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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30507/2025 del 10/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione volto a censurare: 1) l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato di bancarotta fraudolenta documentale "specifica" (capo A), con richiesta di qualificazione come bancarotta documentale semplice; 2) la mancanza degli elementi del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione (capo B); 3) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. L'imputato ha dedotto, fra l'altro, che la documentazione contabile non era intenzionalmente occultata perché era stata consegnata al personale della Guardia di Finanza e successivamente depositata in udienza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso con riferimento al capo relativo alla bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione (capo B) ritenendo corretta e sufficientemente motivata la valutazione della corte territoriale circa la dolosa sottrazione di tredici autoveicoli di proprietà della società fallita. Tuttavia il ricorso è stato ritenuto fondato con riferimento alla bancarotta fraudolenta documentale "specifica": la cassazione ha rilevato una lacuna motivazionale della corte d'appello nel non aver dimostrato oltre ogni ragionevole dubbio il dolo specifico richiesto per tale fattispecie (ossia la finalità di recare pregiudizio ai creditori) e ha annullato la sentenza limitatamente a quella contestazione, rinviando ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli per integrare la motivazione e uniformarsi ai principi di diritto indicati. Resta altresì annotata l'estinzione per prescrizione del capo relativo ad altra società (capo C) come già dichiarata dalla corte d'appello. Per effetto della parziale accoglienza il ricorrente non è stato condannato alle spese del presente giudizio.

Norme richiamate

  • Legge fallimentare - art. 216, comma 1, lett. b)

    art. 216, comma primo, lett. b), I. fall.

    La norma inquadra diverse ipotesi di bancarotta documentale; la giurisprudenza interpreta l'occultamento o la mancata tenuta delle scritture come autonoma fattispecie che richiede dolo specifico volto a recare pregiudizio ai creditori per integrare la "bancarotta fraudolenta documentale specifica"

  • Principi giurisprudenziali della Cassazione richiamati

    Costante orientamento che distingue tra bancarotta documentale "specifica" (dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori con occultamento/omessa tenuta) e bancarotta documentale generica (dolo generico con scritture presenti ma irregolari); inoltre principio secondo cui la mancata rinvenibilità di beni al momento della dichiarazione di fallimento costituisce presunzione di distrazione se dimostrata la previa disponibilità dell'amministratore

Massime di principio

  • Omessa tenuta o occultamento delle scritture contabili può integrare la bancarotta documentale fraudolenta "specifica" solo se emerge il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori: non basta la sola assenza dei libri, occorrono circostanze fattuali che dimostrino la finalità dolosa.
  • Se l'imputato dimostra che la documentazione era in realtà nella sua disponibilità ma consegnata ad autorità (es. Guardia di Finanza) o materialmente depositata successivamente, bisogna ricercare e documentare tale disponibilità/consegna per escludere il dolo specifico; la corte deve valutare tali elementi e motivare in modo dettagliato.
  • La sottrazione di beni societari (bancarotta patrimoniale per distrazione) è spesso desumibile per presunzione quando i beni risultavano nella disponibilità dell'amministratore e non sono rinvenuti al fallimento; spetta all'imputato fornire valida giustificazione della dispersione per contrastare la presunzione.
  • La distinzione tra dolo specifico e dolo generico è cruciale: per la "specifica" la corte richiede elementi ulteriori che spieghino la finalità dell'omissione/occultamento; per la generica può essere sufficiente la verifica di scritture rinvenute e la loro irregolare tenuta.
  • In ricorsi parzialmente accolti, la corte può annullare e rinviare solo per le parti con carenza motivazionale; nelle altre parti la decisione territoriale può essere confermata. Difesa efficace = documentare consegne/dispersioni e chiedere motivazione puntuale sui nessi di dolo.

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