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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33399/2024 del 03/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Seferi impugnava l'ordinanza del 19/12/2023 del Tribunale di Udine che aveva rigettato la sua richiesta di sospensione dell'ordine di esecuzione emesso il 08/09/2022 relativo a una residua pena di 4 anni e 8 mesi di reclusione e euro 26.400 di multa per più condanne (reati di falsità, produzione/traffico di stupefacenti, detenzione illegale di armi, evasione, furto, danneggiamento, ecc.). Il giudice dell'esecuzione aveva motivato il rigetto sostenendo che il principio di specialità non operava perché l'interessato era stato allontanato dal territorio nazionale a seguito di decreto di espulsione del Magistrato di sorveglianza (14/09/2020) e quindi l'ordine di esecuzione non poteva essere eseguito. Il ricorrente denunciava violazione del principio di specialità (art.14 Convenzione europea di estradizione e art.32 legge 22/04/2005 n.69) e sosteneva che il giudice avrebbe dovuto sospendere l'esecuzione fino all'eventuale estradizione suppletiva, non limitandosi a considerare ipotetiche cause future.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato con rinvio l'ordinanza impugnata. Ha affermato che il principio di specialità impedisce che la persona consegnata sia privata della libertà personale per fatti anteriori e diversi da quelli per cui la consegna è stata concessa, salvo il consenso dello Stato estero. È consentito revocare la sospensione condizionale della pena (misura non comportante immediata privazione della libertà), ma non è legittimo disporre l'effettiva carcerazione per reati diversi da quelli oggetto della consegna senza l'assenso dello Stato estero. Il giudice dell'esecuzione non poteva fondare il rigetto sulla mera circostanza che l'interessato non si trovava sul territorio nazionale né su valutazioni riferite a una possibile futura estradizione suppletiva; doveva sospendere l'ordine di esecuzione quando operava il principio di specialità.

Norme richiamate

  • Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, art. 14

    art. 14 della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957

    Il principio di specialità impedisce che la persona consegnata sia sottoposta a procedimento penale o privata della libertà per reati anteriori o diversi da quelli per cui è stata consegnata, salvo consenso dello Stato che ha effettuato la consegna.

  • Legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 32

    art. 32 legge 22 aprile 2005, n. 69

    Riproduce in ambito interno il principio di specialità: la persona consegnata non può essere condannata o privata della libertà per reati anteriori e diversi da quelli oggetto della consegna senza l'assenso dello Stato estero.

  • Legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 28, comma 1

    art. 28, comma 1, legge n. 69 del 2005

    Prevede profili procedurali sull'esecuzione dei provvedimenti connessi al mandato di arresto europeo; la Corte chiarisce che l'esistenza di un titolo eseguibile è sufficiente perché tale efficacia possa essere sospesa e poi eventualmente riattivata.

  • Codice di procedura penale, art. 720, commi 1 e 2

    art. 720, commi 1 e 2, cod. proc. pen.

    Norme sull'esecuzione dell'ordine di esecuzione; la Corte osserva che l'efficacia di un titolo esecutivo può essere sospesa in presenza del principio di specialità, senza necessità che sia allegato un ordine di carcerazione attivo.

  • Codice di procedura penale, artt. 670 e 721

    artt. 670, 721 cod. proc. pen.

    Richiamati dal ricorrente come norme processuali la cui inosservanza (secondo il ricorrente) avrebbe determinato nullità: la Corte valuta le doglianze processuali nel contesto del principio di specialità e dell'operatività dell'ordine di esecuzione.

  • Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 16 comma 5

    art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    Riferito in fatto: lo straniero era stato allontanato dal territorio a seguito di decreto di espulsione prodotto come pena alternativa; la Corte però ritiene che l'allontanamento non annulli automaticamente la necessità di applicare il principio di specialità in sede esecutiva.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 4457 del 17/01/2017 (Wahid)

    Sez. 1, n. 4457 del 17/01/2017, Wahid

    Precedente che distingue tra provvedimenti che possono comportare revoca della sospensione condizionale (non implicano immediata privazione della libertà) e ordini di carcerazione che richiedono l'osservanza del principio di specialità; conferma che la carcerazione per reati diversi è illegittima senza consenso dello Stato estero.

Massime di principio

  • Il principio di specialità (Convenzione art.14 e art.32 legge 69/2005) impedisce la privazione della libertà per reati anteriori o diversi da quelli oggetto della consegna, salvo consenso dello Stato che ha consegnato; questo vale anche in sede di esecuzione e determina l'obbligo di sospensione dell'ordine di esecuzione quando opera la specialità.
  • È possibile procedere in sede esecutiva a provvedimenti che non implicano immediata privazione della libertà (es. revoca della sospensione condizionale), ma non è legittimo disporre l'effettiva carcerazione per reati diversi da quelli per cui è stata concessa la consegna senza l'assenso dello Stato estero.
  • La presenza fisica dell'interessato sul territorio nazionale o un'estradizione suppletiva effettivamente realizzata sono fatti concreti che incidono sull'operatività del principio di specialità: non possono essere sostituite da mere ipotesi future per giustificare l'esecuzione.
  • Per sospendere o riattivare l'efficacia di un titolo esecutivo non è necessario che sia allegato un ordine di carcerazione 'attivo'; ciò che conta è l'esistenza di un titolo eseguibile la cui efficacia può essere sospesa in presenza del principio di specialità.
  • In casi analoghi il giudice dell'esecuzione deve valutare concretamente se l'esecuzione determinerebbe una privazione della libertà personale e, in caso affermativo e in assenza dell'assenso dello Stato estero, deve sospendere l'esecuzione in applicazione del principio di specialità.

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