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Sentenza

Sentenza n. 45/2026 - Latina, Sezione 2

per l’annullamento - dell’ordinanza del Comune di -OMISSIS- n. -OMISSIS-, con cui è stata ordinata la demolizione di alcuni interventi compiuti sul fondo dei ricorrenti senza titolo edilizio; - di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale.

Giustizia amministrativa202500615

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di un muro di contenimento in cemento armato con passo carrabile e cancello, di un’unità edilizia ad uso abitativo con tettoia, di un’ulteriore tettoia e di un muro di contenimento in pietra, realizzati senza titolo edilizio e senza nulla osta antisismico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno dedotto: l’indeterminatezza dell’oggetto dell’ordinanza, sostenendo che l’immobile sarebbe stato edificato prima del 1967 sulla base di quanto dichiarato nel rogito; la violazione degli artt. 31 del d.P.R. 380/2001 e 15 della l.r. Lazio 15/2008, assumendo che i muri di contenimento fossero opere pertinenziali soggette a SCIA; il difetto di motivazione; la violazione delle garanzie partecipative per omessa comunicazione di avvio; la mancata indicazione delle aree da acquisire al patrimonio comunale in caso di inottemperanza; la violazione della buona fede e del legittimo affidamento per il tempo trascorso dalla realizzazione degli abusi; nonché la natura pertinenziale e di ridotte dimensioni delle tettoie, deducendo altresì che il Comune avrebbe dovuto valutare la regolarizzazione delle difformità anche alla luce di una SCIA presentata dai ricorrenti. Il Comune non si è costituito. In sede cautelare il TAR aveva sospeso l’efficacia dell’ordinanza e disposto l’esibizione della copia autentica del provvedimento, non depositata dal Comune.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. Il TAR ha ritenuto che la mancata produzione della copia autentica dell’ordinanza non impedisse la decisione, essendo comunque possibile valutare la legittimità dell’atto sulla base degli atti disponibili. La censura relativa alla pretesa edificazione ante 1967 è stata respinta perché l’onere di provare rigorosamente l’epoca di realizzazione grava sul privato e la dichiarazione del venditore inserita nel rogito non costituisce prova oggettiva e univoca. L’ordinanza descriveva compiutamente le opere, indicava la loro realizzazione senza titolo edilizio e senza nulla osta antisismico, individuava i proprietari e richiamava le disposizioni applicate; pertanto non sussistevano né indeterminatezza né difetto di motivazione. L’ordine di demolizione, quale atto vincolato e doveroso, non richiede una specifica motivazione sull’interesse pubblico, neppure se adottato a distanza di tempo o nei confronti di un proprietario diverso dall’autore dell’abuso. Il richiamo per relationem ad altri accertamenti era legittimo, non essendo necessaria la loro allegazione contestuale, purché siano posti nella sfera di conoscibilità dell’interessato; i ricorrenti non avevano dimostrato di averne chiesto l’ostensione o di aver subito un diniego. La doglianza sulla partecipazione procedimentale è stata respinta sia perché l’ordinanza dava atto dell’invio della comunicazione di avvio, sia perché l’attività repressiva degli abusi edilizi è vincolata e non richiede, in ogni caso, una partecipazione idonea a modificare l’esito del procedimento. La mancata indicazione delle aree da acquisire non rende illegittima l’ordinanza, potendo tali aree essere individuate nel successivo accertamento dell’inottemperanza. Il decorso del tempo non determina un affidamento tutelabile sulla conservazione dell’abuso, che costituisce illecito permanente, né impone una motivazione rafforzata. Quanto ai singoli interventi, il giudice ha affermato che gli abusi devono essere valutati unitariamente e non atomisticamente, considerando l’impatto complessivo delle opere realizzate sulla stessa area, peraltro sita in zona sismica, agricola e vincolata. I muri di contenimento, considerate le rilevanti dimensioni e l’alterazione estetica e funzionale dei luoghi, richiedevano un titolo edilizio; comunque, in area paesaggisticamente vincolata, anche un intervento astrattamente soggetto a SCIA non poteva essere eseguito senza la previa autorizzazione paesaggistica. Le tettoie, per dimensioni, struttura lignea, stabilità e creazione di volumi non transitori, non erano pertinenze urbanistiche né pergotende, ma nuove costruzioni soggette a permesso di costruire. Il TAR ha compensato di fatto le spese mediante la statuizione di nulla sulle spese, poiché il Comune non si è costituito.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Disciplina l’ingiunzione di demolizione delle opere eseguite in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire; l’esercizio del potere repressivo è vincolato e doveroso.

  • artt. 27, 93 e 94 d.P.R. 380/2001

    Costituiscono, insieme all’art. 31, il quadro normativo richiamato per la vigilanza edilizia e per l’esecuzione di opere in zona sismica senza il necessario titolo o nulla osta.

  • art. 15 l.r. Lazio 15/2008

    È richiamato quale disciplina regionale della repressione degli abusi edilizi, senza una specifica interpretazione autonoma rispetto all’art. 31 del d.P.R. 380/2001.

  • art. 3 l. 241/1990

    L’obbligo di motivazione dell’ordinanza di demolizione è assolto dalla descrizione delle opere abusive, dalla constatazione dell’assenza del titolo edilizio e dall’indicazione della disciplina applicata; non occorre una motivazione rafforzata sull’interesse pubblico.

  • artt. 7 ss. l. 241/1990

    Le garanzie partecipative non sono necessarie per l’adozione dell’ordine di demolizione, trattandosi di attività vincolata; nel caso concreto, inoltre, l’ordinanza dava atto dell’invio della comunicazione di avvio.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    L’omissione delle garanzie partecipative non determina effetti invalidanti quando, per la natura vincolata del potere, l’amministrazione non avrebbe potuto adottare un provvedimento diverso e il ricorrente non dimostri un possibile esito alternativo.

  • art. 817 c.c.

    La nozione civilistica di pertinenza è distinta da quella urbanistico-edilizia, più restrittiva e subordinata alla modestia dell’opera, all’assenza di autonoma destinazione e alla mancata alterazione significativa del territorio.

  • art. 46 d.P.R. 380/2001

    Le dichiarazioni sostitutive inserite nei contratti di compravendita non sono sufficienti, da sole, a provare in modo rigoroso e oggettivo l’epoca ante 1967 di realizzazione dell’immobile.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato esclusivamente per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi dei ricorrenti.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato esclusivamente a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell’oscuramento dei dati.

Massime di principio

  • L’onere di provare con documentazione rigorosa, certa e univoca che un manufatto esisteva anteriormente al 1967 grava sul privato che invoca la disciplina edilizia previgente; la sola dichiarazione del venditore o dichiarazione sostitutiva inserita nel rogito non è sufficiente, in quanto priva di adeguato riscontro oggettivo.
  • L’ordinanza di demolizione di opere abusive è un atto vincolato e doveroso, la cui motivazione è sufficiente quando descrive le opere, accerta l’assenza del titolo edilizio e individua la disciplina applicata; non sono necessarie una specifica comparazione tra interesse pubblico e interessi privati né una motivazione rafforzata sul tempo trascorso.
  • La mancata indicazione, nell’ordinanza di demolizione, delle aree da acquisire al patrimonio comunale in caso di inottemperanza non determina l’illegittimità dell’ordine, potendo l’individuazione delle aree essere effettuata nel successivo provvedimento di accertamento dell’inottemperanza.
  • La valutazione degli abusi edilizi realizzati sulla stessa area deve avvenire in modo complessivo e non atomistico: l’impatto edilizio e urbanistico va apprezzato considerando l’insieme delle opere e il loro contestuale effetto sul territorio.
  • In ambito urbanistico-edilizio, la pertinenzialità richiede un rapporto funzionale con l’edificio principale, l’assenza di autonoma destinazione e dimensioni modeste, tali da non alterare significativamente il territorio; una tettoia stabile, di dimensioni rilevanti e idonea a creare nuovi volumi è una nuova costruzione soggetta a permesso di costruire.
  • Anche qualora un intervento fosse astrattamente soggetto a SCIA, la sua realizzazione in area sottoposta a vincolo paesaggistico senza previa autorizzazione paesaggistica legittima l’adozione della sanzione demolitoria.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniQualificazione degli interventiMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezza

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