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Sentenza

Sentenza n. 666/2026 - Napoli, Sezione 6

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza, n. 2563/2023, pubblicata l’11/5/2023, nella causa iscritta al r.g. n.1844/2021 del Tribunale di Napoli Nord Sez. Lavoro, munita di attestazione di conformità il 20/06/2023, notificata il 03/07/2023 al MIUR e il 03/06/2023 all'USR per la Campania.

Giustizia amministrativa202306092

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario e mancato pagamento delle somme liquidate

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, passata in giudicato per omessa impugnazione, con la quale il Ministero era stato condannato al pagamento di una somma a titolo di sorte capitale, interessi legali e maggior danno da svalutazione monetaria, oltre alle spese processuali. Dopo una precedente sentenza di ottemperanza del TAR, che aveva ordinato all'Amministrazione di eseguire il giudicato entro trenta giorni e aveva nominato un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, la ricorrente ha lamentato il perdurante mancato pagamento e il mancato insediamento del commissario. Il TAR ha quindi disposto l'insediamento del commissario e, successivamente, ne ha nominato uno nuovo. Con ulteriore atto la ricorrente ha chiesto sia l'esecuzione integrale del giudicato sia l'applicazione delle penalità di mora per ogni giorno di ritardo. In udienza il Collegio ha prospettato, ai sensi dell'art. 73 c.p.a., la possibile inammissibilità della domanda relativa alle penalità, poiché introdotta con atto notificato dopo la proposizione dell'originaria azione di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere quanto alla domanda di esecuzione del giudicato, poiché la sentenza del giudice ordinario risultava integralmente eseguita e tale circostanza era stata confermata dalla difesa erariale e non contestata dalla ricorrente. È stata respinta l'istanza di rinvio genericamente formulata per verificare la correttezza delle somme liquidate e l'effettiva corresponsione di interessi e rivalutazione, non essendo più attuale la controversia sull'esecuzione. La domanda di applicazione delle penalità di mora è stata dichiarata inammissibile, in quanto proposta con atto notificato successivamente alla proposizione dell'azione di ottemperanza originaria. Le spese di lite sono state compensate per le peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 73 c.p.a.

    possibile causa di inammissibilità

    Il Collegio deve segnalare alle parti le questioni rilevabili d'ufficio che possono condurre a una decisione sfavorevole; nel caso concreto l'avviso ha riguardato la tardiva introduzione della domanda di penalità di mora.

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione è richiamata implicitamente quale disciplina dell'azione di ottemperanza e dei poteri del giudice nell'esecuzione del giudicato.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di ottemperanza, il giudicato risulta integralmente eseguito e tale esecuzione è confermata dall'amministrazione e non contestata dal ricorrente, la domanda di ottemperanza deve essere dichiarata improcedibile per cessazione della materia del contendere.
  • La domanda di applicazione delle penalità di mora, se proposta per la prima volta con un atto notificato successivamente alla proposizione dell'originaria azione di ottemperanza, è inammissibile quando non sia stata tempestivamente introdotta nel giudizio iniziale secondo le forme processuali applicabili.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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