Cassazione Penale, Sentenza n. 47324/2023 del 24/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Tummino impugna la sentenza d'appello che aveva riformato l'assoluzione del Tribunale di Enna e lo aveva condannato per truffa aggravata riferita a condotte dell'11/09/2015. Il ricorso deduce: (i) vizio di motivazione e travisamento della prova ex art. 192 c.p.p., sostenendo che la Corte d'appello si è limitata a sposare le argomentazioni del PM nonostante la deposizione favorevole di un teste e l'insufficienza probatoria già rilevata in primo grado; (ii) violazione di legge e vizio di motivazione per mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p., dal momento che la decisione di appello si fondava su elementi dichiarativi ritenuti decisivi e che il Tribunale aveva invece ritenuto insufficienti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato ascritto a Tummino si e' estinto per prescrizione. Sul punto la Corte ha ritenuto che il ricorso non fosse manifestamente inammissibile, in particolare per la doglianza relativa all'art. 603, comma 3-bis c.p.p., e che pertanto con la proposizione del ricorso si fosse instaurato il rapporto processuale utile a sospendere il decorso dei termini di prescrizione; nondimeno, tenuto conto delle sospensioni computate (224 giorni per impedimenti dell'imputato o del difensore e 64 giorni riferibili alla sospensione COVID per i procedimenti rientranti nei termini indicati), la prescrizione si e' completamente consumata. Di conseguenza la condanna e' stata annullata per estinzione del reato.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen.
Il ricorrente invoca questo articolo per censurare la motivazione della Corte di appello; la Cassazione prende atto della censura ma la valuta nel contesto del secondo motivo relativo all'art. 603 c.p.p.
art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.
La Corte ricorda che quando l'appello riforma totalmente una assoluzione il giudice d'appello deve, oltre a motivare rafforzatamente, procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale se la decisione si fonda su elementi dichiarativi ritenuti decisivi. La mancata rinnovazione rileva come vizio non manifestamente infondato nel caso concreto.
art. 606, comma 3, secondo periodo cod. proc. pen. (richiamato in giurisprudenza)
La giurisprudenza richiamata chiarisce i casi in cui un ricorso puo' essere dichiarato manifestamente infondato; la Corte usa questi principi per escludere l'inammissibilita' radicale del ricorso di Tummino.
art. 83 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27
La Corte applica la giurisprudenza sulle sospensioni della prescrizione legate all'emergenza COVID, rilevando che la sospensione prevista e' stata computata limitatamente ai giorni e alle condizioni previste dalla giurisprudenza di legittimita'.
Sez. U. n. 32 del 22/11/2000 e successive pronunce di Cassazione (giurisprudenza citata)
La Corte richiama i criteri consolidati per la declaratoria di manifesta infondatezza del ricorso: il ricorso e' inammissibile solo se caratterizzato da palese inconsistenza o pretestuosita', mentre profili non manifesti vanno esaminati nel merito. Ciò ha portato a ritenere non inammissibile il ricorso di Tummino.
Massime di principio
- La proposizione del ricorso per cassazione, se non dichiarata manifestamente inammissibile, instaura il rapporto processuale e sospende il decorso della prescrizione; occorre quindi valutare attentamente i termini e le sospensioni prima di dichiarare l'estinzione del reato.
- Quando la Corte d'appello riforma integralmente un'assoluzione, e' obbligata a fornire una motivazione rafforzata che confuti specificamente le ragioni dell'assoluzione di primo grado; se la decisione si fonda su prove dichiarative ritenute decisive, generalmente deve essere disposta la rinnovazione dell'istruttoria ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p.
- Non ogni censura di motivazione e' "manifestamente" infondata: la declaratoria di inammissibilita' per manifesta infondatezza e' riservata a censure palesemente inconsistenti, pretestuose o in contrasto manifesto con gli atti processuali e con la giurisprudenza consolidata.
- Se la prescrizione e' intervenuta nel frattempo, la Cassazione puo' annullare la sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato; perciò e' fondamentale per la difesa monitorare i termini prescrizionali e le sospensioni (anche quelle determinate da impedimenti dell'imputato o del difensore e dalle disposizioni emergenziali come quelle COVID).
- Nelle impugnazioni penali che riguardano la valutazione della prova dichiarativa, e' strategico sollevare con precisione l'eventuale violazione dell'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria in appello, posto che tale violazione puo' costituire motivo utile per la cassazione.
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