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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-617/19

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 29 aprile 2021. — Granarolo SpA contro Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. — Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2003/87/CE – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Articolo 3, lettera e) – Nozione di “impianto” – Articolo 3, lettera f) – Nozione di “gestore” – Allegato I, punti 2 e 3 – Regola dell’aggregazione – Somma delle capacità delle attività di un impianto – Cessione di un’unità di cogenerazione di energia elettrica e calore da parte del proprietario di uno stabilimento industriale – Contratto di fornitura di energia tra le imprese cedente e cessionaria – Aggiornamento dell’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra. — Causa C-617/19

Giurisprudenza europea62019CJ0617

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce che, nel sistema ETS, la qualificazione di "impianto" dipende da criteri materiali di integrazione tecnica e non dai soli vincoli contrattuali tra cedente e cessionario. Se l’unità di cogenerazione ceduta è tecnicamente autonoma rispetto alla centrale termica dello stabilimento e il proprietario cedente non ne controlla più il funzionamento, questi non è più il "gestore" e ha diritto all’aggiornamento dell’autorizzazione. La regola dell’aggregazione delle capacità non può essere usata per opporsi a tale aggiornamento quando si tratta di due entità distinte.

Interpretazione della direttiva ETS sulla nozione di "impianto" e di "gestore" nel caso di cessione di un’unità di cogenerazione e conseguente aggiornamento dell’autorizzazione alle emissioni.

La questione giuridica

Se, ai fini della direttiva 2003/87/CE, la cessione di un’unità di cogenerazione situata nello stesso sito industriale di uno stabilimento produttivo, accompagnata da un contratto di fornitura di energia con la cessionaria, consenta: a) di considerare l’unità di cogenerazione e la centrale termica dello stabilimento come un unico "impianto" per via di un collegamento tecnico; b) di ritenere il proprietario cedente ancora "gestore" dell’unità ceduta; c) di negare l’aggiornamento dell’autorizzazione ETS per asserita violazione della regola dell’aggregazione delle capacità.

Principio di diritto

L’articolo 3, lettere e) e f), della direttiva 2003/87/CE, in combinato disposto con l’allegato I, punti 2 e 3, non osta all’aggiornamento dell’autorizzazione ETS del proprietario di uno stabilimento produttivo che abbia ceduto a un terzo un’unità di cogenerazione situata nello stesso sito, anche se esiste un contratto di fornitura di energia, purché la centrale termica e l’unità ceduta non costituiscano un unico impianto e il cedente non conservi il controllo sul funzionamento tecnico dell’unità, quindi non sia più il suo gestore. La regola dell’aggregazione non serve a mantenere in capo al cedente la qualifica di gestore né impedisce lo scorporo delle emissioni se l’unità ceduta non rientra, considerata autonomamente, nella soglia dell’allegato I.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2003/87/CE
  • Direttiva 2009/29/CE
  • Articolo 2 della direttiva 2003/87/CE
  • Articolo 3, lettere e) e f), della direttiva 2003/87/CE
  • Articolo 4 della direttiva 2003/87/CE
  • Articolo 6 della direttiva 2003/87/CE
  • Articolo 7 della direttiva 2003/87/CE
  • Allegato I, punti 2 e 3, della direttiva 2003/87/CE
  • Decreto legislativo italiano 13 marzo 2013, n. 30

Cessione di un’unità di cogenerazione e aggiornamento dell’autorizzazione ETS

La pronuncia è resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio e riguarda l’interpretazione della direttiva 2003/87/CE sul sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra. Il caso nasce dalla domanda di aggiornamento dell’autorizzazione ETS presentata da Granarolo SpA dopo la cessione, a E.ON Business Solutions Srl, di un’unità di cogenerazione situata nello stesso sito industriale del proprio stabilimento produttivo.

Fatti e procedimento principale

Granarolo gestiva uno stabilimento lattiero-caseario dotato di una centrale termica soggetta al sistema ETS, in quanto attività di combustione con potenza termica nominale totale superiore a 20 MW. Nel 2013 aveva realizzato nello stesso sito un’unità di cogenerazione inferiore a 20 MW e ne aveva ottenuto l’aggiornamento autorizzativo. Nel 2017 cedeva tale unità a E.ON, stipulando contestualmente un contratto di fornitura di energia elettrica e calore che prevedeva, tra l’altro:

  • obblighi di fornitura minima di energia;
  • un meccanismo di rimborso in caso di inosservanza;
  • uno sconto sul prezzo dopo un certo periodo;
  • un diritto di opzione di riacquisto;
  • la necessità del consenso di Granarolo per alcuni lavori sull’impianto.

Dopo la cessione, Granarolo chiedeva al Comitato ETS l’aggiornamento della propria autorizzazione, sostenendo che le emissioni dell’unità ceduta dovessero essere scorporate. Il Comitato respingeva la richiesta e la società impugnava il diniego dinanzi al giudice nazionale.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiedeva in sostanza se:

  • la nozione di "impianto" dell’articolo 3, lettera e), della direttiva 2003/87/CE potesse ricomprendere insieme la centrale termica dello stabilimento e l’unità di cogenerazione ceduta;
  • il collegamento derivante dal contratto di fornitura di energia potesse integrare un "collegamento tecnico" ai sensi della direttiva;
  • lo scorporo delle emissioni e l’aggiornamento dell’autorizzazione violassero la regola dell’aggregazione di cui all’allegato I, punti 2 e 3.

Normativa rilevante

La Corte richiama soprattutto:

  • l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, sul campo di applicazione;
  • l’articolo 3, lettere e) e f), che definisce rispettivamente "impianto" e "gestore";
  • l’articolo 4, sull’obbligo di autorizzazione;
  • l’articolo 6, paragrafo 1, sulle condizioni e il contenuto dell’autorizzazione;
  • l’articolo 7, sulle modifiche degli impianti e l’aggiornamento dell’autorizzazione;
  • l’allegato I, punti 2 e 3, sulla sommatoria delle capacità;
  • la direttiva 2009/29/CE, che ha modificato la direttiva 2003/87/CE.

Ragionamento della Corte sulla nozione di impianto

La Corte ricorda che un "impianto" è un’unità tecnica permanente in cui sono svolte attività elencate nell’allegato I, nonché attività direttamente associate, tecnicamente collegate e capaci di incidere su emissioni e inquinamento. Tale valutazione è di natura materiale e non può dipendere dai soli vincoli contrattuali tra le imprese.

Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte precisa che un’attività è "direttamente associata" a un’altra quando è essenziale al suo esercizio e inserita nel processo tecnico globale. Nel caso concreto, il collegamento tra la cogenerazione e lo stabilimento produttivo non risultava sufficiente solo perché esisteva una fornitura di energia. Occorreva che il nesso contribuisse all’integrità del processo tecnico dell’attività soggetta all’allegato I.

La Corte osserva inoltre che lo stabilimento potrebbe continuare a funzionare anche in caso di interruzione della fornitura da parte della cogenerazione o di malfunzionamento della stessa. Ciò induce a escludere, salvo verifica del giudice nazionale, che l’unità di cogenerazione e la centrale termica costituiscano un unico impianto ai sensi dell’articolo 3, lettera e).

Ragionamento della Corte sulla nozione di gestore

Quanto alla qualifica di "gestore", la Corte richiama l’articolo 3, lettera f), e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva: è gestore chi gestisce o controlla l’impianto, oppure, se previsto dal diritto nazionale, chi dispone di un potere economico determinante sull’esercizio tecnico.

La Corte afferma che, dopo la cessione dell’unità di cogenerazione a un’impresa energetica specializzata, occorre verificare se il cedente abbia conservato il controllo del funzionamento tecnico e delle emissioni. Nel caso di specie, gli elementi contrattuali indicati dal giudice del rinvio non bastavano a dimostrare che Granarolo avesse mantenuto tale controllo:

  • la proprietà e i documenti necessari erano stati trasferiti alla cessionaria;
  • la cessionaria poteva aumentare o ridurre la produzione;
  • il meccanismo di compensazione economica era solo contrattuale;
  • le clausole su prezzo, opzione di riacquisto e autorizzazione ai lavori non attribuivano alla cedente un potere di gestione o controllo tecnico.

Ne consegue che Granarolo non poteva più essere considerata il gestore dell’unità di cogenerazione.

Regola dell’aggregazione e assenza di elusione

La Corte esclude che l’aggiornamento dell’autorizzazione comporti una violazione della regola dell’aggregazione dell’allegato I. Tale regola serve a determinare, all’interno di un impianto, se la somma delle capacità delle attività raggiunga la soglia rilevante per l’inclusione nel sistema ETS; non serve a identificare il gestore né a impedire lo scorporo tra due entità che non costituiscano un unico impianto.

La Corte aggiunge che non risultano elementi di frode o abuso di diritto, né una costruzione artificiosa priva di effettività economica. Pertanto, non vi è base per negare l’aggiornamento in nome di un preteso aggiramento della normativa.

Decisione

La Corte risponde che l’articolo 3, lettere e) e f), della direttiva 2003/87/CE, in combinato disposto con i punti 2 e 3 dell’allegato I, non osta a che il proprietario dello stabilimento ottenga l’aggiornamento dell’autorizzazione ETS dopo aver ceduto l’unità di cogenerazione a un’impresa energetica, con contratto di fornitura di energia, purché:

  • la centrale termica e l’unità di cogenerazione non costituiscano un unico impianto;
  • il proprietario non sia più il gestore dell’unità ceduta.

Principio affermato

La qualificazione di impianto ai fini ETS richiede un nesso tecnico e materiale effettivo tra le attività, non una mera connessione contrattuale di fornitura energetica; una volta ceduto il controllo tecnico dell’unità, il cedente perde la qualità di gestore e può ottenere l’aggiornamento dell’autorizzazione senza che ciò contrasti con la regola dell’aggregazione.

Come è indicizzato

Materieambientesistema di scambio di quote di emissioniautorizzazioni ambientaliimpianti industrialicogenerazione

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