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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-480/19

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 29 aprile 2021. — Procedimento promosso da E. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 63 TFUE – Libera circolazione dei capitali – Imposta sul reddito – Redditi da capitale – Rendimenti distribuiti da un organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) residente, avente forma contrattuale – Rendimenti distribuiti da un OICVM stabilito in un altro Stato membro e avente forma statutaria – Differenza di trattamento – Articolo 65 TFUE – Situazioni oggettivamente comparabili. — Causa C-480/19

Giurisprudenza europea62019CJ0480

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato incompatibile con la libera circolazione dei capitali la prassi finlandese che tassava come redditi da lavoro i rendimenti distribuiti da una SICAV lussemburghese, mentre i rendimenti di un OICVM finlandese a forma contrattuale erano tassati come redditi da capitale. La differenza di forma giuridica non rendeva le situazioni non comparabili, poiché entrambi gli organismi erano OICVM e, secondo l’obiettivo della normativa fiscale finlandese, i redditi dovevano essere tassati solo a livello dell’investitore. Nessuna giustificazione imperativa di interesse generale è stata invocata.

Libera circolazione dei capitali e tassazione dei rendimenti distribuiti da un OICVM estero a forma statutaria rispetto a un OICVM nazionale a forma contrattuale.

La questione giuridica

Se gli articoli 63 e 65 TFUE ostino a una prassi fiscale nazionale che, ai fini della tassazione dei redditi di una persona fisica residente, non assimila i rendimenti corrisposti da un OICVM stabilito in un altro Stato membro e costituito in forma statutaria ai rendimenti corrisposti da un fondo di investimento nazionale costituito in forma contrattuale, solo per la diversa forma giuridica.

Principio di diritto

Gli articoli 63 e 65 TFUE ostano a una disciplina/prassi fiscale nazionale che, per la tassazione in capo a un residente, tratti in modo meno favorevole i rendimenti distribuiti da un OICVM stabilito in un altro Stato membro e costituito in forma statutaria rispetto ai rendimenti distribuiti da un OICVM nazionale costituito in forma contrattuale, quando i due organismi perseguono la medesima funzione fiscale e si trovano in situazioni oggettivamente comparabili; la sola diversa forma giuridica non basta a giustificare la differenza di trattamento.

Norme richiamate

  • Articolo 63 TFUE
  • Articolo 65 TFUE
  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2009/65/CE
  • Direttiva 2011/61/UE
  • Direttiva 2011/96/UE

Libera circolazione dei capitali e tassazione dei rendimenti distribuiti da un OICVM estero a forma statutaria rispetto a un OICVM nazionale a forma contrattuale

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Korkein hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema, Finlandia) in materia di imposizione dei rendimenti distribuiti da organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari. La questione centrale è se il diritto tributario finlandese, trattando in modo diverso i rendimenti di una SICAV lussemburghese rispetto a quelli di un fondo di investimento finlandese, sia compatibile con gli articoli 63 e 65 TFUE.

Contesto fattuale e procedimento principale

E, persona fisica residente in Finlandia, aveva investito in un comparto di una SICAV lussemburghese qualificata come OICVM ai sensi della direttiva 2009/65/CE e costituita in forma statutaria. La commissione tributaria centrale finlandese aveva ritenuto che i rendimenti distribuiti da tale SICAV dovessero essere tassati in Finlandia come redditi da lavoro, in applicazione dell’articolo 33c, paragrafo 3, della legge sull’imposta sul reddito. E sosteneva invece che tali redditi dovessero essere assimilati a quelli distribuiti da un fondo di investimento finlandese, costituito in forma contrattuale, e dunque tassati come redditi da capitale ai sensi dell’articolo 32 della medesima legge.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto:

  • l’articolo 63 TFUE sulla libera circolazione dei capitali;
  • l’articolo 65 TFUE, che consente talune differenze di trattamento fiscali, ma nei limiti del divieto di discriminazione arbitraria e di restrizioni dissimulate;
  • l’articolo 267 TFUE, base del rinvio pregiudiziale.

Sul piano settoriale, sono richiamati:

  • la direttiva 2009/65/CE, in particolare il considerando 4, il considerando 83 e l’articolo 1, paragrafi 1-3, che definiscono gli OICVM e ne ammettono la forma contrattuale, di trust o statutaria;
  • la direttiva 2011/61/UE, per la nozione di fondi di investimento alternativi;
  • la direttiva 2011/96/UE, richiamata nella normativa finlandese per la tassazione dei dividendi distribuiti da organismi esteri.

Quadro normativo finlandese

La legge finlandese sull’imposta sul reddito distingue, in sintesi:

  • i redditi da capitale, che comprendono anche taluni rendimenti distribuiti da OICVM;
  • i dividendi distribuiti da società quotate e non quotate, con regimi specifici;
  • i dividendi distribuiti da organismi stranieri, che possono essere trattati come quelli interni solo al ricorrere di determinate condizioni.

Secondo la prassi amministrativa contestata, la SICAV lussemburghese veniva assimilata a una società per azioni finlandese e i suoi rendimenti venivano quindi trattati come dividendi, con tassazione più gravosa come redditi da lavoro.

Questioni esaminate dalla Corte

La Corte affronta tre profili principali:

  • se vi sia una differenza di trattamento idonea a dissuadere i residenti finlandesi dall’investire in altri Stati membri;
  • se la SICAV lussemburghese e l’OICVM finlandese siano situazioni oggettivamente comparabili;
  • se, in caso di restrizione, essa sia giustificata da un motivo imperativo di interesse generale.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva che i rendimenti distribuiti da una SICAV lussemburghese erano tassati come redditi da lavoro, con aliquota progressiva potenzialmente superiore al 50%, mentre i rendimenti di un OICVM finlandese erano tassati come redditi da capitale con aliquota inferiore. Questa differenza costituisce un trattamento meno favorevole dei redditi di origine estera e può scoraggiare gli investimenti transfrontalieri, integrando una restrizione alla libera circolazione dei capitali.

Quanto alla comparabilità, la Corte rileva che entrambi gli organismi sono OICVM ai sensi della direttiva 2009/65/CE e che tale direttiva non armonizza la fiscalità. Tuttavia, la comparabilità va valutata alla luce dell’obiettivo e del contenuto della normativa nazionale. Nel caso finlandese, lo scopo del regime era tassare i fondi di investimento in modo da realizzare un’unica imposizione a livello dell’investitore e attenuare la doppia imposizione sui dividendi.

In questa prospettiva, la SICAV lussemburghese si trova in una situazione oggettivamente comparabile a quella di un OICVM finlandese, poiché in entrambi i casi i redditi sono esenti a livello del fondo e tassati solo in capo al beneficiario. La sola forma statutaria della SICAV non basta a giustificare il diverso trattamento, soprattutto perché la normativa finlandese considera comunque come redditi da capitale sia i rendimenti di organismi a struttura contrattuale sia i dividendi societari.

Infine, non essendo stati invocati motivi imperativi di interesse generale dal governo finlandese né dal giudice del rinvio, la restrizione non poteva essere giustificata.

Decisione della Corte

La Corte ha quindi risposto che gli articoli 63 e 65 TFUE ostano a una prassi fiscale di uno Stato membro secondo la quale i rendimenti corrisposti da un OICVM avente forma statutaria stabilito in un altro Stato membro non sono assimilati ai rendimenti corrisposti dagli OICVM stabiliti nel primo Stato membro, per il solo fatto che questi ultimi non rivestono la stessa forma giuridica.

Principio affermato

Ai fini della tassazione dei redditi percepiti da un residente, un OICVM estero a forma statutaria e un OICVM nazionale a forma contrattuale possono trovarsi in situazioni oggettivamente comparabili quando il regime fiscale interno mira a tassare tali organismi solo a livello dell’investitore; in tal caso, una differenza di trattamento fondata esclusivamente sulla forma giuridica configura una restrizione vietata alla libera circolazione dei capitali, salvo valida giustificazione, che nel caso di specie mancava.

Come è indicizzato

Materielibera circolazione dei capitalifiscalità direttaorganismi di investimento collettivo in valori mobiliaritassazione dei dividendinon discriminazione fiscale

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