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Sentenza

Sentenza n. 14552/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento del giudizio di non idoneità all'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima fascia nel settore concorsuale “13/D2 – Statistica Economica” espresso dalla Commissione giudicatrice, all'uopo nominata, nei confronti della ricorrente pubblicato in data 7 marzo 2025; - di tutti i verbali della Commissione giudicatrice nella misura in cui hanno comportato la valutazione di non idoneità della ricorrente e, ove occorra e nei limiti del proprio interesse, la determinazione dei criteri avvenuta nel corso della prima seduta del 31 gennaio 2024.

Giustizia amministrativa202506043

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità all'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima fascia nel settore concorsuale 13/D2 – Statistica Economica, nonché i verbali della Commissione e, ove occorrente, i criteri fissati nella prima seduta

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni coinvolte)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, già professoressa associata nel settore scientifico-disciplinare SECS-S/03 – Statistica Economica, ha impugnato il giudizio unanime di non idoneità all'abilitazione scientifica nazionale per la prima fascia. Pur risultando in possesso di tutti i sette titoli individuati dalla Commissione, è stata ritenuta non ancora adeguata, per qualità e grado di innovazione, al ruolo richiesto. La Commissione ha giudicato non elevata la qualità delle pubblicazioni, rilevando originalità e rigore metodologico limitati, uso di tecniche statistiche consolidate senza sviluppi innovativi di rilievo, una certa ripetitività delle analisi e delle domande di ricerca, solo parziale coerenza con il settore concorsuale — poiché alcuni lavori risultavano più affini alla statistica sociale — e una collocazione editoriale di impatto limitato. La ricorrente ha dedotto lacunosità dell'istruttoria, radicale difetto di motivazione e contrasto con i criteri predeterminati dalla Commissione, sostenendo l'inattendibilità e l'illegittimità della valutazione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha premesso che i giudizi della Commissione in materia di abilitazione scientifica nazionale costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili solo quanto ad attendibilità, esattezza, coerenza, ragionevolezza e assenza di manifesta erroneità, senza che il giudice possa sostituire la propria valutazione a quella dell'amministrazione. Ha richiamato il carattere cumulativo dei requisiti previsti dal d.m. n. 120/2016: possesso dei titoli richiesti, valutazione positiva dell'impatto della produzione scientifica e pubblicazioni complessivamente di qualità elevata secondo i parametri regolamentari. Nel caso concreto, i giudizi individuali e quello collegiale sono stati ritenuti autonomi, coerenti, sufficientemente ampi e adeguatamente motivati, senza ripetitività sintomatica di carenza motivazionale. La Commissione ha esaminato i criteri relativi a originalità, rigore metodologico, innovatività, coerenza con il settore concorsuale, collocazione editoriale e rilevanza delle pubblicazioni. Il giudizio negativo è stato ritenuto attendibile e non erroneo in fatto, anche perché la limitata attinenza di parte della produzione alla statistica economica poteva ragionevolmente incidere sulla valutazione della piena maturità scientifica richiesta per la prima fascia. Le contestazioni della ricorrente sono state considerate dirette, in sostanza, a ottenere una rivalutazione nel merito della produzione scientifica, non consentita al giudice amministrativo. Le spese sono state integralmente compensate per la mancata attività difensiva sostanziale dell'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 18 l. 240/2010

    Richiamato quale disposizione che disciplina la successiva procedura di conferimento degli incarichi di docenza ai soggetti abilitati.

  • art. 4 d.m. 120/2016

    “a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; b) l'apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) la qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare; e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale; f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi”

    Individua i criteri che la Commissione deve valutare ai fini del giudizio sulla qualità delle pubblicazioni e sulla maturità scientifica del candidato.

  • art. 6 d.m. 120/2016

    “La Commissione attribuisce l'abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfano entrambe le seguenti condizioni”

    Prevede il carattere cumulativo dei requisiti per il conseguimento dell'abilitazione: valutazione positiva dell'impatto della produzione scientifica e possesso dei titoli richiesti, nonché pubblicazioni complessivamente di qualità elevata.

  • allegato B d.m. 120/2016

    “Si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento a livello anche internazionale”

    Definisce la qualità elevata delle pubblicazioni attraverso originalità, rigore metodologico, contributo al progresso della ricerca e impatto significativo nella comunità scientifica, anche internazionale.

  • art. 8, comma 1, d.P.R. 95/2016

    Richiamato quale base normativa per la previa individuazione, da parte della Commissione, dei titoli valutabili.

Massime di principio

  • Nel giudizio sull'abilitazione scientifica nazionale, il possesso dei titoli richiesti non è sufficiente da solo: l'abilitazione presuppone cumulativamente una valutazione positiva dell'impatto della produzione scientifica e una qualità complessivamente elevata delle pubblicazioni secondo i criteri regolamentari.
  • La Commissione per l'abilitazione scientifica nazionale deve valutare la produzione scientifica considerando congiuntamente originalità, rigore metodologico, carattere innovativo, coerenza con il settore concorsuale, collocazione editoriale, continuità e rilevanza delle pubblicazioni; la mancanza di adeguatezza anche rispetto a una pluralità di tali criteri può legittimare il diniego dell'abilitazione.
  • Il giudizio della Commissione sull'elevata qualità delle pubblicazioni costituisce espressione di discrezionalità tecnica ed è sindacabile dal giudice amministrativo sotto i profili dell'attendibilità, dell'esattezza, della coerenza, della ragionevolezza e della non manifesta erroneità, ma non mediante una sostituzione della valutazione giudiziale a quella dell'organo tecnico.
  • Un giudizio negativo di abilitazione è adeguatamente motivato quando i giudizi individuali e collegiale espongono, anche sinteticamente ma in modo autonomo e coerente, le ragioni della valutazione negativa riferite ai criteri normativamente previsti, senza formule meramente ripetitive o apparenti.
  • Per l'abilitazione alla prima fascia, è ragionevole attribuire rilievo alla piena maturità scientifica, alla padronanza specifica e approfondita della materia e alla rilevanza della produzione nella comunità scientifica di riferimento, anche sotto il profilo della dimensione internazionale.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciReclutamento e abilitazione universitaria
RamiPubblico impiego e concorsiIstruzione e università
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di potere

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