Cassazione Civile, Ordinanza n. 33110/2021 del 10/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (comproprietario)
La controversia
La controversia nasce da lavori edilizi eseguiti su un fabbricato artigianale confinante in Milano. La società proprietaria dell'immobile vicino ha agito con ricorso possessorio per ottenere la reintegrazione nel possesso, deducendo violazioni delle distanze legali tra edifici, delle norme sulle vedute e dell'oscuramento di luci preesistenti, chiedendo anche interventi demolitori e l'arretramento di parti dell'edificio realizzato. Il tribunale aveva accolto la domanda possessoria e, in fase di merito, aveva confermato l'ordine di ripristino mediante interventi tecnici e apposizione di barriere. Il convenuto ha proposto appello sostenendo, da un lato, che la corte territoriale non avesse considerato che l'intervento aveva lasciato fermi i muri di confine e che la nuova costruzione coincidesse solo con la sopraelevazione; dall'altro, che l'ordine di arretramento/demolizione avrebbe inciso anche su porzioni dell'immobile preesistenti all'intervento edilizio. In cassazione ha quindi dedotto omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 9 d.m. 1444/1968.
La decisione
La Corte di cassazione ha cassato la sentenza impugnata e ha dichiarato la nullità degli atti del giudizio di primo grado, rinviando la causa al Tribunale di Milano, in persona di diverso magistrato, ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c. La decisione si fonda sul rilievo, rilevabile d'ufficio, della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei comproprietari pretermessi dell'opera da demolire: essendo pacifico che il ricorrente fosse mero comproprietario e non proprietario esclusivo dei beni incisi dall'ordine ripristinatorio, il giudizio possessoriо non poteva concludersi validamente senza la partecipazione di tutti i contitolari del bene. La corte d'appello, constatata la carenza del litisconsorzio necessario, avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c.; non avendolo fatto, l'intero processo è risultato viziato.
Norme richiamate
art. 703 c.p.c.
"con ricorso ai sensi dell'art.703 c.p.c."
Viene richiamato come base del ricorso possessorio promosso per ottenere tutela reintegratoria.
art. 873 c.c.
"in violazione delle norme sulle distanze prescritte dall'art. 873 c.c."
È evocato come una delle norme sulle distanze edilizie asseritamente violate.
art. 9 d.m. n. 1444 del 1968
"violazione delle norme sulle distanze tra gli edifici previste dall'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968"
La Corte lo considera parametro delle distanze tra edifici la cui violazione può fondare la tutela ripristinatoria; nel caso concreto la sua applicazione incide su un bene in comproprietà, imponendo il contraddittorio di tutti i contitolari.
art. 27 del regolamento edilizio del Comune di Milano
"dall'art. 27 del regolamento edilizio del Comune di Milano"
È menzionato come ulteriore fonte delle distanze edilizie invocate dalla parte attrice.
artt. 904 e 905 c.c.
"in violazione degli artt. 904 e 905 c.c."
Richiamati in relazione all'oscuramento delle luci e alla creazione di vedute a distanza inferiore al limite legale.
art. 360 n. 5 c.p.c.
"omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio"
È il paradigma del primo motivo di ricorso, ma la cassazione non decide sul merito del vizio, assorbendolo nel rilievo processuale del litisconsorzio necessario.
art. 360 n. 3 c.p.c.
"violazione o la falsa applicazione dell'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968"
È il paradigma del secondo motivo di ricorso, anch'esso superato dalla declaratoria di nullità processuale.
art. 383, comma 3, c.p.c.
"cassata con rinvio, a norma dell'art. 383, comma 3°, c.c., al giudice di primo grado"
La Corte utilizza questa norma per disporre la cassazione con rinvio al primo giudice a seguito del vizio processuale che investe l'intero giudizio.
art. 354 c.p.c.
"il giudice di appello è tenuto a rimettere la causa al primo giudice a norma dell'art. 354 c.p.c."
Se manca il litisconsorzio necessario, il giudice d'appello deve rimettere la causa al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio e la riassunzione del giudizio.
Massime di principio
- Nelle azioni dirette a ottenere il ripristino dello stato dei luoghi mediante demolizione o arretramento di un'opera comune o in comproprietà, devono partecipare al giudizio tutti i contitolari del bene, anche se solo uno di essi abbia materialmente posto in essere la condotta contestata.
- La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario determina la nullità dell'intero processo ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, anche in cassazione.
- Se il vizio di litisconsorzio necessario non è sanato in primo grado, il giudice d'appello non può decidere nel merito ma deve rimettere la causa al primo giudice per la rinnovazione del contraddittorio.
- L'ordine di demolizione o di ripristino che incida su beni in comproprietà non può essere pronunciato validamente nei confronti del solo comproprietario convenuto, quando la misura è destinata a produrre effetti anche nella sfera giuridica degli altri contitolari.
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