Corte di giustizia, Sentenza C-294/19
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 29 aprile 2021. — Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Tulcea contro SC Piscicola Tulcea SA e Ira Invest SRL contro Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Tulcea. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Curtea de Apel Constanţa. — Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Politica agricola comune (PAC) – Regimi di sostegno diretto – Ettaro ammissibile – Impianto di piscicoltura – Destinazione d’uso catastale – Utilizzo effettivo a fini agricoli – Uso conforme alle iscrizioni nel registro catastale. — Cause riunite C-294/19 e C-304/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che, per i pagamenti diretti della PAC, conta l’uso effettivo dei terreni e non la sola classificazione catastale o amministrativa. Terreni formalmente destinati alla piscicoltura, ma coltivati come seminativi, possono costituire "superficie agricola" e quindi "ettaro ammissibile". Resta però salvo il potere delle autorità nazionali di controllare il rispetto degli altri requisiti e di applicare le sanzioni per eventuali inadempimenti.
Definizione di "superficie agricola" e di "ettaro ammissibile" ai fini dei pagamenti diretti PAC in presenza di terreni catastalmente classificati come impianti di piscicoltura ma effettivamente coltivati a fini agricoli.
La questione giuridica
Se gli articoli 2, lettera h), e 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, l’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1120/2009 e, per il periodo successivo, gli articoli 4, paragrafo 1, lettere e) e f), 10, 21, paragrafo 1, e 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che esclude dai pagamenti diretti superfici catastalmente classificate come impianti di piscicoltura, anche quando tali superfici siano effettivamente utilizzate come seminativi o comunque a fini agricoli.
Principio di diritto
Ai fini dei regimi di pagamento diretto della PAC, la qualificazione di una superficie come "superficie agricola" e, quindi, come "ettaro ammissibile" dipende dall’effettiva destinazione e utilizzazione del terreno: superfici iscritte nel diritto nazionale come impianti di piscicoltura ma effettivamente utilizzate come seminativi o per attività agricole devono essere considerate superfici agricole. Ne consegue che una normativa nazionale non può escludere automaticamente tali superfici dal beneficio dei pagamenti diretti solo in ragione della loro classificazione catastale, ferma restando la competenza delle autorità nazionali a verificare il rispetto degli altri requisiti, inclusa la condizionalità, ed eventualmente a irrogare le sanzioni previste.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 73/2009
- Regolamento (CE) n. 1120/2009
- Regolamento (CE) n. 1122/2009
- Regolamento (UE) n. 1306/2013
- Regolamento (UE) n. 1307/2013
- Legge rumena n. 18/1991
- Ordinanza rumena n. 534/2001
- OUG n. 125/2006
- OUG n. 3/2015
- Ordinanza rumena n. 619/2015
- Legge rumena n. 122/2014
Superfici catastalmente classificate come impianti di piscicoltura ma effettivamente coltivate
La pronuncia riguarda due rinvii pregiudiziali della Curtea de Apel Constanţa in controversie tra l’APIA e due società operanti nel settore dell’acquacoltura, che avevano chiesto pagamenti diretti per superfici iscritte al catasto come impianti di piscicoltura ma utilizzate, in tutto o in parte, come terreni agricoli. La Corte è chiamata a chiarire se la normativa UE sulla PAC consenta di negare l’ammissibilità di tali superfici solo in ragione della loro classificazione formale nel diritto nazionale.
Fatti e procedimento principale
Nel procedimento C‑294/19, SC Piscicola Tulcea SA aveva ottenuto pagamenti per gli anni 2007-2014, ma in seguito a un controllo documentale l’APIA ha ritenuto che non ricorressero le condizioni di ammissibilità e ha chiesto la restituzione degli importi. Nel procedimento C‑304/19, Ira Invest SRL ha visto respinta la domanda di pagamento per il 2016 perché mancava, secondo l’APIA, la documentazione richiesta dal diritto nazionale a dimostrazione dell’uso legale dei terreni e dello status di agricoltore attivo.
Normativa rilevante dell’Unione
La Corte richiama, per il periodo 2007-2014, l’articolo 2, lettera h), e l’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, nonché l’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1120/2009. Per il periodo successivo, richiama l’articolo 4, paragrafo 1, lettere e) e f), l’articolo 10, l’articolo 21, paragrafo 1, e l’articolo 32, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013. Sono inoltre menzionati il regolamento (UE) n. 1306/2013 e l’articolo 80, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1122/2009, in relazione al tema dei recuperi e degli errori dell’autorità competente.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva anzitutto che la nozione di "ettaro ammissibile" rinvia, tanto nel regolamento n. 73/2009 quanto nel regolamento n. 1307/2013, a una superficie agricola utilizzata per un’attività agricola o, se l’uso è promiscuo, prevalentemente per attività agricole. La nozione di "superficie agricola" comprende le superfici occupate da seminativi.
Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte ribadisce che la qualificazione di un terreno come "seminativo" e, quindi, come superficie agricola, dipende dalla sua effettiva destinazione. Pertanto, una superficie va considerata agricola quando è realmente utilizzata come seminativo, e tale qualificazione non può essere esclusa solo perché il terreno è classificato in modo diverso dal diritto nazionale.
La Corte precisa che, nei casi di specie, le superfici risultavano iscritte come impianti di piscicoltura, ma erano state in concreto sfruttate come seminativi per la produzione di prodotti agricoli. Di conseguenza, esse rientrano nella nozione di superficie agricola e possono integrare un "ettaro ammissibile" se fanno parte dell’azienda e sono utilizzate per attività agricole.
Allo stesso tempo, la Corte sottolinea che resta compito delle autorità nazionali verificare il rispetto degli obblighi di condizionalità e applicare, se del caso, riduzioni o esclusioni del sostegno in caso di violazioni. La decisione non elimina quindi i controlli nazionali, ma impedisce che la sola qualificazione catastale sia usata per escludere l’ammissibilità quando l’uso effettivo è agricolo.
Decisione
La Corte risponde che gli articoli 2, lettera h), e 34, paragrafo 2, del regolamento n. 73/2009, nonché l’articolo 4, paragrafo 1, lettera e), e l’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento n. 1307/2013 devono essere interpretati nel senso che superfici classificate nel diritto nazionale come destinate alla piscicoltura, ma effettivamente utilizzate a fini agricoli, sono superfici agricole.
Principio affermato
Ai fini dei pagamenti diretti PAC, prevale la realtà dell’utilizzazione agricola del terreno sulla sua qualificazione catastale formale; l’ammissibilità non può essere negata solo perché il terreno è registrato come impianto di piscicoltura, se in concreto è usato come seminativo o comunque per attività agricole.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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