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Sentenza

Sentenza n. 130/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l'annullamento e/o la declaratoria di nullità Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1. della Deliberazione di Giunta Regionale del 27.1.2022, n. 3/5 [doc. 1], recante le modalità di esecuzione delle sentenze dell'Ecc.mo T.a.r. Sardegna, Sez. II, 7.1.2022, n. 3; T.a.r. Sardegna, Sez. II, 16.8.2021, n. 598. 2. del preavviso di non ammissibilità delle istanze di cui sopra, comunicato in data 22.3.2022, prot. n. 5304/2022 [doc. 2]; 3. del provvedimento non ancora conosciuto, ove esistente, di rigetto dell'istanza prot. n. 18134 del 22.102020, prot. n. 3315 del 21.02.2022, prot. n. 5034 del 18.03.2022 e in ultimo prot. n. 5260 del 22.03.2022; 4. di ogni atto presupposto, conseguente o comunque collegato. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 15 novembre 2022: per l’annullamento e/o declaratoria di nullità - della Graduatoria enti ammessi contributo del 29.07.2022, pubblicata dalla Prefettura di Cagliari – Ufficio territoriale del Governo, prot. n. 0062763.

Giustizia amministrativa202200548

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la ricorrente ha ottenuto in via amministrativa il bene della vita perseguito, ossia la liquidazione del contributo. Il conseguimento del risultato sostanziale ha determinato l’oggettivo venir meno della lite e l’inutilità della prosecuzione del processo. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti.

TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione regionale sulle modalità di esecuzione di sentenze amministrative, preavviso di non ammissibilità di istanze contributive, eventuale diniego delle istanze e graduatoria degli enti ammessi al contributo

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

L’associazione ha impugnato la deliberazione della Giunta regionale del 27 gennaio 2022, il preavviso di non ammissibilità delle proprie istanze contributive, l’eventuale provvedimento di rigetto delle istanze e, con motivi aggiunti, la graduatoria degli enti ammessi al contributo pubblicata dalla Prefettura di Cagliari. Dal testo non emergono in dettaglio i singoli vizi di legittimità dedotti. Nel corso del giudizio la Regione ha rappresentato che il contributo oggetto della controversia era stato liquidato in favore della ricorrente; la ricorrente ha confermato tale circostanza e ha chiesto la definizione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La controversia è stata trattata nell’ambito dell’udienza straordinaria prevista dalla disposizione processuale richiamata; il testo non attribuisce a tale norma una specifica ulteriore interpretazione.

Massime di principio

  • La materia del contendere cessa quando il ricorrente consegue in via amministrativa il bene della vita perseguito, determinando l’oggettivo venir meno della lite e rendendo inutile la prosecuzione del processo.
  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata anche quando il conseguimento del bene della vita intervenga nelle more del giudizio e sia riconosciuto sia dall’amministrazione sia dal ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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