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Ordinanza

Ordinanza n. 1002/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento A) del Piano Educativo Individualizzato del 30.09.2025, redatto, per l’anno scolastico 2025-2026, dall’Istituto Superiore “Leonardo da Vinci” di Aversa (Ce) con il quale vengono assegnate 18 ore di sostegno alla minore -OMISSIS- su n. 35 ore di frequenza settimanali; B) una agli atti preordinati, connessi e consequenziali ove autonomamente lesivi e relazionati all’assegnazione dei docenti di sostegno, incluso il verbale del Glo del 30.09.2025; C) per l’accertamento del diritto della minore, quale soggetto affetto da handicap in condizione di estrema gravità, all’insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza, per l’anno scolastico 2025/2026, e la conseguente condanna dell’Amministrazione ad assegnare alla minore l’insegnante specializzato di sostegno per n. 35 ore settimanali in quanto unica misura adeguata alla sua patologia.

Giustizia amministrativa202505480

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Istanza di rinuncia all'incarico di commissario ad acta e di nomina di un diverso commissario, presentata dalla dirigente della Direzione Generale per il personale scolastico del Ministero dell'Istruzione

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il giudizio principale aveva avuto a oggetto il Piano Educativo Individualizzato relativo all'anno scolastico 2025-2026, con assegnazione alla minore di 18 ore di sostegno su 35 ore settimanali, nonché gli atti connessi e la domanda di accertamento del diritto all'insegnante di sostegno per l'intero orario. Con sentenza semplificata n. 8466 del 29 dicembre 2025 il TAR aveva accolto il ricorso e, per l'ipotesi di mancata ottemperanza entro quindici giorni dalla comunicazione, aveva nominato quale commissario ad acta il Direttore pro tempore della Direzione generale per il personale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con facoltà di delega. La dirigente della Direzione Generale per il personale scolastico ha contestato la propria competenza funzionale e quella dell'ufficio di appartenenza, sostenendo che il ruolo spettasse all'Ufficio scolastico regionale per la Campania, e ha rinunciato all'incarico chiedendo la nomina di un diverso commissario. Nel frattempo, una nota scolastica ha attestato l'avvenuto adempimento alla sentenza. La questione sottoposta al TAR riguardava quindi l'ammissibilità dell'istanza di sostituzione o rinuncia del commissario e l'attivazione del commissario ad acta dopo l'avvenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile l'istanza della dirigente. La decisione si fonda sul richiamo integrale all'ordinanza collegiale n. 690 del 2 febbraio 2026 e a ulteriori provvedimenti di identico contenuto, nei quali l'istanza era stata dichiarata inammissibile per plurime ragioni e comunque respinta nel merito alla luce della disciplina dei rapporti tra giudice amministrativo e commissario ad acta nominato in sentenza. Nel caso concreto, inoltre, risultava attestato l'avvenuto adempimento alla sentenza, sicché erano insussistenti le condizioni per l'attivazione del commissario ad acta. L'ordinanza dispone la comunicazione alle parti e al soggetto istante. È stato inoltre ordinato l'oscuramento dei dati identificativi e sanitari ai sensi della disciplina sulla protezione dei dati personali.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.

    La sentenza può disporre le misure idonee ad assicurare l'attuazione del giudicato e nominare, ove occorra, un commissario ad acta; nel caso concreto il commissario era stato nominato in via condizionata alla mancata ottemperanza entro il termine indicato.

  • art. 6, paragrafo 1, lett. f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento dei dati personali nel provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato con riguardo al trattamento e alla protezione delle categorie particolari di dati, inclusi quelli relativi alla salute.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore base normativa per la tutela dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Quando la sentenza ha già nominato un commissario ad acta in via condizionata alla mancata ottemperanza entro un termine e l'amministrazione dimostra di avere adempiuto, vengono meno le condizioni per l'attivazione dell'organo commissariale e l'istanza volta alla sua sostituzione o rinuncia è inammissibile.
  • Le contestazioni del soggetto individuato come commissario ad acta circa la competenza dell'ufficio di appartenenza non possono determinare automaticamente la sostituzione dell'organo nominato; la questione deve essere valutata secondo la disciplina dei rapporti tra giudice amministrativo e commissario ad acta e alla luce della concreta necessità di attivazione del commissariamento.
  • L'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute deve essere disposto per la diffusione dei provvedimenti giurisdizionali quando ricorrono i presupposti previsti dalla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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