Corte di giustizia, Sentenza C-504/19
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 29 aprile 2021. — Banco de Portugal e a. contro VR. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo. — Rinvio pregiudiziale – Vigilanza bancaria – Risanamento e liquidazione degli enti creditizi – Direttiva 2001/24/CE – Provvedimento di risanamento di un ente creditizio adottato da un’autorità dello Stato membro d’origine – Trasferimento di diritti, di attività o di obbligazioni a un “istituto ponte” – Ritrasferimento all’ente creditizio sottoposto al provvedimento di risanamento – Articolo 3, paragrafo 2 – Lex concursus – Effetto di un provvedimento di risanamento in altri Stati membri – Reciproco riconoscimento – Articolo 32 – Effetti di un provvedimento di risanamento sulle cause pendenti – Deroga all’applicazione della lex concursus – Articolo 47, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Tutela giurisdizionale effettiva – Principio della certezza del diritto. — Causa C-504/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha deciso una controversia relativa alla risoluzione del Banco Espírito Santo e al successivo ritrasferimento di passività al BES. Ha stabilito che, in una causa civile già pendente in un altro Stato membro, non si può riconoscere automaticamente un secondo provvedimento di risanamento retroattivo adottato nello Stato d’origine se esso altera la legittimazione passiva e compromette l’effettività del ricorso. La causa rientra nell’eccezione di cui all’articolo 32 della direttiva 2001/24/CE, che sottrae tali effetti alla lex concursus e li rimette alla legge del foro.
Riconoscimento nell’Unione degli effetti retroattivi di un secondo provvedimento di risanamento bancario su una causa civile pendente e limiti derivanti dalla direttiva 2001/24/CE, dalla certezza del diritto e dall’articolo 47 della Carta.
La questione giuridica
Se l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/24/CE, letto in combinato con l’articolo 47 della Carta, l’articolo 2 TUE e il principio di certezza del diritto, consenta di riconoscere senza ulteriori formalità, in un procedimento civile pendente in un altro Stato membro, gli effetti di un secondo provvedimento di risanamento adottato nello Stato d’origine che modifica retroattivamente il perimetro delle passività trasferite a una banca ponte, con l’effetto di privare retroattivamente di legittimazione passiva l’ente convenuto e di incidere su decisioni già rese nel procedimento.
Principio di diritto
La Corte afferma che, quando un procedimento di merito è già pendente in uno Stato membro diverso da quello d’origine, l’articolo 32 della direttiva 2001/24, quale deroga alla lex concursus di cui all’articolo 3, paragrafo 2, impone che gli effetti del provvedimento di risanamento su tale causa siano disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato del giudice adito; di conseguenza, non può essere riconosciuto automaticamente un secondo provvedimento retroattivo adottato nello Stato d’origine se ciò priva con effetto retroattivo la parte convenuta della legittimazione passiva e rimette in discussione decisioni già rese, poiché una simile soluzione lederebbe la certezza del diritto e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva ex articolo 47 della Carta.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 2 TUE
- Articolo 47, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Direttiva 2001/24/CE
- Articolo 1, paragrafo 1, direttiva 2001/24/CE
- Articolo 2, settimo trattino, direttiva 2001/24/CE
- Articolo 3, paragrafi 1 e 2, direttiva 2001/24/CE
- Articolo 32 direttiva 2001/24/CE
- Ley 6/2005 sobre saneamiento y liquidación de las entidades de crédito
Riconoscimento di un secondo provvedimento di risanamento bancario retroattivo su causa pendente
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunal Supremo spagnolo in materia di risanamento degli enti creditizi ai sensi della direttiva 2001/24/CE. Il caso nasce dalla risoluzione del Banco Espírito Santo e dal successivo trasferimento di attività e passività a Novo Banco, con contestazione della legittimazione passiva di quest’ultima in una causa civile promossa in Spagna da VR.
Fatti e procedimento principale
VR aveva acquistato, tramite la succursale spagnola del BES, azioni privilegiate di un ente creditizio islandese. Dopo l’intervento risolutivo del Banco de Portugal del 3 agosto 2014, alcune attività e passività del BES furono trasferite a Novo Banco, mentre altre rimasero nel patrimonio del BES. Tra le passività escluse figuravano, in termini generali, quelle derivanti da condotte fraudolente o da violazioni normative.
VR propose nel febbraio 2015 un’azione dinanzi ai giudici spagnoli chiedendo la nullità del contratto di vendita di azioni o, in subordine, la sua risoluzione e il risarcimento dei danni. Il primo giudice accolse la domanda, ritenendo che la responsabilità fosse stata trasferita a Novo Banco. In appello, Novo Banco produsse decisioni del Banco de Portugal del 29 dicembre 2015, che il giudice del rinvio considera modificative, con effetto retroattivo, della decisione del 3 agosto 2014 e idonee a ritrasferire al BES la passività oggetto del giudizio.
Questione pregiudiziale
Il Tribunal Supremo ha chiesto se sia compatibile con l’articolo 47 della Carta, con l’articolo 2 TUE e con la certezza del diritto un’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/24/CE tale da imporre, nei procedimenti pendenti in altri Stati membri, il riconoscimento automatico degli effetti di un secondo provvedimento di risanamento che modifica retroattivamente il quadro giuridico e rende inefficaci le decisioni giudiziarie già adottate nel procedimento.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- la direttiva 2001/24/CE, fondata sui principi di unità e universalità e sul reciproco riconoscimento dei provvedimenti di risanamento;
- l’articolo 3, paragrafo 2, che sancisce la lex concursus e il riconoscimento automatico degli effetti nell’Unione;
- l’articolo 32, che prevede una deroga per gli effetti dei provvedimenti di risanamento sulle cause pendenti, rimettendoli alla legge dello Stato membro del foro;
- l’articolo 47, primo comma, della Carta, nonché l’articolo 52, paragrafo 1;
- l’articolo 2 TUE e il principio generale di certezza del diritto.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva anzitutto che, secondo la premessa del giudice del rinvio, le decisioni del 29 dicembre 2015 hanno effettivamente modificato retroattivamente il perimetro del primo provvedimento, intervenendo quando la causa di VR era già pendente. Precisa tuttavia che non le spetta verificare la portata esatta di tali decisioni, essendo la questione formulata nel quadro fattuale definito dal giudice nazionale.
Nel merito, la Corte ricorda che la direttiva 2001/24/CE si fonda sul principio secondo cui i provvedimenti di risanamento adottati nello Stato membro d’origine producono effetti in tutta l’Unione secondo la legge di quello Stato. Tuttavia, l’articolo 32 introduce una deroga specifica per le cause pendenti, proprio perché gli effetti dei provvedimenti possono entrare in conflitto con le norme applicabili nel contesto economico e finanziario degli altri Stati membri.
La Corte rileva che, per applicare l’articolo 32, devono sussistere tre condizioni cumulative:
- deve trattarsi di un provvedimento di risanamento ai sensi dell’articolo 2 della direttiva;
- deve esistere una causa pendente di merito;
- la causa deve riguardare un bene o un diritto di cui l’ente creditizio è stato spossessato.
Nel caso di specie, tali condizioni sono soddisfatte: il procedimento spagnolo è un giudizio di merito, era già pendente quando sono intervenute le decisioni del 29 dicembre 2015, e concerne una passività oggetto del provvedimento di risanamento.
Quanto alla portata della deroga, la Corte afferma che la legge dello Stato membro in cui la causa è pendente disciplina tutti gli effetti del provvedimento su quel processo, sia processuali sia sostanziali. Non è quindi possibile che un successivo ritrasferimento retroattivo di passività, adottato nello Stato d’origine, produca automaticamente effetti nel giudizio pendente tali da privare retroattivamente il convenuto della legittimazione passiva e vanificare le decisioni già rese.
Tutela giurisdizionale effettiva e certezza del diritto
La Corte fonda la propria soluzione anche sull’articolo 47 della Carta e sul principio di certezza del diritto. Un riconoscimento automatico del secondo provvedimento, adottato dopo l’avvio dell’azione e volto a neutralizzare l’esito del giudizio, impedirebbe al ricorrente di sapere con sufficiente prevedibilità contro chi agire e comprometterebbe l’effettività del ricorso già proposto.
La Corte sottolinea che VR aveva correttamente convenuto Novo Banco, poiché al momento della proposizione della domanda questa era la parte passivamente legittimata secondo il primo provvedimento. Ammettere che il secondo provvedimento possa retroattivamente spostare la responsabilità al BES e rendere inutile la pronuncia nel procedimento spagnolo costituirebbe una limitazione del diritto a un ricorso effettivo non giustificata nel contesto della direttiva.
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara che l’articolo 3, paragrafo 2, e l’articolo 32 della direttiva 2001/24/CE, letti alla luce della certezza del diritto e dell’articolo 47, primo comma, della Carta, ostano al riconoscimento, senza ulteriori condizioni, degli effetti di un secondo provvedimento di risanamento retroattivo in una causa di merito pendente in un altro Stato membro, quando tale riconoscimento comporti la perdita retroattiva della legittimazione passiva dell’ente cui le passività erano state inizialmente trasferite e rimetta in discussione decisioni già rese a favore del ricorrente.
Principio affermato
In presenza di una causa di merito già pendente in uno Stato membro diverso da quello d’origine, gli effetti di un provvedimento di risanamento sulle passività oggetto del giudizio sono regolati dalla legge del foro ai sensi dell’articolo 32 della direttiva 2001/24; di conseguenza, non può essere imposto il riconoscimento automatico di un successivo ritrasferimento retroattivo disposto nello Stato d’origine se esso pregiudica l’effettività della tutela giurisdizionale e la certezza del diritto.
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