Sentenza n. 804/2026 - Ancona, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto del Dirigente del Settore Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della Regione Marche n. 191 del 28 novembre 2025, recante giudizio negativo di compatibilità ambientale per un impianto eolico da 30 MW, nonché i pareri e gli atti presupposti, inclusi quelli paesaggistici e di valutazione di incidenza
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti e tutorie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva presentato istanza di autorizzazione unica per un impianto eolico composto da cinque aerogeneratori, con opere connesse nei territori marchigiani e umbri. Il progetto, sottoposto a VIA, era stato oggetto anche di Valutazione di incidenza in ragione della prossimità a siti Rete Natura 2000. Dopo la richiesta di integrazioni, la società aveva depositato una copiosa documentazione tecnica e una relazione del 13 ottobre 2025. Il provvedimento regionale finale aveva recepito pareri negativi della Soprintendenza speciale PNRR, delle Soprintendenze territoriali, degli enti gestori delle aree protette, dei Comuni interessati e della Regione Umbria. Con il primo motivo sono stati dedotti violazione dell’art. 3 l. 241/1990, difetto di istruttoria e motivazione, violazione del d.lgs. 42/2004, travisamento, illogicità, irragionevolezza e sproporzione, sostenendo che il progetto non ricadesse in aree direttamente vincolate e che l’amministrazione avesse recepito acriticamente le valutazioni paesaggistiche negative. Con il secondo motivo sono stati dedotti violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili, della direttiva 2018/2001/UE, del regolamento 2018/1999, della raccomandazione UE 2024/1343, del d.lgs. 190/2024 e degli artt. 3 e 9 Cost., lamentando il mancato bilanciamento tra tutela del paesaggio e sviluppo delle energie rinnovabili e l’introduzione di un divieto sostanzialmente generale. Con il terzo motivo sono stati dedotti violazione del contraddittorio e della partecipazione procedimentale, degli artt. 1, 3 e 7-10 l. 241/1990 e dell’art. 97 Cost., sostenendo che le integrazioni e controdeduzioni della società non fossero state adeguatamente esaminate e che diversi pareri fossero anteriori alla relazione del 13 ottobre 2025. Con il quarto motivo sono stati dedotti difetto di istruttoria e motivazione, travisamento e illogicità in relazione ai pareri negativi sulla Valutazione di incidenza e agli impatti sulle aree ZSC/ZPS prossime all’impianto.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo relativo alla partecipazione procedimentale, osservando che la relazione del 13 ottobre 2025 non introduceva elementi tecnici sostanzialmente nuovi, ma rinviava in larga parte alla documentazione già acquisita, indicando dove reperire le risposte alle osservazioni e contrapponendo alle valutazioni degli enti il diverso punto di vista della società. Pertanto, gli enti non erano tenuti a rinnovare i propri pareri solo perché espressi anteriormente a tale relazione, né risultava dimostrato un difetto di istruttoria riflesso in carenza di motivazione. Il giudice ha inoltre rilevato che le contestazioni della ricorrente si risolvevano in una diversa valutazione tecnica degli impatti, senza evidenziare travisamenti di fatto o macroscopiche illogicità. In materia di VIA, il sindacato giurisdizionale è stato ricondotto ai casi di manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti o istruttoria mancante o inadeguata, non potendo il giudice sostituire la propria valutazione a quella amministrativa. Quanto ai motivi sul paesaggio e sulle fonti rinnovabili, il TAR ha ritenuto ragionevole il recepimento del parere negativo della Soprintendenza speciale PNRR, considerata la convergenza delle valutazioni delle amministrazioni tutorie e locali e la rilevanza degli impatti derivanti da aerogeneratori alti fino a 200 metri, dalle opere accessorie, dalla visibilità da punti panoramici e beni tutelati, dagli effetti cumulativi con altri impianti e dalla possibile compromissione di contesti boscati e ripariali. Il giudice ha ritenuto che il parere ministeriale avesse effettivamente ponderato gli interessi contrapposti, attribuendo prevalenza alla tutela del paesaggio come valore d’insieme, senza irragionevolmente negare il rilievo delle fonti rinnovabili. Il principio di favore per le energie rinnovabili non è stato ritenuto idoneo a imporre comunque la realizzazione dell’impianto né a consentire lo snaturamento dei caratteri identitari del territorio. Anche il motivo relativo alla Valutazione di incidenza è stato respinto, poiché dagli atti risultava una valutazione dettagliata degli impatti sulle ZSC/ZPS prossime all’impianto, non affetta da travisamento, difetto istruttorio o macroscopica illogicità. La ricorrente è stata condannata al pagamento di complessivi euro 4.000,00 oltre accessori, in ragione di euro 1.000,00 per ciascuna delle quattro amministrazioni costituite vittoriose.
Norme richiamate
art. 23 e ss. d.lgs. 152/2006
Il progetto è stato sottoposto a VIA nell’ambito del procedimento di autorizzazione unica.
art. 25 d.lgs. 152/2006
Costituisce la base normativa del giudizio regionale negativo di compatibilità ambientale impugnato.
art. 30, comma 1, d.lgs. 152/2006
Ha consentito il coordinamento tra le amministrazioni regionali interessate dal progetto mediante intesa.
art. 5 d.P.R. 357/1997
È stato applicato per la Valutazione di incidenza relativa alla prossimità dell’impianto ai siti Rete Natura 2000.
art. 3 l. 241/1990
Il giudice ha escluso il difetto di motivazione e di istruttoria, ritenendo adeguatamente supportato il giudizio negativo.
artt. 7, 8, 9 e 10 l. 241/1990
Le garanzie partecipative non sono state ritenute violate, poiché la relazione successiva della proponente non conteneva elementi sostanzialmente nuovi tali da imporre la riedizione dei pareri.
art. 142, comma 1, lett. c) e g), d.lgs. 42/2004
La decisione richiama la tutela paesaggistica ex lege dei corsi d’acqua e delle aree boscate nell’esame degli impatti delle opere.
art. 29 d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla l. 29 luglio 2021, n. 108
È richiamato quale base dell’operatività della Soprintendenza speciale PNRR nella tutela dei beni culturali e paesaggistici interessati da interventi connessi al PNRR.
art. 36, comma 2-ter, d.l. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla l. 29 giugno 2022, n. 79
Attribuisce alla Soprintendenza speciale PNRR funzioni di tutela nei casi di beni culturali e paesaggistici interessati da interventi sottoposti a VIA.
art. 9 Cost.
Il paesaggio e l’ambiente sono considerati valori costituzionali da ponderare con l’interesse alla diffusione delle fonti rinnovabili, senza automatica prevalenza di quest’ultimo.
art. 11-bis, comma 4, d.lgs. 190/2024
È stato invocato dalla ricorrente contro l’introduzione di divieti generali e astratti per gli impianti da fonti rinnovabili, ma non è stato ritenuto ostativo alla specifica valutazione negativa del progetto.
direttiva 2018/2001/UE
Il principio di favore per le fonti rinnovabili non elimina il potere dell’amministrazione di valutare concretamente e negativamente gli impatti paesaggistici e ambientali di un progetto.
regolamento (UE) 2018/1999
Richiamato dalla ricorrente nell’ambito del principio eurounitario di massima diffusione delle fonti rinnovabili, senza che il giudice ne ricavasse una prevalenza automatica sull’interesse paesaggistico.
Massime di principio
- Il giudizio di VIA costituisce una valutazione complessa che combina discrezionalità tecnica e discrezionalità amministrativa nella ponderazione del sacrificio imposto all’ambiente rispetto all’utilità socioeconomica dell’opera; il giudice amministrativo può sindacarlo solo in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti o istruttoria mancante o inadeguata, senza sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione.
- Il principio di favore per la diffusione delle fonti rinnovabili non impone l’approvazione di ogni specifico progetto e non esclude la prevalenza, all’esito di una valutazione concreta e motivata, della tutela paesaggistica quale valore d’insieme, soprattutto quando l’intervento determina rilevanti impatti visivi, territoriali e cumulativi.
- La convergenza di valutazioni negative espresse dalle amministrazioni competenti alla tutela paesaggistica e dagli enti territoriali, accompagnata dall’individuazione puntuale delle caratteristiche dimensionali dell’opera, degli impatti visivi, delle opere accessorie e degli effetti cumulativi, può integrare una motivazione sufficiente del giudizio negativo di compatibilità ambientale, anche se il progetto non ricade integralmente in aree direttamente vincolate.
- La produzione di una relazione successiva che si limiti prevalentemente a rinviare a documenti già acquisiti e a contrapporre alle valutazioni amministrative il diverso apprezzamento tecnico del proponente non impone agli enti di rinnovare i pareri già espressi e non determina, di per sé, violazione della partecipazione procedimentale o difetto di istruttoria.
- La mera prospettazione di una diversa lettura tecnica degli impatti ambientali, paesaggistici o faunistici non dimostra travisamento dei fatti o macroscopica illogicità e non consente il riesame giudiziale del merito delle valutazioni amministrative.
- La Valutazione di incidenza relativa a un progetto posto a distanza ravvicinata da siti Rete Natura 2000 è immune da censure quando gli atti evidenziano una valutazione specifica degli impatti sui siti interessati e il ricorrente non dimostra travisamenti, carenze istruttorie o illogicità manifeste.
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