Risposta n. 90 del 29/03/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’istante ritiene che il costo dei contributi resti iscritto a conto economico e che il corrispondente beneficio ZFU, qualificato come contributo in conto esercizio, non concorra al reddito imponibile grazie all’art. 47 del d.l. 189/2016.
Agevolazioni ZFU per il Centro Italia sisma: trattamento fiscale dell’esonero contributivo ex art. 46, d.l. 50/2017
Il quesito
La società chiede se l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, fruito nell’ambito delle agevolazioni ZFU per il sisma del Centro Italia, possa beneficiare della detassazione prevista dall’art. 47 del d.l. 189/2016, con conseguente esclusione da imponibile e variazione in diminuzione in dichiarazione.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia non condivide la tesi: l’art. 47 del d.l. 189/2016 riguarda contributi, indennizzi e risarcimenti connessi al sisma, non l’esonero contributivo ZFU ex art. 46 del d.l. 50/2017. La compensazione dei contributi è una modalità tecnica di fruizione dell’agevolazione e genera, sul piano contabile e fiscale, una sopravvenienza attiva; pertanto non va effettuata la variazione in diminuzione proposta dall’istante.
Agevolazioni ZFU per il sisma del Centro Italia e trattamento dell’esonero contributivo
L’interpello riguarda il regime fiscale delle agevolazioni previste per la zona franca urbana istituita dall’art. 46 del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla l. 21 giugno 2017, n. 95, a favore delle imprese localizzate nei Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017. In particolare, la società istante chiede se l’utilizzo del beneficio nella forma di esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali possa essere ricondotto alla detassazione prevista dall’art. 47 del d.l. 17 ottobre 2016, n. 189.
Fattispecie rappresentata
La società evidenzia che l’art. 46 ha istituito la ZFU per i Comuni colpiti dal sisma, prevedendo agevolazioni fiscali e contributive per le imprese con sede principale o unità locale nella zona franca e che abbiano subito una riduzione del fatturato almeno pari al 25% nei periodi indicati dalla norma. Le misure previste comprendono:
- esenzione dalle imposte sui redditi fino a 100.000 euro per periodo d’imposta;
- esenzione dall’IRAP fino a 300.000 euro per periodo d’imposta;
- esenzione dall’IMU per gli immobili siti nella ZFU, posseduti e utilizzati per l’attività;
- esonero dai contributi previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente, con esclusione dei premi INAIL.
La società ricorda inoltre che tali agevolazioni sono riconosciute per il periodo d’imposta in corso al 2017 e per i tre anni successivi, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto del regime de minimis. Richiama anche il comma 8 dell’art. 46, che rinvia, per le modalità di fruizione dell’esonero contributivo, al decreto MISE 10 aprile 2013 e, quindi, all’utilizzo del modello F24 telematico.
Quesito del contribuente
L’istante osserva che, in bilancio, il costo dei contributi previdenziali e assistenziali è iscritto nella voce "B-9 b) Oneri sociali", mentre il beneficio ZFU connesso all’esonero è rilevato tra gli "Altri ricavi e proventi". Sostiene che, se tale importo è destinato all’estinzione del debito INPS, dovrebbe trovare applicazione l’art. 47 del d.l. 189/2016, che esclude da imposizione i contributi, indennizzi e risarcimenti connessi agli eventi sismici, indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione.
Secondo la società, il beneficio fruito come esonero contributivo non dovrebbe concorrere alla formazione del reddito d’impresa e dovrebbe essere sterilizzato con una variazione in diminuzione nel quadro RF del modello REDDITI-SC. In sostanza, il contribuente chiede se l’agevolazione, qualunque sia la forma di utilizzo, abbia sempre lo stesso trattamento fiscale.
Soluzione interpretativa prospettata
La società propone di:
- rilevare in contabilità il costo dei contributi a carico del datore di lavoro e il correlato debito verso INPS;
- estinguere il debito INPS per la parte agevolata, rilevando un ricavo nella voce "Altri ricavi - contributi in conto esercizio";
- neutralizzare tale importo in dichiarazione, mediante variazione in diminuzione, in quanto coperto dall’art. 47 del d.l. 189/2016.
In questo modo, secondo l’istante, l’utilizzo dell’agevolazione sarebbe fiscalmente neutro sia quando impiegata per imposte sui redditi sia quando impiegata per i contributi del personale dipendente.
Normativa e prassi richiamate
L’Agenzia richiama:
- l’art. 46 del d.l. 50/2017, che disciplina la ZFU sisma Centro Italia e l’esonero contributivo;
- il comma 8 del medesimo articolo, che rinvia alle disposizioni del decreto MISE 10 aprile 2013, per quanto compatibili;
- il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 300725 del 21 dicembre 2017, che prevede la fruizione delle agevolazioni tramite riduzione dei versamenti con modello F24 telematico;
- la risoluzione n. 36/E del 3 aprile 2015, secondo cui le agevolazioni ZFU sono una modalità tecnica di fruizione mediante compensazione verticale, finalizzata a garantire il beneficio entro il limite delle risorse stanziate.
La risoluzione citata chiarisce che lo scomputo di imposte dirette, IRAP, IMU e contributi mediante i codici tributo delle singole ZFU ha natura agevolativa e costituisce una modalità tecnica assimilabile a una compensazione verticale.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia non condivide la soluzione proposta dall’istante. Secondo la risposta, il beneficio ex art. 46, comma 2, lettera d), consiste in un esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente, fruibile con le modalità previste dalla disciplina ZFU e non già come contributo, indennizzo o risarcimento ai sensi dell’art. 47 del d.l. 189/2016.
L’Agenzia distingue nettamente i due istituti:
- l’art. 47 riguarda somme connesse ai danni causati dal sisma, cioè contributi, indennizzi e risarcimenti, e stabilisce la non concorrenza alla formazione della base imponibile di componenti positivi di reddito;
- l’art. 46 del d.l. 50/2017 disciplina invece una specifica agevolazione fiscale e contributiva in favore di soggetti localizzati nella ZFU, con un meccanismo di esenzione/esonero entro limiti quantitativi e temporali prefissati.
L’Agenzia precisa inoltre che le compensazioni effettuate per scomputare i contributi previdenziali rappresentano, sul piano contabile, una sopravvenienza attiva, in quanto esprimono l’insussistenza del debito verso l’ente previdenziale, senza incidere sull’ammontare originario degli oneri rilevati in bilancio. Di conseguenza, poiché l’art. 47 non è applicabile al beneficio ZFU, non deve essere effettuata la variazione in diminuzione in dichiarazione proposta dalla società.
Conclusioni operative
In sintesi, la risposta afferma che l’esonero contributivo previsto per la ZFU sisma Centro Italia non beneficia della detassazione di cui all’art. 47 del d.l. 189/2016. La fruizione tramite F24 e compensazione verticale è solo una modalità tecnica di utilizzo dell’agevolazione, che non muta la natura del beneficio né consente di assimilarlo ai contributi, indennizzi o risarcimenti richiamati dalla disciplina emergenziale sul sisma.
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