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Sentenza

Sentenza n. 185/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento dell'ordinanza di demolizione opere edili n. 0581/X del 13 giugno 2014

Giustizia amministrativa201400645

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di opere edili

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'ordinanza di demolizione n. 0581/X del 13 giugno 2014, sostenendo che non sussistesse alcuna relazione materiale o giuridica con le opere contestate. Ha dedotto, in particolare, che i manufatti si trovavano al di fuori delle aree demaniali oggetto della concessione e che, pertanto, essa non aveva né la disponibilità né un interesse alla loro conservazione. Il Comune non si è costituito. Il Collegio ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la mancata tempestiva produzione della prova dell'avvenuta notificazione del ricorso all'amministrazione intimata.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza esame dei motivi sostanziali relativi all'estraneità della società alle opere oggetto dell'ordinanza. Poiché il Comune non si era costituito, la ricorrente avrebbe dovuto depositare entro il passaggio della causa in decisione l'avviso di ricevimento comprovante la notificazione del ricorso effettuata per posta, oppure l'attestazione dell'agente postale relativa all'assenza del destinatario. La mera richiesta formulata in udienza di ottenere un termine per il successivo deposito non è stata ritenuta sufficiente, poiché il giudice deve poter verificare, al più tardi al momento della decisione, il contenuto e la regolarità del documento notificatorio, ai fini dell'integrità del contraddittorio. Il Collegio ha inoltre valorizzato il fatto che la ricorrente aveva avuto dieci anni per depositare l'avviso di ricevimento. Nulla è stato disposto sulle spese, stante la mancata costituzione del Comune.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di sottoporre alle parti le questioni rilevate d'ufficio sulle quali intenda fondare la decisione; il Collegio lo ha utilizzato per rilevare la mancata prova della notificazione del ricorso.

  • art. 45, comma 3, c.p.a.

    Impone il deposito della prova della notificazione del ricorso e preclude l'esame della domanda quando, entro il passaggio in decisione, non sia comprovato il buon esito della notificazione al destinatario.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione intimata non si costituisce, il ricorrente deve depositare entro il passaggio della causa in decisione la prova della notificazione del ricorso; in caso contrario, il ricorso è inammissibile e il giudice non può esaminarne il merito.
  • Per la notificazione del ricorso effettuata tramite servizio postale, la prova dell'avvenuta consegna richiede la produzione dell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario oppure munito dell'attestazione dell'agente postale relativa all'assenza del destinatario.
  • La richiesta di un termine per produrre successivamente l'avviso di ricevimento, formulata dopo il rilievo d'ufficio della carenza documentale e durante l'udienza, non consente al giudice di superare l'inammissibilità se il documento non era disponibile prima del passaggio in decisione.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorso
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

Testo integrale

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