Sentenza n. 268/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento della determinazione direttoriale del Dipartimento Sanità Regione Abruzzo n. DPF/121 del 13.12.2022 e dei relativi allegati, ad oggetto “D.M. 6 Luglio 2022 “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” – Adempimenti attuativi”; - del Decreto adottato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze il 6.7.2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (G.U.R.I., Serie generale, n. 216 del 15.9.2022); - del Decreto del Ministro della Salute del 6.10. 2022 di “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (G.U.R.I., Serie generale, n. 251 del 26.10.2022); - dell'Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7.11.2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter, del d.l. 19.6.2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6.8.2015, n. 125, di “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018”; - della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.7.2019, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78”; - di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere all'azienda di ripianare pro quota il predetto superamento dei tetti di spesa, ivi incluse - ove occorrer possa - l'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14.9.2022 e l'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 28.9.2022, nonché le deliberazioni e gli atti adottati dalle Amministrazioni Sanitarie, nessuno escluso, ed in particolare, le deliberazioni di D. G. della Asl 01 Avezzano Sulmona L'Aquila n. 1493 del 22.8.2019 (“Certificazione costo dei dispositivi medici anni 2015-2016-2017-e 2018”) e n. 2110 del 14.11.2022 (“Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557”); della ASL 02 Lanciano Vieste Chieti n. 373 del 13.8.2019 (“Adempimenti conseguenti all'art. 9 ter commi 8 e 9 del DL 78/2015, convertito in legge 125/2015 e smi – Certificazione del fatturato anni 2015, 2016, 2017, 2018 per dispositivi medici” e n. 1601 del 14.11.2022 (“Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557”); della ASL 03 Pescara n. 1043 del 22.8.2019 (“Ricognizione fatturato dispositivi medici anni 2015-2018, DL 78/2015, art. 9, cc 8 e 9”) e n. 1708 del 14.11.2022 (“Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557”); della ASL 04 Teramo n. 1513 del 22.8.2019 (“Adempimenti conseguenti all'applicazione dell'art. 9 ter commi 8 e 9 del DL 78/2015, convertito in legge 125/2015 e smi – certificazione del fatturato per dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018”) e n. 1994 del 14.11.2022 (“Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557”)”, come richiamate nella determinazione direttoriale regionale n. DPF/121 del 13.12.2022, nonché la non conosciuta “relazione rimessa con nota prot.n. RA/0525691/22 del 12.12.2022 dal Servizio Programmazione economico-finanziaria e finanziamento del SSR del Dipartimento Sanità, con la quale si significa la compiuta, complessa attività istruttoria finalizzata alla verifica della coerenza del fatturato complessivo indicato nelle deliberazioni aziendali con quanto contabilizzato nella voce <<BA0210 – Dispositivi medici>> del modello CE consolidato regionale (999) dell'anno di riferimento, in ossequio al combinato disposto dagli art.3 comma 3 e art.4 D.M. 6 ottobre 2022” e la pure sconosciuta nota 10.11.2022 del Dipartimento sanità come richiamate nella determinazione direttoriale regionale n. DPF/121 del 13.12.2022;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione direttoriale della Regione Abruzzo che poneva a carico dell'impresa la quota di ripiano del superamento del tetto di spesa regionale per i dispositivi medici, unitamente agli atti presupposti e connessi
Esito
La controversia
L'impresa fornitrice di dispositivi medici aveva impugnato la determinazione regionale attuativa del meccanismo di ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, nonché i decreti ministeriali, l'accordo Stato-Regioni, la circolare ministeriale, gli atti delle aziende sanitarie e gli ulteriori atti presupposti e conseguenti. Dal testo della sentenza non risultano esposti i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Nel corso del giudizio, la parte ricorrente ha dichiarato di avere aderito alla disciplina sopravvenuta che consentiva alle aziende fornitrici ricorrenti di estinguere l'obbligazione mediante il pagamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali, versando alla Regione Abruzzo € 53.860,00, e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, conformemente alla richiesta della parte ricorrente e alla disciplina normativa sopravvenuta richiamata nell'atto depositato. Il pagamento in misura ridotta effettuato dall'impresa ha determinato, secondo la previsione applicata dal giudice, il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio. L'amministrazione costituita non si è opposta. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 7 d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118
le aziende fornitrici di dispositivi medici che avessero proposto [...] ricorso avverso i provvedimenti regionali e provinciali, avrebbero potuto estinguere l'obbligazione su di essi gravante mediante versamento della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali
La disciplina sopravvenuta consente alle aziende fornitrici ricorrenti di definire l'obbligazione relativa al ripiano mediante pagamento ridotto; il pagamento determina la cessazione della materia del contendere del giudizio, con compensazione delle spese.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
È richiamato quale fondamento dei provvedimenti regionali e provinciali recanti gli importi dovuti dalle aziende fornitrici per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
È richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non attribuisce alla disposizione ulteriori effetti decisori.
Massime di principio
- Quando una disciplina sopravvenuta consente all'impresa fornitrice di dispositivi medici che abbia impugnato il provvedimento di ripiano di definire l'obbligazione mediante pagamento di una quota ridotta dell'importo richiesto, l'effettuazione del pagamento secondo le modalità previste determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio pendente.
- In caso di cessazione della materia del contendere determinata dall'adesione alla definizione agevolata prevista dalla legge sopravvenuta, le spese di lite possono essere compensate tra le parti quando tale effetto è espressamente previsto dalla disciplina applicata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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