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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29058/2026 del 30/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato, condannato in primo grado e poi con sentenza di appello confermativa, ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione che lo aveva ritenuto responsabile di tentato omicidio aggravato dai futili motivi per aver investito frontalmente con la propria autovettura la persona offesa che viaggiava in motocicletta. La difesa ha sostenuto che la volontarietà dell’investimento e l’animus necandi non fossero stati provati in modo adeguato, censurando la lettura delle intercettazioni telefoniche e ambientali, ritenute dal ricorrente non decisive o comunque fraintese; ha inoltre valorizzato una possibile ricostruzione alternativa del sinistro come manovra di evitare veicoli in sosta o in doppia fila, richiamando anche le dichiarazioni di un testimone oculare. Con il secondo motivo ha chiesto la riqualificazione del fatto in lesioni personali stradali o comunque in una fattispecie colposa, assumendo la mancanza di dolo. Con il terzo motivo ha contestato l’aggravante dei futili motivi, negando che la gelosia potesse assumere nel caso concreto i connotati di futilità richiesti. Con il quarto motivo ha censurato il riconoscimento della recidiva reiterata, ritenendo la motivazione fondata solo sui precedenti penali e non su una reale valutazione individualizzata della loro significatività. Con il quinto motivo ha infine contestato il diniego delle attenuanti generiche e la dosimetria della pena, lamentando una motivazione stereotipata e il mancato rilievo di un comportamento successivo ritenuto positivo, ossia l’arresto del veicolo per verificare le condizioni della vittima.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati i primi quattro motivi e inammissibile il quinto. Ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito sulla natura volontaria dell’investimento, fondata su una lettura complessiva delle intercettazioni, del movente e della dinamica del fatto; ha escluso che si trattasse di questione meramente colposa o di lesioni stradali; ha confermato l’aggravante dei futili motivi in ragione della gelosia morbosa, possessiva e punitiva; ha ritenuto legittimo il giudizio di recidiva perché fondato su una valutazione concreta e non automatica della storia criminale; ha giudicato inammissibili le doglianze su attenuanti generiche e pena, poiché mirate a ottenere una rivalutazione del merito. All’esito, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    entro i limiti strettamente necessari per la motivazione

    consente di riassumere i motivi di ricorso nei limiti necessari alla motivazione.

  • art. 56 c.p.

    richiamato dal ricorrente per contestare la configurabilità del tentato omicidio; la Corte nega la doglianza perché ritiene integrato il dolo del delitto.

  • art. 575 c.p.

    norma base del delitto di omicidio richiamata dal ricorrente; la Corte conferma la qualificazione del fatto come tentato omicidio.

  • art. 192 c.p.p.

    richiamato per contestare la valutazione del compendio indiziario; la Corte ribadisce che l’interpretazione delle intercettazioni è questione di merito sindacabile solo per manifesta illogicità.

  • art. 590-bis c.p.

    richiamato per chiedere la riqualificazione del fatto in lesioni personali stradali; la Corte esclude la riqualificazione perché la condotta è stata ritenuta volontaria e diretta a colpire la vittima.

  • art. 577 n. 4 c.p.

    richiamato per contestare l’aggravante dei futili motivi; la Corte conferma che la gelosia possessiva e punitiva può integrare tale aggravante.

  • art. 99 c.p.

    richiamato per contestare la recidiva; la Corte afferma che il giudizio richiede una valutazione concreta della storia criminale e della pericolosità, non un automatismo.

  • art. 62 bis c.p.

    richiamato per il diniego delle attenuanti generiche; la Corte ritiene sufficiente la motivazione basata sugli elementi ritenuti decisivi dal giudice di merito.

  • art. 133 c.p.

    richiamato per censurare la dosimetria della pena; la Corte reputa la motivazione immune da censure perché congrua e non illogica.

  • art. 609, comma 1, c.p.p.

    delimita il controllo di legittimità ai motivi di ricorso, impedendo di scrutinare questioni non devolute al giudice di appello.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    esclude la deducibilità in cassazione di questioni non prospettate nei motivi di appello.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    impone l’omissione dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la valutazione del contenuto delle intercettazioni è questione di merito e non può essere sovvertita con una mera rilettura alternativa dei dati di fatto, salvo manifesta illogicità della motivazione.
  • Le intercettazioni tra terzi possono costituire prova diretta della responsabilità dell’imputato, senza necessità di riscontri ex art. 192, comma 3, c.p.p., purché il giudice ne valuti il significato con criteri di linearità logica.
  • La distinzione tra tentato omicidio e lesioni colpose o stradali dipende dalla ricostruzione del dolo: se la condotta è ritenuta deliberatamente diretta a colpire la vittima, è esclusa la riqualificazione in fattispecie colposa.
  • L’aggravante dei futili motivi può sussistere anche in presenza di gelosia, quando questa assuma carattere morboso, possessivo o punitivo e si traduca in una reazione sproporzionata rispetto al delitto commesso.
  • La recidiva non può essere applicata in modo automatico sulla base dei soli precedenti penali, ma richiede una valutazione individualizzata della loro gravità, omogeneità, distanza temporale e capacità di rivelare una maggiore pericolosità.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice valorizza gli elementi ritenuti decisivi, senza dover confutare analiticamente ogni dato favorevole dedotto dalla difesa.
  • La censura sulla pena è inammissibile se mira soltanto a ottenere una nuova valutazione di merito dei criteri di cui all’art. 133 c.p., in assenza di manifesta illogicità o violazione di legge.
  • Non è deducibile per la prima volta in cassazione una questione non devoluta con specifico motivo di appello, poiché il giudizio di legittimità è circoscritto ai punti effettivamente sottoposti al vaglio del giudice di secondo grado.

Come è indicizzato

MaterieOmicidioCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaParte generaleProcesso penale
SottomaterieOmicidio volontario
IstitutiOnere della provaRecidivaNullità processuale

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