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Ordinanza

Ordinanza n. 873/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di revoca del mod. 209 di sottoscrizione del contratto di soggiorno nel procedimento P-NA/L/Q/2022/101930 (ingresso per lavoro subordinato).

Giustizia amministrativa202601524

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del modello 209 relativo alla sottoscrizione del contratto di soggiorno nel procedimento di ingresso per lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, il provvedimento con cui l'Amministrazione ha revocato il modello 209 relativo alla sottoscrizione del contratto di soggiorno. La revoca era fondata sull'accertamento che la ditta proponente fosse già cessata al momento della presentazione della domanda di ingresso per lavoro subordinato. Il ricorrente non ha contestato nel merito tale circostanza e ha invocato, tra l'altro, il proprio legittimo affidamento e i successivi rapporti di lavoro instaurati con altri datori di lavoro, quale indice del percorso di integrazione.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza del fumus boni iuris, ritenendo assorbente tale requisito e quindi non esaminando il periculum in mora. In sede di sommaria cognizione, il provvedimento impugnato è stato considerato espressione legittima del potere di autotutela, diretto a rimuovere un atto fondato su presupposti di fatto e di diritto originariamente inesistenti. La cessazione della ditta proponente al momento della domanda è stata qualificata come vizio genetico fondamentale dell'intera procedura, poiché la capacità economica e l'operatività del datore di lavoro costituiscono requisiti essenziali per il rilascio del nulla osta. Il TAR ha inoltre ritenuto che la dichiarazione di voler assumere un lavoratore da parte di un'impresa non operativa e cessata d'ufficio integri oggettivamente una falsa attestazione ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.lgs. 286/1998, rendendo vincolata l'autotutela volta a ripristinare la legalità. Il legittimo affidamento non è stato ritenuto idoneo a paralizzare la rimozione di un atto palesemente illegittimo, prevalendo l'interesse pubblico alla regolarità dei flussi migratori e alla prevenzione di ingressi fondati su presupposti fittizi. I successivi rapporti di lavoro con altri datori non possono sanare retroattivamente il vizio originario, pur potendo essere valutati dall'Amministrazione in un successivo procedimento. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 2, d.lgs. 286/1998

    L'inammissibilità della domanda in caso di presentazione di false attestazioni

    La dichiarazione di voler assumere un lavoratore proveniente da un'impresa non operativa e cessata d'ufficio integra oggettivamente una falsa attestazione e determina l'inammissibilità della domanda, fondando la rimozione dell'atto adottato sulla base di tale presupposto.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale; nel caso concreto il rigetto è stato disposto per l'assenza del fumus boni iuris, ritenuta sufficiente senza esaminare il periculum in mora.

Massime di principio

  • La cessazione dell'impresa proponente già al momento della presentazione della domanda di ingresso per lavoro subordinato costituisce un vizio genetico fondamentale della procedura, poiché l'operatività e la capacità economica del datore di lavoro sono requisiti essenziali per il rilascio del nulla osta.
  • La dichiarazione di voler assumere un lavoratore da parte di un'impresa non operativa e cessata d'ufficio integra una falsa attestazione ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.lgs. 286/1998 e legittima la rimozione dell'atto adottato sulla base di tale presupposto.
  • Quando un titolo amministrativo in materia di ingresso per lavoro subordinato è fondato su presupposti originariamente inesistenti e risulta palesemente illegittimo, il legittimo affidamento del privato non impedisce l'esercizio dell'autotutela, dovendo prevalere l'interesse pubblico alla regolarità dei flussi migratori.
  • I rapporti di lavoro instaurati successivamente con altri datori di lavoro non sanano retroattivamente il vizio originario del titolo che ha consentito il primo ingresso, ferma la possibilità di una loro autonoma valutazione da parte dell'Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaAutotutela
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaLegittimo affidamentoPonderazione degli interessi e interesse pubblicoTutela cautelare

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