Sentenza n. 129/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1. della Deliberazione di Giunta Regionale del 27.1.2022, n. 3/5 [doc. 1], recante le modalità di esecuzione delle sentenze dell'Ecc.mo T.a.r. Sardegna, Sez. II, 7.1.2022, n. 3; T.a.r. Sardegna, Sez. II, 16.8.2021, n. 598. 2. del preavviso di non ammissibilità delle istanze di cui sopra, comunicato in data 22.3.2022, prot. n. 5304/2022 [doc. 2]; 3. del provvedimento non ancora conosciuto, ove esistente, di rigetto dell'istanza prot. n. 18134 del 22.102020, prot. n. 3315 del 21.02.2022, prot. n. 5034 del 18.03.2022 e in ultimo prot. n. 5260 del 22.03.2022; 4. di ogni atto presupposto, conseguente o comunque collegato. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 15 novembre 2022: per l’annullamento e/o declaratoria di nullità - della Graduatoria enti ammessi contributo del 29.07.2022, pubblicata dalla Prefettura di Cagliari – Ufficio territoriale del Governo, prot. n. 0062763.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione regionale sulle modalità di esecuzione di precedenti sentenze, preavviso di non ammissibilità delle istanze e graduatoria degli enti ammessi al contributo
Esito
La controversia
L'associazione ha impugnato la deliberazione della Giunta regionale del 27 gennaio 2022, il preavviso di non ammissibilità delle proprie istanze, l'eventuale provvedimento definitivo di rigetto e gli atti connessi. Con motivi aggiunti ha impugnato, chiedendone l'annullamento e/o la declaratoria di nullità, la graduatoria degli enti ammessi al contributo pubblicata dalla Prefettura di Cagliari il 29 luglio 2022. Nel corso del giudizio, la Regione ha rappresentato che il contributo oggetto della controversia era stato liquidato in favore della ricorrente; la stessa ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di improcedibilità.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere sia sul ricorso principale sia sui motivi aggiunti, rilevando che la ricorrente aveva ottenuto in via amministrativa il bene della vita perseguito, ossia la liquidazione del contributo. Il venir meno dell'interesse alla prosecuzione e l'oggettiva cessazione della lite hanno reso inutile l'esame delle censure e degli atti impugnati. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere quando, nelle more del giudizio, il ricorrente ottiene in via amministrativa il bene della vita perseguito, determinando l'oggettivo venir meno della controversia e l'inutilità della prosecuzione del processo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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