Ordinanza n. 541/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento dell’ingiunzione di demolizione di opere eseguite in assenza di permesso a costruire con estraneità della proprietà (art. 196 comma 2 e comma 4 bis legge regionale Toscana 65/14) emesso dal Dirigente del Servizio Attività Economiche e SUEAP U.O. Abusi Edilizi del Comune di Prato Riferimento AB – 113/2025 Ord. OE. 1316/2026, del 11/05/2026 notificato in data 22/05/2026 alla Signora Rachele Benevieri ed alla Signora Serena Benevieri ed in data 01/06/2026 al Signor Giovanni Battista Benevieri con il quale si è disposta la demolizione ovvero la rimozione di due annessi ad uso ripostiglio e di una tettoia nel resede tergale relativo all’immobile posto in Via del Leone 85/M (censito al Catasto fabbricati del Comune di Prato al foglio 101, particelle 291, subalterno 1; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica dei ricorrenti, ed in particolare della comunicazione Protocollo Generale 2231/63 del 23/10/2025 del Servizio Sviluppo Economico SUEAP a firma del responsabile della Unità Operativa Abusi Edilizi, Arch. Daniela Chiaromonti con il quale si è comunicato ai ricorrenti l’avvio del procedimento amministrativo sanzionatorio finalizzato ai sensi dell’art. 196 della legge Regionale Toscana 65/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione o rimozione di due annessi ad uso ripostiglio e di una tettoia, ritenuti opere eseguite in assenza di permesso di costruire, nonché gli atti presupposti, inclusa la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, l’ordinanza comunale che ha disposto la demolizione o rimozione di due annessi ad uso ripostiglio e di una tettoia situati nel resede tergale dell’immobile. Hanno inoltre impugnato gli atti presupposti e, in particolare, la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo sanzionatorio. Nella fase cautelare il TAR ha rilevato, con sommaria delibazione, che la motivazione dell’ordinanza non esclude che le opere possano essere state realizzate anteriormente al 1° settembre 1967, circostanza idonea a fondare il fumus boni iuris della domanda. Il testo non espone ulteriori specifici motivi di ricorso.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a., ritenendo sussistente il fumus boni iuris perché la motivazione dell’ordinanza non esclude la possibile realizzazione delle opere prima del 1° settembre 1967. Ha ravvisato anche il periculum in mora, considerata la gravità e l’irreparabilità del pregiudizio derivante dall’esecuzione dell’ordine demolitorio. Ha quindi sospeso gli effetti dell’ordinanza di demolizione e fissato l’udienza pubblica per la trattazione del merito al 17 marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 196, commi 2 e 4-bis, l.r. Toscana 65/2014
La norma regionale è richiamata quale base dell’ordinanza comunale di demolizione o rimozione delle opere abusive; il giudice non ne ha svolto, in questa fase, un’interpretazione compiuta.
art. 55 c.p.a.
La disposizione disciplina la tutela cautelare; il TAR l’ha applicata ritenendo integrati sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora.
Massime di principio
- In sede cautelare, l’ordine di demolizione può essere sospeso quando la motivazione del provvedimento non consenta di escludere che le opere siano state realizzate anteriormente al 1° settembre 1967, poiché tale circostanza può incidere sulla legittimità dell’ordine ripristinatorio.
- La possibile esecuzione dell’ordine demolitorio determina il periculum in mora quando il pregiudizio per il destinatario sia grave e irreparabile; in tal caso può essere disposta la sospensione cautelare degli effetti dell’ordinanza.
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