Sentenza n. 75/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Bergamo che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per complessivi euro 2.000,00
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria carta docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. chiedendo l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva accertato il diritto alla carta docente per gli anni scolastici oggetto del giudizio e condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta docente o altro beneficio equipollente, per l'importo complessivo di euro 2.000,00. La sentenza era stata notificata al Ministero il 2 luglio 2024, mentre il ricorso per ottemperanza era stato notificato il 25 febbraio 2025. La ricorrente ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento e la condanna dell'Amministrazione al pagamento di un'ulteriore somma di denaro ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell'ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., poiché la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato. Ha inoltre rilevato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni statali. Il Ministero è stato ordinato di dare esecuzione alla sentenza entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante l'emissione della carta elettronica del docente o di altro beneficio equipollente. Per il caso di ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro 90 giorni dalla richiesta dell'interessata e in sostituzione dell'Amministrazione. Il TAR ha precisato che il commissario opera quale organo ausiliario del giudice e può adottare tutti gli atti necessari all'integrale esecuzione del giudicato, incluso l'ordine di inserire il nominativo dell'interessata tra i soggetti abilitati a registrarsi sulla piattaforma della carta docente e a conseguire il beneficio anche senza la qualifica di docente di ruolo. È stata invece respinta la richiesta di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché, considerate la complessità della gestione del contenzioso seriale gravante sull'Amministrazione e l'esiguità del debito, la penalità sarebbe risultata eccessivamente afflittiva e ricorrevano altre ragioni ostative. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 600,00 oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato, comprese quelle del giudice ordinario.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
La disposizione è applicabile all'esecuzione delle sentenze passate in giudicato emesse dal giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare un commissario ad acta.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La disposizione esclude l’uso delle cd. astreintes laddove ciò risulti “manifestamente iniquo”, ovvero sussistano “altre ragioni ostative”.
La penalità di mora non è automatica e deve essere negata quando, valutate concretamente le condizioni del debitore pubblico, la complessità dell'inadempimento o l'esiguità del debito, risulti manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il termine dilatorio di 120 giorni decorre dalla notificazione del titolo esecutivo ed era già decorso prima della proposizione del ricorso per ottemperanza.
art. 475 c.p.c.
A seguito della riforma del processo civile, per iniziare l'esecuzione forzata non è più necessaria l'apposizione della formula esecutiva, essendo sufficiente il rilascio della sentenza in copia conforme all'originale.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che abbia imposto a un'amministrazione pubblica l'attribuzione di un beneficio o il pagamento di una somma.
- Quando il titolo esecutivo è stato notificato a un'amministrazione statale, il ricorso per l'esecuzione di un obbligo pecuniario può essere proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione di compiere gli atti necessari all'integrale esecuzione del giudicato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
- Il commissario ad acta opera quale organo ausiliario del giudice e non quale organo ordinario dell'amministrazione; può pertanto adottare, in sostituzione dell'amministrazione inadempiente, anche atti amministrativi non precedentemente esercitati, purché necessari e funzionali all'attuazione del comando giudiziale.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. deve essere esclusa quando, in concreto, la complessità dell'attività amministrativa e l'esiguità dell'obbligazione rendano la sanzione manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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