Cassazione Civile, Ordinanza n. 29905/2022 del 12/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto da una struttura sanitaria privata accreditata nei confronti dell'azienda sanitaria provinciale per il pagamento di corrispettivi relativi a prestazioni sanitarie erogate nell'anno 2008. Il giudice di primo grado aveva revocato il decreto per la parte ritenuta eccedente il budget assegnato, ma aveva riconosciuto dovute le prestazioni rese a cittadini residenti fuori regione, ritenendole non comprese nel tetto di spesa sulla base di una decisione amministrativa allora considerata rilevante. In appello l'azienda sanitaria deduceva, tra l'altro, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per le prestazioni rese in favore di soggetti provenienti da altre regioni, l'efficacia del giudicato amministrativo intervenuto sulla legittimità del decreto assessoriale che aveva fissato il budget comprensivo anche della mobilità attiva, e l'inammissibilità della domanda di arricchimento senza causa. La Corte d'appello respingeva integralmente la domanda della struttura sanitaria, escludendo la disapplicazione del decreto assessoriale e ritenendo formato un giudicato implicito sul difetto di giurisdizione. La società soccombente ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme sulla sospensione necessaria e sul giudicato, sostenendo che il processo civile andava sospeso in attesa dell'esito del giudizio amministrativo pendente su un diverso atto amministrativo che avrebbe inciso sulla disponibilità delle economie di budget; 2) violazione delle norme sulla giurisdizione e sulla disapplicazione degli atti amministrativi, lamentando che la Corte d'appello non avesse disapplicato il decreto assessoriale; 3) violazione delle norme sull'ingiustificato arricchimento e sulle preclusioni processuali, censurando la declaratoria di novità/inammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c. dedotta in appello. Veniva inoltre censurata la statuizione sulle spese come conseguenza dell'accoglimento dei motivi principali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. opera solo quando il provvedimento amministrativo sub iudice sia effettivamente pregiudiziale rispetto alla domanda civile: nel caso concreto il ricorso amministrativo pendente riguardava un atto diverso da quello che fissava il tetto di spesa per il 2008 e la ricorrente non aveva dedotto che quell'atto incidessero realmente sul budget rilevante per la lite. Ha respinto il secondo motivo osservando che la Corte d'appello non aveva alcun margine per disapplicare il decreto assessoriale, poiché sulla sua legittimità si era formato un giudicato amministrativo definitivo, che imponeva al giudice ordinario di prenderlo come valido ed efficace ai fini della decisione. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di specificità e autosufficienza, non essendo stato riportato in modo adeguato il contenuto della domanda di arricchimento senza causa e non essendo stato chiarito come essa fosse stata concretamente proposta in appello; la censura relativa alle spese è stata ritenuta non configurabile come motivo autonomo. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 295 c.p.c.
la sospensione necessaria è applicabile solo quando la decisione del giudizio amministrativo pendente sia realmente pregiudiziale rispetto alla domanda proposta al giudice ordinario; se l'atto impugnato in sede amministrativa è estraneo alla questione decisiva della lite civile, la sospensione non è dovuta.
art. 2909 c.c.
il giudicato, una volta formatosi sulla legittimità del provvedimento amministrativo rilevante, vincola il giudice civile nel giudizio successivo.
art. 324 c.p.c.
richiamato in relazione al giudicato interno/implicito, ma la Corte ha osservato che la censura difettava di specificità nel dimostrare l'effettiva impugnazione del capo relativo alla giurisdizione.
art. 112 c.p.c.
richiamato a sostegno delle doglianze di ultrapetizione/omessa pronuncia, ma la Corte ha reputato non specifiche le censure formulate.
art. 115 c.p.c.
richiamato tra le norme denunciate, senza che la Corte ne ricavasse un profilo decisivo autonomo.
art. 116 c.p.c.
richiamato tra le norme denunciate, senza che la Corte ne ricavasse un profilo decisivo autonomo.
art. 132 c.p.c.
richiamato tra le norme denunciate in relazione alla motivazione della sentenza, ma senza rilievo decisivo autonomo.
art. 24 Cost.
richiamato come parametro costituzionale delle censure, ma non ritenuto violato.
art. 111 Cost.
richiamato come parametro costituzionale delle censure, ma non ritenuto violato.
art. 37 c.p.c.
richiamato in relazione alla giurisdizione; la Corte ha però ritenuto che, nel caso concreto, il provvedimento amministrativo dovesse essere considerato definitivamente efficace per effetto del giudicato amministrativo.
art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
richiamato per la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di provvedimenti relativi ai tetti di spesa sanitaria.
art. 4 l. n. 2248 del 1865, all. E
richiamato quale base del potere di disapplicazione del giudice ordinario nei limiti consentiti dalla giurisprudenza, ma escluso nel caso concreto in presenza di giudicato amministrativo.
art. 5 l. n. 2248 del 1865, all. E
richiamato nel medesimo contesto dell'art. 4, ma non ritenuto conducente alla disapplicazione del decreto assessoriale.
art. 2041 c.c.
la domanda di arricchimento senza causa non può essere esaminata se non risulta tempestivamente e specificamente proposta; nel caso concreto il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.
art. 183, comma 6, c.p.c.
richiamato in relazione alla dedotta tempestiva proposizione della domanda ex art. 2041 c.c., ma la Corte ha ritenuto la censura non autosufficiente.
art. 345 c.p.c.
richiamato per il divieto di nuove domande in appello; la Corte ha rilevato che il ricorso non chiariva adeguatamente come la domanda fosse stata articolata nei gradi di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nelle controversie tra struttura sanitaria accreditata e azienda sanitaria relative a corrispettivi per prestazioni rese in regime di tetti di spesa, il giudice ordinario può conoscere della domanda di pagamento solo nei limiti in cui il provvedimento amministrativo rilevante sia valido ed efficace; se quel provvedimento è sub iudice davanti al giudice amministrativo, il processo civile va sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c. per pregiudizialità.
- La sospensione necessaria non può essere disposta se il giudizio amministrativo pendente riguarda un atto diverso da quello che effettivamente disciplina il tetto di spesa oggetto della controversia civile, oppure se la parte non dimostra che tale atto incida concretamente sulla questione decisiva del credito azionato.
- Quando sul provvedimento amministrativo rilevante si sia formato giudicato amministrativo definitivo, il giudice civile non può procedere a disapplicarlo e deve prenderlo come valido ed efficace ai fini della decisione.
- La deduzione in cassazione di errori processuali o di omessa considerazione di un capo di domanda richiede specificità e autosufficienza: il ricorrente deve indicare con precisione il contenuto degli atti processuali rilevanti e dimostrare come la questione sia stata effettivamente devoluta nei gradi di merito.
- La domanda di arricchimento senza causa non può essere utilmente scrutinata in sede di legittimità se il ricorso non chiarisce in modo preciso se e come essa sia stata proposta tempestivamente nel giudizio di merito e in appello.
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