’allegato IX
La Corte interpreta l’allegato IX, punto 1.3, del regolamento n. 889/2008 nel senso che esso riguarda tutte le alghe, comprese quelle marine, purché il loro uso nella preparazione di prodotti alimentari non biologici sia autorizzato. Poiché il legislatore ha specificato la commestibilità nei punti 1.1 e 1.2 ma non nel punto 1.3, non può restringersi tale disposizione alle sole alghe commestibili.
Ne consegue che la polvere ottenuta dai sedimenti di Lithothamnium calcareum, puliti, essiccati e macinati, rientra, in astratto, negli ingredienti non biologici di origine agricola utilizzabili ai sensi dell’articolo 28 del regolamento n. 889/2008. La circostanza che la stessa alga sia classificata tra le materie prime minerali per mangimi nell’allegato V non è decisiva, perché quella classificazione vale solo per la disciplina dei mangimi e non per gli alimenti.
Limiti derivanti dall’articolo 21 del regolamento n. 834/2007
La Corte sottolinea che l’articolo 28 e l’allegato IX del regolamento n. 889/2008 devono essere letti in conformità con l’articolo 21 del regolamento n. 834/2007. Pertanto, anche un ingrediente iscritto nell’elenco ristretto può essere usato solo se:
- non esistono alternative autorizzate;
- senza tale sostanza sarebbe impossibile produrre o conservare gli alimenti, oppure rispettare specifici requisiti dietetici previsti dal diritto dell’Unione.
Nel caso di specie, non emergeva che l’uso della polvere di Lithothamnium calcareum fosse indispensabile per produrre o conservare le bevande biologiche in questione, né che fosse necessario per soddisfare requisiti dietetici imposti dal diritto dell’Unione. Di conseguenza, il criterio di necessità non risultava soddisfatto.
Esclusione dell’uso per l’arricchimento in calcio
La Corte collega poi la soluzione al regime più rigoroso applicabile ai minerali. Il calcio è un minerale ai sensi del regolamento n. 1925/2006, e il regolamento n. 889/2008 consente l’impiego dei minerali negli alimenti biologici solo in casi limitati e a condizioni strette. Consentire l’uso della polvere di Lithothamnium calcareum per arricchire in calcio le bevande biologiche equivarrebbe a eludere il divieto e a svuotare di contenuto le regole sull’aggiunta di minerali.
Terza questione sull’etichettatura
Poiché la Corte ha risposto negativamente alle prime due questioni, non ha ritenuto necessario esaminare la questione relativa alle diciture in etichetta riferite al calcio.
Dispositivo
La Corte dichiara che il regolamento (CE) n. 889/2008 osta all’utilizzo della polvere ottenuta dai sedimenti dell’alga Lithothamnium calcareum, puliti, essiccati e macinati, come ingrediente non biologico di origine agricola, nella trasformazione di alimenti biologici quali bevande a base di soia e di riso, quando tale impiego sia finalizzato al loro arricchimento in calcio.
Principio di diritto
Un ingrediente vegetale non biologico incluso nell’allegato IX del regolamento n. 889/2008 può essere utilizzato negli alimenti biologici solo se, oltre a rientrare nell’elenco, soddisfa i criteri di necessità dell’articolo 21 del regolamento n. 834/2007; non è quindi ammissibile il suo impiego per aggirare la disciplina restrittiva relativa all’aggiunta di minerali agli alimenti biologici.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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