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Sentenza

Sentenza n. 784/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'esatta ottemperanza della sentenza n. 7/2025 emessa dal Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, nel procedimento avente R.G. n. 633/2023 pubblicata il 16.09.2025 e notificata in data 05.11.2025, non appellata e passata in giudicato il 05.12.2025.

Giustizia amministrativa202600349

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta del docente e condannato l'Amministrazione al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti creditrici)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno agito per l'ottemperanza alla sentenza n. 7/2025 del Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, notificata all'Amministrazione e passata in giudicato il 5 dicembre 2025. La pronuncia aveva riconosciuto il loro diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e condannato il Ministero e le articolazioni territoriali competenti all'assegnazione delle somme spettanti per gli anni scolastici indicati, oltre alle spese di lite. L'Amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato. Il ricorso è stato proposto dopo la notifica della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale e non ha contestato la spettanza né l'azionabilità della pretesa.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché era decorso il termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza all'Amministrazione, e fondato nel merito, essendo rimasta ineseguita la sentenza passata in giudicato. Ha dichiarato l'inottemperanza e ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al titolo giudiziale, detraendo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio riconosciuto alle ricorrenti dal giudicato del giudice del lavoro.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il ricorso di ottemperanza è procedibile dopo la notifica della sentenza all'Amministrazione e il decorso del termine di 120 giorni previsto per l'adempimento.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si dichiari antistatario.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabili al processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile compatibili, tra cui quella sulla distrazione delle spese.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza a una sentenza di condanna nei confronti della pubblica amministrazione è procedibile quando la sentenza sia stata notificata all'Amministrazione e sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.
  • In presenza di un giudicato non eseguito e di un'Amministrazione che non opponga specifiche ragioni contrarie alla spettanza o all'azionabilità della pretesa, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'integrale esecuzione del titolo, salvo lo scomputo delle somme già corrisposte.
  • Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a subentrare su istanza del creditore in caso di ulteriore inerzia dell'Amministrazione.
  • L'Amministrazione rimasta inadempiente al momento della proposizione del ricorso di ottemperanza deve rifondere le spese del relativo giudizio, anche se si costituisce formalmente senza contestare la pretesa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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