Cassazione Penale, Sentenza n. 24832/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La vicenda riguarda la condanna di un imputato per avere emesso un assegno di importo rilevante dopo che gli era già stata notificata l’interdizione ad emettere titoli di credito. La Corte di appello aveva confermato la responsabilità e la pena di sei mesi di reclusione, sospesa. In cassazione la difesa ha articolato tre motivi: 1) contestazione della prova della riferibilità dell’emissione dell’assegno all’imputato, sostenendo che il solo dato dell’intestazione del conto non bastasse e che mancassero elementi per escludere ricostruzioni alternative; 2) censura sulla mancata perizia grafologica, poiché la firma era stata disconosciuta e la difesa aveva prodotto una consulenza che riteneva non esaminabile il tratto perché disponibile solo una fotocopia del titolo; 3) doglianza contro il diniego della sostituzione della pena detentiva, ritenuto erroneamente fondato sull’incompatibilità con la sospensione condizionale, mentre per fatti anteriori alla riforma del 2022 la sostituzione sarebbe stata cumulabile con la sospensione condizionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi, ritenendo provata la riferibilità del titolo all’imputato: l’assegno era tratto su un conto a lui intestato, era stato emesso dopo la notifica del provvedimento interdittivo, e la mera deduzione difensiva sul disconoscimento della firma non aveva alcun concreto rilievo probatorio, anche perché non era stata spiegata l’eventuale circolazione indebita del titolo né era stata denunciata la perdita o sottrazione dell’assegno. È stato invece accolto il terzo motivo: il diniego della sostituzione della pena si fondava solo sulla ritenuta incompatibilità con la sospensione condizionale, ma per fatti commessi prima dell’entrata in vigore della disciplina introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022 vale la normativa previgente più favorevole, che consentiva il cumulo. La sentenza impugnata è stata quindi annullata con rinvio limitatamente al punto delle pene sostitutive, per nuovo esame da parte di altra sezione della Corte di appello di Milano; il ricorso è stato rigettato nel resto.
Norme richiamate
art. 7 legge n. 386 del 1990
norma che punisce l’emissione di assegno da parte di soggetto interdetto dall’emissione di titoli di credito; la Corte ne conferma l’applicazione al caso concreto, valorizzando la notifica dell’interdizione precedente all’emissione dell’assegno.
art. 61-bis legge n. 689 del 1981
la previsione, introdotta dalla riforma del 2022, esclude la cumulabilità tra pene sostitutive e sospensione condizionale; per i fatti anteriori non si applica se più sfavorevole.
art. 71 d.lgs. n. 150 del 2022
disposizione che ha introdotto il divieto di cumulabilità tra sospensione condizionale e pene sostitutive; la Corte la considera non retroattivamente applicabile ai fatti pregressi in quanto meno favorevole.
art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022
norma transitoria richiamata per spiegare l’operatività del nuovo regime nei procedimenti pendenti, ma sempre nei limiti della compatibilità con il favor rei.
art. 2, comma 4, c.p.
in caso di successione di leggi penali nel tempo impone l’applicazione della disposizione più favorevole all’imputato/condannato; fonda la non applicazione retroattiva della disciplina più sfavorevole sulle pene sostitutive.
art. 59, comma 1, lett. d), legge n. 689 del 1981
il divieto di sostituzione introdotto dalla novella del 2022 non si estende ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore, perché si tratta di previsione sostanziale meno favorevole.
art. 545-bis c.p.p.
la modifica processuale richiamata non ha inciso sui rapporti sostanziali tra sospensione condizionale e pene sostitutive.
Massime di principio
- Nei reati fondati su un titolo di credito emesso da soggetto interdetto, la prova della riferibilità dell’assegno all’imputato può desumersi dal fatto che il titolo provenga da un libretto collegato a un conto a lui intestato e dalla mancanza di una plausibile spiegazione alternativa della circolazione del titolo.
- Il mero disconoscimento della firma, quando non sia sorretto da elementi concreti e non sia accompagnato da una spiegazione credibile circa la sottrazione o la perdita del titolo, non impone automaticamente un approfondimento peritale, se tale verifica risulti irrilevante ai fini decisori.
- In tema di pene sostitutive, le modifiche introdotte dalla riforma del 2022 che rendono incompatibile la sostituzione con la sospensione condizionale non possono essere applicate retroattivamente ai fatti commessi prima della loro entrata in vigore se risultano più sfavorevoli.
- La disciplina più favorevole in materia sanzionatoria deve essere applicata anche quando il procedimento sia ancora pendente, se la nuova regola incide in senso peggiorativo sulla possibilità di cumulare benefici e pene sostitutive.
- Il diniego della sostituzione della pena fondato soltanto sulla pretesa incompatibilità assoluta con la sospensione condizionale integra vizio di motivazione e violazione di legge quando, per il tempus commissi delicti, il regime previgente consentiva invece il cumulo.
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