Sentenza n. 128/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensiva Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: -della Deliberazione della GR della Sardegna n. 3/5 del 27 gennaio 2022, avente ad oggetto “Esecuzione della sentenza del TAR Sardegna n. 598 del 16.8.2021, secondo quanto ulteriormente disposto, ai fini istruttori, con la successiva relativa sentenza di ottemperanza del TAR Sardegna n. 3 del 7.1.2022. Atto di indirizzo agli uffici”, il cui contenuto è stato comunicato alla ricorrente in data 3 febbraio 2022 a mezzo pec; -della Determinazione del Direttore del servizio Supporti Direzionali e trasferimenti della Direzione generale del Turismo presso l'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della RAS, n. 90 del 31.01.2022 con la quale veniva approvata la modulistica da utilizzarsi per le integrazioni documentali, pure citata nella comunicazione del 3 febbraio 2022, nonché del modulo per la presentazione delle integrazioni documentali, allegato alla nota del 3 febbraio e denominato “SPETT. CULTURA 2020 – integraz/TAR”; -della Deliberazione della GR della Sardegna n. 41-21 del 7 agosto 2020 e in particolare dell'art. 5 dell'Allegato 1, rubricato “Modalità di presentazione della domanda e relativi allegati” ove, a seguito della adozione della Deliberazione GR del 27.01.2022, venga oggi interpretato nel senso di determinare l'inammissibilità della domanda della ricorrente che ha svolto l'evento finanziabile nel periodo 01.09.2020-31.12.2020, a differenza di quanto previsto dal comma 5 che esclude l'applicazione della clausola per gli eventi svolti fino al 31 agosto 2020 in ragione della non conoscibilità a quella data; -di tutti gli ulteriori atti che si pongano quali presupposti e/o consequenziali rispetto ai precedenti, anche allo stato non conosciuti con particolare riferimento all'esclusione della ricorrente dalla fruizione dei benefici, preannunciata con comunicazione ex art. 10-bis L. 241/1990 in data 22 marzo 2022 ad oggi, per quanto è dato sapere, non ancora adottata. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 17 agosto 2022: per l'annullamento, previa sospensiva: - del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla fruizione dei benefici, adottato in data 20 Luglio 2022 con provvedimento prot. n. 13649.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti regionali concernenti l’istruttoria, l’integrazione documentale e l’esclusione da benefici contributivi destinati ad attività culturali
Esito
La controversia
L’associazione ha impugnato la deliberazione della Giunta regionale che dava esecuzione a precedenti pronunce del TAR Sardegna, la determinazione dirigenziale di approvazione della modulistica per le integrazioni documentali, nonché la disciplina regionale relativa alla presentazione delle domande e agli allegati, nella parte in cui avrebbe potuto determinare l’inammissibilità della domanda riferita a un evento svolto nel periodo 1° settembre–31 dicembre 2020. Sono stati inoltre impugnati gli atti presupposti e consequenziali, compresa l’esclusione dai benefici, inizialmente preannunciata con comunicazione ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990. Con motivi aggiunti è stato impugnato il provvedimento del 20 luglio 2022 di esclusione dai benefici. Nel corso del giudizio l’associazione ha riferito che la Regione aveva liquidato il contributo oggetto della controversia.
La decisione
Il TAR ha preso atto che, nelle more del giudizio, l’amministrazione regionale ha liquidato il contributo richiesto, attribuendo così alla ricorrente il bene della vita perseguito. Poiché è venuto meno in via oggettiva l’interesse alla prosecuzione della controversia, il Collegio ha dichiarato cessata la materia del contendere sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti, anziché pronunciare l’improcedibilità richiesta dalla Regione. La decisione è stata adottata in applicazione del principio dispositivo. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
La disposizione è richiamata con riferimento alla comunicazione regionale di preavviso di esclusione; la sentenza non ne esamina la legittimità.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per la trattazione della causa; la sentenza non sviluppa una specifica interpretazione della disposizione.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione attribuisce al ricorrente il bene della vita perseguito, determinando l’oggettivo venir meno della controversia.
- Quando il soddisfacimento della pretesa avviene in via amministrativa durante il processo, il giudice deve prenderne atto e definire il giudizio in conformità al principio dispositivo, senza procedere all’esame dei motivi di impugnazione.
- La compensazione integrale delle spese può essere disposta quando l’esito del contenzioso, definito per sopravvenuta attribuzione del bene della vita, non giustifica la prevalenza processuale di una parte sull’altra.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 24 gen 2026Sentenza n. 43/2026 - Latina, Sezione 2
- Sentenza · 24 gen 2026Sentenza n. 44/2026 - Latina, Sezione 2
- Sentenza · 24 gen 2026Sentenza n. 45/2026 - Latina, Sezione 2
- Sentenza · 24 gen 2026Sentenza n. 129/2026 - Cagliari, Sezione 2
- Sentenza · 24 gen 2026Sentenza n. 130/2026 - Cagliari, Sezione 2
- Sentenza · 24 gen 2026Sentenza n. 131/2026 - Cagliari, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →