Sentenza n. 43/2026 - Latina, Sezione 2
per l’annullamento - della nota n. -OMISSIS-, con la quale il Comune di -OMISSIS- ha disposto il differimento dell'accesso agli atti richiesto dal ricorrente con istanza ex artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale; nonché per la condanna del Comune di -OMISSIS- a consentire l'accesso mediante visione ed estrazione di copie degli atti richiesti, nominando fin d'ora un commissario ad acta che provveda in luogo dell'Amministrazione qualora questa dovesse protrarre la propria inadempienza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota comunale che, comunicando il differimento di fatto dell'accesso in attesa degli accertamenti urbanistico-edilizi, non consentiva l'ostensione dell'esposto e degli atti connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente accesso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 116 c.p.a. contro la nota con cui il Comune, a seguito di un'istanza di accesso documentale ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990 e di un sollecito, aveva comunicato che erano ancora in corso accertamenti urbanistico-edilizi e che, allo stato, non era possibile autorizzare l'accesso. L'istanza riguardava l'eventuale esposto di terzi relativo a presunte irregolarità edilizie sul fondo del ricorrente, i verbali di accertamento, le relazioni tecniche o certificazioni, la documentazione relativa alla notifica ai controinteressati e il provvedimento conclusivo del procedimento. Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del differimento, ritenuto privo di durata e di adeguata motivazione, e ha chiesto l'annullamento della nota, l'accertamento del diritto di accesso, l'ostensione mediante visione ed estrazione di copie e la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio il Comune ha trasmesso tutti gli atti richiesti, tranne l'esposto; il ricorrente ha pertanto insistito soltanto per l'ostensione di quest'ultimo.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato parzialmente improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quanto agli atti già trasmessi dal Comune nel corso del giudizio. Per la parte residua, relativa all'esposto, il ricorso è stato accolto. Il giudice ha ritenuto che il soggetto sottoposto a un procedimento di controllo o ispettivo abbia un interesse qualificato a conoscere integralmente i documenti utilizzati dall'amministrazione, compresi gli atti di iniziativa quali denunce, segnalazioni ed esposti. La riservatezza del denunciante non comprende, in via generale, un diritto all'anonimato, salvo particolari situazioni in cui la divulgazione possa esporlo ad azioni discriminatorie o indebite pressioni; nessuna simile circostanza è emersa nel caso concreto. L'esposto, incidendo direttamente sulla sfera giuridica del soggetto denunciato, deve quindi essere osteso insieme ai relativi allegati. Il TAR ha annullato la nota comunale nella parte in cui negava l'accesso all'esposto, ha accertato il diritto del ricorrente all'accesso integrale e ha ordinato al Comune di consentire l'estrazione di copia, cartacea o telematica, entro trenta giorni dalla pubblicazione o comunicazione della sentenza, con oneri di segreteria a carico del richiedente. Per l'eventuale inerzia ulteriore è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Frosinone, con facoltà di delega. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500 oltre accessori e restituzione del contributo unificato; le spese nei confronti delle altre amministrazioni sono state compensate.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Disciplina il rito speciale per la tutela del diritto di accesso ai documenti amministrativi.
artt. 22 ss. l. 241/1990
Costituiscono la base normativa del diritto di accesso documentale; nel caso concreto fondano il diritto del soggetto inciso dagli accertamenti edilizi a ottenere anche l'esposto che ne ha determinato l'attivazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte e della vicenda.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il soggetto direttamente inciso da un procedimento amministrativo di controllo o ispettivo ha un interesse qualificato ad accedere integralmente ai documenti utilizzati dall'amministrazione, compresi esposti, denunce e segnalazioni che abbiano dato impulso all'attività amministrativa.
- La tutela della riservatezza del denunciante non comporta, in via generale, il diritto all'anonimato nei confronti del soggetto denunciato quando l'esposto abbia inciso sulla sua sfera giuridica; l'accesso può essere escluso o limitato soltanto in presenza di specifiche circostanze che rendano concreto il rischio di discriminazioni o indebite pressioni.
- La trasmissione degli atti richiesti durante il giudizio determina la sopravvenuta carenza di interesse e l'improcedibilità parziale del ricorso limitatamente alla documentazione già ostesa, senza incidere sulla domanda relativa ai documenti ancora non trasmessi.
- Nel giudizio sull'accesso, il giudice può ordinare all'amministrazione l'ostensione entro un termine determinato e nominare preventivamente un commissario ad acta per l'eventuale inerzia successiva alla scadenza.
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