Cassazione Penale, Ordinanza n. 00568/2026 del 08/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché non specifico: il motivo era una pedissequa reiterazione delle censure già formulate in appello e non assolveva alla funzione di critica argomentata della sentenza impugnata. È stata confermata la condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto concorrente nel reato di estorsione. L'unico motivo censurava la motivazione posta a base del giudizio di responsabilità ex art. 629 c.p., ma la Corte di cassazione ha rilevato che la doglianza si limitava a riproporre, senza reale sviluppo critico, argomentazioni già dedotte in appello e già disattese dal giudice di merito.
Norme richiamate
art. 629 c.p.
La norma è richiamata come titolo del reato oggetto del giudizio di responsabilità; la Corte non entra nel merito della configurabilità, limitandosi a rilevare che la Corte d'appello aveva ritenuto l'imputato concorrente nell'estorsione sulla base delle risultanze probatorie.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e deve confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata; non è ammissibile la mera riproposizione delle censure già svolte in appello e già disattese dal giudice di merito.
- La deduzione di vizi della motivazione non può risolversi in un atto apparente privo di autonoma critica argomentata rispetto alla decisione impugnata.
- Quando il motivo di ricorso si limita a reiterare doglianze già esaminate e respinte dal giudice di merito, il ricorso è dichiarato inammissibile.
Come è indicizzato
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