Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 13973/2023 del 22/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva emesso avvisi di accertamento per più annualità (2005-2010), contestando alla società maggiori imponibili ai fini IVA, IRAP e imposte dirette. La contestazione si fondava su un presunto illecito utilizzo di manodopera tramite contratti di appalto simulati con due società cooperative, ritenuti meri schermi per una interposizione fittizia di manodopera, con conseguente recupero a tassazione e applicazione di sanzioni. In primo grado gli atti furono solo parzialmente annullati; in appello la CTR annullò integralmente gli avvisi ritenendo che le cooperative avessero organizzazione imprenditoriale e che l'Ufficio non avesse provato l'inesistenza degli appalti genuini. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente; violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973 per asserita carenza di motivazione degli avvisi; violazione della disciplina sull'interposizione abusiva di manodopera; errato uso delle presunzioni e dell'onere della prova; violazione delle regole probatorie in materia di operazioni inesistenti; omessa pronuncia su eccezioni dell'Ufficio; omesso esame di fatti decisivi relativi al quadro indiziario di interposizione fittizia.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, rilevando che la sentenza impugnata era affetta da motivazione apparente: la CTR si era limitata ad affermazioni assertive, senza una reale disamina del materiale probatorio richiamato dall'Ufficio (processo verbale di constatazione, files estratti da computer, dichiarazioni del legale rappresentante, elementi sulla direzione dei lavoratori da parte del committente e sulla mancanza di autonoma organizzazione delle cooperative). L'accoglimento del primo motivo ha assorbito tutti gli altri. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, in diversa composizione, affinché riesamini l'appello della contribuente e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    La motivazione della sentenza deve superare il "minimo costituzionale" ed essere tale da consentire il controllo sull'iter logico-giuridico seguito dal giudice.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La sentenza è nulla se la motivazione è solo apparente e non consente di comprendere le ragioni della decisione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione deve esplicitare in modo comprensibile il fondamento fattuale e giuridico della decisione.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È mezzo di ricorso per far valere la nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276

    Richiamato come disciplina violata nella contestazione relativa all'interposizione abusiva di manodopera.

  • art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Base del potere di rettifica del reddito dichiarato in presenza di elementi presuntivi o di irregolarità accertate.

  • art. 40 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato tra le norme poste a fondamento della rettifica fiscale.

  • art. 41-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato tra le norme applicate per l'accertamento.

  • art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato quale norma fondante la rettifica in materia IVA.

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La ricorrente ne deduceva la violazione per asserita carenza di motivazione degli avvisi, che la Corte non esamina perché assorbita dall'accoglimento del primo motivo.

  • art. 1655 c.c.

    Richiamato nel motivo sulla corretta qualificazione dell'appalto e sulla disciplina dell'interposizione di manodopera.

  • art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003

    Richiamato in tema di appalto e responsabilità nella somministrazione/interposizione di manodopera.

  • art. 5 d.lgs. n. 446 del 1997

    Richiamato in relazione alla determinazione del presupposto IRAP.

  • art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato in tema di detrazione IVA e contestazioni su operazioni inesistenti.

  • artt. 23 e 64 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamati nel motivo sulla disciplina fiscale e probatoria degli accertamenti.

  • art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato per il governo delle presunzioni nell'accertamento dei redditi.

  • art. 55, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato per l'accertamento IVA e l'uso di elementi presuntivi.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato più volte per la ripartizione dell'onere della prova.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato in tema di presunzioni semplici.

  • artt. 17 e 19, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamati nel motivo sulla detrazione IVA e sulla prova delle operazioni imponibili.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per la censura di omessa pronuncia su eccezioni dell'Ufficio.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Richiamato per l'omesso esame di un fatto decisivo relativo al quadro indiziario.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente e la sentenza è nulla quando il giudice di merito enuncia conclusioni assertive senza indicare i fatti posti a base del convincimento e senza confrontarsi con il materiale probatorio rilevante.
  • In sede di cassazione, la motivazione è sufficiente solo se consente il controllo dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice; il semplice richiamo astratto a principi o formule di stile non basta.
  • Quando l'Ufficio fonda l'accertamento su un quadro indiziario specifico e dettagliato, il giudice di merito deve valutarlo compiutamente e spiegare perché lo ritenga non idoneo; non è sufficiente una generica affermazione di insussistenza della prova.
  • Se il primo motivo di ricorso comporta la cassazione per nullità della sentenza, gli ulteriori motivi restano assorbiti.
  • Le doglianze sollevate in controricorso, prive di autonomo ricorso incidentale e non chiarite quanto alla tempestiva deduzione nei gradi di merito, sono processualmente irrilevanti o inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.