Corte di giustizia, Sentenza C-383/19
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 29 aprile 2021. — Powiat Ostrowski contro Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim. — Rinvio pregiudiziale – Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli – Direttiva 2009/103/CE – Articolo 3, primo comma – Obbligo di sottoscrivere un contratto di assicurazione – Portata – Ente territoriale che ha acquisito un veicolo sulla base di una decisione giudiziaria – Veicolo immatricolato che si trova su un terreno privato e che è destinato alla demolizione. — Causa C-383/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che l’obbligo di assicurazione RC auto previsto dalla direttiva 2009/103 non dipende dall’uso effettivo del veicolo né dalla volontà del proprietario di non utilizzarlo più. Un veicolo immatricolato resta soggetto all’obbligo finché non venga regolarmente ritirato dalla circolazione secondo il diritto nazionale. Nel caso di un veicolo acquisito da un ente territoriale, immobilizzato, non funzionante e destinato alla demolizione, l’assicurazione resta dunque obbligatoria se la radiazione/cessazione legale della circolazione non è ancora intervenuta.
Obbligo di assicurazione RC auto per un veicolo immatricolato, inidoneo alla circolazione e destinato alla demolizione, finché non sia regolarmente ritirato dalla circolazione.
La questione giuridica
Se l’articolo 3, primo comma, della direttiva 2009/103/CE imponga la stipulazione di un’assicurazione RC auto anche quando un ente territoriale abbia acquisito il veicolo per decisione giudiziaria, il veicolo sia immatricolato ma immobilizzato su area privata, non sia idoneo a circolare per le sue condizioni tecniche e sia destinato alla demolizione; in subordine, se in tali circostanze l’ente proprietario non sia tenuto ad assicurarlo e operi solo la responsabilità del fondo di garanzia verso i terzi.
Principio di diritto
L’articolo 3, primo comma, della direttiva 2009/103/CE impone la conclusione di un contratto di assicurazione RC auto per ogni veicolo immatricolato in uno Stato membro finché esso non sia stato regolarmente ritirato dalla circolazione secondo la normativa nazionale applicabile. Ne consegue che né il fatto che il veicolo sia immobilizzato su terreno privato, né la sua temporanea o persino attuale inidoneità alla circolazione, né l’intenzione del proprietario di demolirlo escludono l’obbligo assicurativo, salvo che il veicolo sia stato formalmente ritirato dalla circolazione o ricada in una deroga dell’articolo 5.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2009/103/CE
- Articolo 1, punto 1, direttiva 2009/103/CE
- Articolo 1, punto 4, lettera a), direttiva 2009/103/CE
- Articolo 3, primo comma, direttiva 2009/103/CE
- Articolo 4, direttiva 2009/103/CE
- Articolo 5, direttiva 2009/103/CE
- Articolo 10, paragrafo 1, direttiva 2009/103/CE
Obbligo di assicurazione RC auto per un veicolo immatricolato destinato alla demolizione
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim (Polonia) in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli. La Corte è stata chiamata a precisare la portata dell’articolo 3, primo comma, della direttiva 2009/103/CE in un caso in cui un distretto polacco aveva acquisito un veicolo per effetto di una confisca giudiziaria, lo aveva collocato in un parcheggio custodito, lo aveva destinato alla demolizione ed era stato poi contestato un preteso mancato obbligo assicurativo.
Fatti e procedimento principale
Il veicolo, immatricolato in Polonia, era divenuto di proprietà del Powiat Ostrowski il 7 febbraio 2018 in esecuzione di una decisione giudiziaria di confisca. Il distretto aveva assicurato il veicolo dal 23 aprile 2018, dopo aver ottenuto la documentazione necessaria, ma il Fondo di garanzia assicurativa sosteneva che il contratto avrebbe dovuto essere stipulato sin dal 7 febbraio 2018 e irrogava una sanzione per il periodo compreso tra il 7 febbraio e il 22 aprile 2018.
Dal fascicolo emergeva che il mezzo era in pessime condizioni tecniche, non era in grado di circolare, era stato tenuto in un parcheggio custodito e poi avviato alla demolizione, con cancellazione dell’immatricolazione solo il 22 giugno 2018. Il giudice del rinvio dubitava quindi che, in una situazione del genere, sussistesse l’obbligo di assicurazione previsto dal diritto UE.
Questioni pregiudiziali
Il giudice nazionale chiedeva, in sostanza, se l’articolo 3 della direttiva 2009/103 debba essere interpretato nel senso che l’obbligo di assicurare sussista anche quando:
- un ente territoriale ha acquisito il veicolo per decisione giudiziaria;
- il veicolo è immatricolato ma non idoneo alla circolazione;
- il veicolo staziona in un luogo privato;
- il veicolo è destinato alla demolizione.
In alternativa, domandava se in tali circostanze l’ente territoriale non fosse tenuto ad assicurare il mezzo, ferma la responsabilità del fondo di garanzia verso i terzi.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto la direttiva 2009/103/CE, in particolare:
- articolo 1, punto 1, sulla nozione di "veicolo";
- articolo 1, punto 4, lettera a), sul luogo in cui il veicolo staziona abitualmente;
- articolo 3, primo comma, che impone agli Stati membri di garantire la copertura assicurativa della responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel loro territorio;
- articolo 5, che consente deroghe limitate all’obbligo assicurativo;
- articolo 10, paragrafo 1, relativo all’organismo incaricato del risarcimento.
Sono inoltre richiamati l’articolo 267 TFUE e, nel diritto polacco, le disposizioni interne sull’assicurazione obbligatoria e sulla confisca dei veicoli.
Ammissibilità
La Corte respinge l’eccezione di irricevibilità sollevata dal Fondo di garanzia. Ricorda che le questioni pregiudiziali vertenti sull’interpretazione del diritto dell’Unione beneficiano di una presunzione di rilevanza e che il giudice nazionale può interpellare la Corte anche se la soluzione sembra, a prima vista, chiara. Nel caso di specie, non risultava in modo manifesto che le questioni fossero prive di relazione con la controversia principale o fossero ipotetiche.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva che la direttiva 2009/103 ha codificato la normativa precedente senza modifiche sostanziali, sicché la giurisprudenza anteriore resta pertinente. Richiama poi il principio, già affermato nella sentenza Juliana, secondo cui l’articolo 3, primo comma, impone un obbligo generale di assicurare i veicoli immatricolati che stazionano abitualmente nel territorio di uno Stato membro, salvo deroghe dell’articolo 5.
La nozione di "veicolo" di cui all’articolo 1, punto 1, ha carattere oggettivo e non dipende:
- dall’uso effettivo o potenziale del mezzo come trasporto;
- dall’intenzione del proprietario di utilizzarlo o meno;
- dal fatto che il veicolo sia temporaneamente inutilizzabile.
La Corte precisa che consentire di escludere dall’obbligo assicurativo un veicolo solo perché, in un dato momento, è in cattive condizioni tecniche o perché il proprietario intende demolirlo comprometterebbe la certezza del diritto e la prevedibilità dell’obbligo.
Veicolo non funzionante e destinato alla demolizione
Secondo la Corte, anche un veicolo immatricolato che sia su terreno privato, sia destinato alla demolizione e non sia al momento idoneo alla circolazione resta, in linea di principio, soggetto all’obbligo assicurativo. Ciò vale perché l’inidoneità tecnica può essere solo temporanea e perché la qualità di "veicolo" non si perde per il solo fatto della mancata utilizzazione o dell’intenzione di rottamarlo.
La Corte aggiunge che l’esclusione dall’obbligo può avvenire solo se il veicolo sia stato "regolarmente ritirato dalla circolazione" secondo la normativa nazionale applicabile. L’eventuale cancellazione dell’immatricolazione può costituire una modalità di accertamento di tale ritiro, ma la direttiva non impone che sia l’unica.
Rapporto con il fondo di garanzia
La Corte chiarisce anche che l’articolo 10, paragrafo 1, relativo all’organismo incaricato del risarcimento, non può essere utilizzato per ridurre o ridefinire la portata dell’obbligo assicurativo dell’articolo 3. L’intervento del fondo è concepito come extrema ratio e opera solo nei casi previsti dalla direttiva; non può trasformarsi in un sistema generale alternativo all’assicurazione obbligatoria.
Decisione
La Corte risponde che l’articolo 3, primo comma, della direttiva 2009/103 deve essere interpretato nel senso che la conclusione di un contratto di assicurazione della responsabilità civile relativa alla circolazione di un autoveicolo è obbligatoria quando il veicolo è immatricolato in uno Stato membro, finché non sia stato regolarmente ritirato dalla circolazione conformemente alla normativa nazionale applicabile.
Principio affermato
La sentenza ribadisce che l’obbligo di assicurazione RC auto è legato allo status giuridico del veicolo immatricolato, non al suo stato materiale contingente o alla volontà soggettiva del proprietario. Solo il regolare ritiro dalla circolazione, secondo il diritto nazionale, fa venir meno l’obbligo assicurativo previsto dalla direttiva 2009/103/CE.
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