Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 23/01/2018 n. 558 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Tributi erariali indiretti - contributo unificato - base imponibile - esenzione ex art. 8 L.n.266/91

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ONLUS ha impugnato l’invito di pagamento con cui le veniva richiesta l’integrazione del contributo unificato relativo a un appello tributario. Ha sostenuto: l’illegittimità del criterio atomistico, cioè il calcolo di un contributo unificato separato per ciascun atto impositivo impugnato anziché un unico contributo sul valore complessivo; l’insufficiente motivazione dell’invito; e il diritto all’esenzione prevista dall’art. 8 della legge n. 266/1991 in quanto associazione di volontariato.

La decisione

La Commissione tributaria ha rigettato l’appello. Ha ritenuto sufficientemente motivato l’invito di pagamento e ha escluso l’esenzione, poiché l’art. 8 della legge n. 266/1991 riguarda gli atti amministrativi delle ONLUS e non gli atti giudiziari, trattandosi inoltre di una norma eccezionale non suscettibile di interpretazione estensiva. È stato confermato anche il criterio atomistico: il contributo unificato deve essere calcolato separatamente per ciascun atto impugnato, anche in appello. La natura tributaria del contributo non impedisce tale disciplina e la Corte costituzionale, con sentenza n. 78/2016, non ha dichiarato incostituzionale la normativa sotto i profili prospettati. Le spese del grado sono state compensate per la complessità della questione.

Norme richiamate

  • Art. 14, comma 3-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Il valore della lite per il calcolo del contributo unificato è determinato per ciascun atto impugnato.

    La disposizione impone il calcolo separato del contributo unificato per ogni atto impositivo impugnato, senza applicare il cumulo dei valori.

  • Art. 12, comma 5, D.Lgs. n. 546/1992, come modificato dall’art. 1, comma 558, legge n. 147/2013

    Il valore della lite deve essere determinato per ciascun atto impugnato, anche in appello.

    Nel processo tributario il contributo unificato è dovuto in relazione a ciascun atto oggetto di impugnazione, anche quando più atti siano trattati nello stesso ricorso.

  • Art. 8, legge n. 266/1991

    L’esenzione prevista per le organizzazioni di volontariato riguarda gli atti amministrativi connessi alle loro attività e non si estende agli atti giudiziari o al contributo unificato.

  • Art. 2, D.P.R. n. 1074/1965

    Il contributo unificato è qualificato come entrata tributaria.

  • Art. 53 della Costituzione

    La disciplina del contributo unificato non viola il principio di capacità contributiva, poiché l’importo è parametrato al valore della lite e costituisce il corrispettivo tributario collegato all’accesso al servizio giustizia.

  • Articoli 3 e 24 della Costituzione

    La questione relativa al possibile contrasto tra criterio atomistico e uguaglianza o diritto di accesso alla giustizia è stata prospettata, ma la Corte costituzionale, con sentenza n. 78/2016, non ha dichiarato l’illegittimità della disciplina.

  • Art. 10 c.p.c.

    La regola del cumulo dei valori delle domande, invocata dalla ONLUS, non è stata ritenuta applicabile al contributo unificato tributario, in presenza della disciplina speciale che impone il calcolo per ciascun atto.

  • Art. 92 c.p.c.

    Le spese processuali sono state compensate in ragione dei motivi straordinari ed eccezionali derivanti dalla particolare complessità della questione.

  • Cassazione, sentenza n. 21522/2013

    La giurisprudenza di legittimità sostiene che l’esenzione dell’art. 8 della legge n. 266/1991 non comprende gli atti giudiziari delle ONLUS o delle associazioni di volontariato.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 78/2016

    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale relative al contributo unificato calcolato separatamente per ciascun atto impugnato, confermando l’applicabilità della disciplina vigente.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, quando un ricorso o un appello riguarda più atti impositivi autonomi, il contributo unificato deve normalmente essere calcolato separatamente per ciascun atto, anche se gli atti sono trattati nello stesso procedimento.
  • La natura di associazione di volontariato o di ONLUS non comporta automaticamente l’esenzione dal contributo unificato: le esenzioni devono risultare da una norma espressa e, in quanto eccezionali, non possono essere estese per analogia.
  • Un invito di pagamento del contributo unificato è sufficientemente motivato se indica l’importo dovuto e la ragione dell’integrazione, in particolare la mancata corrispondenza tra quanto versato e quanto previsto dalla legge.
  • La qualificazione del contributo unificato come tributo non rende illegittima ogni sua modalità di riscossione: il legislatore dispone di un’ampia discrezionalità, purché siano rispettati i principi costituzionali di razionalità, uguaglianza e tutela dell’accesso alla giustizia.
  • La presenza di più atti impugnati nello stesso ricorso non consente, di regola, di sostituire il criterio atomistico con un unico contributo calcolato sul valore cumulativo, quando la normativa speciale stabilisce espressamente il calcolo per singolo atto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.