Cassazione Penale, Ordinanza n. 30976/2026 del 12/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del giudice per l'udienza preliminare che, recependo l'accordo tra le parti, aveva definito il procedimento con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. in relazione a reati indicati come furto in abitazione e altri. Nel ricorso ha dedotto l'assenza di motivazione in ordine al mancato rilievo di una causa di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte ha rilevato che tale censura non rientra tra i motivi consentiti nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e, comunque, è generica perché non indica quali specifici elementi di fatto imponessero una declaratoria ex art. 129 c.p.p. né quale causa di proscioglimento sarebbe stata omessa.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
Norma richiamata per qualificare la decisione impugnata come sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
art. 129 c.p.p.
La Corte ribadisce che la doglianza sul mancato rilievo di una causa di proscioglimento ex art. 129 deve essere specifica e non generica; nel caso concreto la censura è ritenuta non consentita e comunque priva di indicazione degli elementi decisivi.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Individua i limiti oggettivi dei motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento; la censura dedotta è stata ritenuta estranea ai motivi consentiti.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Base normativa per la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di patteggiamento i motivi di ricorso per cassazione sono rigidamente circoscritti; censure che esulano dal catalogo legale dei motivi sono inammissibili.
- La deduzione del mancato rilievo di una causa di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. deve essere specifica: il ricorrente deve indicare gli elementi di fatto pretermessi e la concreta causa di proscioglimento che avrebbe dovuto essere dichiarata.
- La mera lamentela di difetto di motivazione, se non ancorata a dati fattuali e a una precisa causa di non punibilità o proscioglimento, è censura generica e non scrutinabile nel ricorso contro il patteggiamento.
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