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Sentenza

Sentenza n. 577/2026 - Catania, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla Sentenza n. 1803/2025 emessa il 23/04/2025 dal Tribunale di Catania, passata in giudicato, nell'ambito del proc. n. 10975/2025.

Giustizia amministrativa202502077

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che aveva condannato il Ministero ad attribuire la carta elettronica del docente per € 1.000,00 oltre accessori

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Catania, notificata in forma esecutiva e passata in giudicato, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuirle la carta elettronica del docente per complessivi € 1.000,00 oltre accessori. Ha dedotto il perdurante inadempimento dell'Amministrazione, che non aveva accreditato la somma, nonché il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione. Ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento di una somma di denaro a titolo di astreinte per l'eventuale ritardo nell'esecuzione. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile, senza contestare specificamente il titolo esecutivo né provare l'avvenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati. Ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza perché diretto all'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha verificato il rispetto del termine decennale per la proposizione dell'azione, delle regole sul deposito del ricorso e dell'obbligo di notificazione del titolo previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996. Nel merito, ha accertato l'inadempimento ministeriale: il Ministero non ha contestato l'idoneità del titolo all'esecuzione né ha dimostrato il pagamento, cui era onerato secondo l'art. 2697 c.c. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della pronuncia. Ha respinto la domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo imputabile il ritardo all'improvviso e ingente contenzioso sulla questione, tale da incidere sulle capacità organizzative del Ministero. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori novanta giorni dalla scadenza del termine concesso all'Amministrazione. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di dirigente del Ministero e rientrando l'attività nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è esperibile per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina l'azione di ottemperanza; il giudice può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato e nominare un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento, nonché disporre una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza, nei presupposti previsti dalla legge.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di nominare un commissario ad acta per l'esecuzione sostitutiva del giudicato in caso di mancato adempimento nel termine assegnato.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La domanda di astreinte è stata respinta perché il ritardo è stato ritenuto giustificato dall'eccezionale contenzioso seriale e dalle conseguenti difficoltà organizzative dell'amministrazione.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    L'azione di ottemperanza è stata ritenuta tempestiva perché proposta entro il termine decennale previsto.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Il TAR ha ritenuto rispettato il termine di deposito del ricorso in relazione al rito camerale applicabile ai giudizi di ottemperanza.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    È stata verificata la notificazione all'amministrazione della sentenza di cui si chiedeva l'esecuzione, ai fini dell'esperibilità dell'azione esecutiva.

  • art. 2697 c.c.

    L'amministrazione che intende opporre fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligo risultante dal giudicato deve provarli; in mancanza della prova del pagamento permane l'obbligo di esecuzione.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La regola sull'assenza di compenso per il commissario dirigente è stata applicata analogicamente alle condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dai decreti emessi ai sensi della legge Pinto.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. 208/2015

    Richiamato quale disposizione modificativa del regime previsto dall'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, utilizzato per analogia quanto al compenso del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, purché il titolo sia notificato all'amministrazione e siano rispettati i termini e le forme processuali applicabili.
  • Quando l'amministrazione non contesta specificamente l'idoneità del titolo esecutivo e non prova l'avvenuto adempimento, l'obbligo di esecuzione del giudicato permane; la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi grava sull'amministrazione che li eccepisce.
  • In presenza di inadempimento, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per eseguire il giudicato e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a operare in via sostitutiva qualora il termine decorra inutilmente.
  • La somma dovuta a titolo di astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando il ritardo nell'esecuzione sia ricondotto a un eccezionale e ingente contenzioso seriale, idoneo a incidere sulle capacità organizzative dell'amministrazione.
  • Il dirigente dell'amministrazione resistente nominato commissario ad acta per l'esecuzione di una condanna pecuniaria non ha diritto a un compenso ulteriore quando l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale regola può essere applicata analogicamente anche a condanne diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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