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Interpello

Risposta n. 85 del 27/03/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia ritiene che l’obbligo di comunicazione sussista comunque, perché l’esterometro riguarda tutte le operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti in Italia, a prescindere dalla loro qualifica IVA o dal fatto che l’operazione sia territorialmente rilevante ai fini IVA in Italia.

Obbligo di esterometro per servizi resi da un operatore inglese non soggetto IVA e privo di VAT number

Il quesito

Si chiede se i soggetti passivi IVA italiani che acquistano servizi di consulenza da una società di diritto inglese, qualificata come piccolo operatore non soggetto passivo IVA e senza VAT number, debbano trasmettere i dati dell’operazione tramite esterometro ai sensi dell’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 127/2015.

Il parere dell’Agenzia

I soggetti passivi italiani devono inviare i dati dell’operazione tramite esterometro. Non si applicano i chiarimenti della circolare 36/E del 2010 sull’INTRASTAT, poiché l’esterometro ha un ambito più ampio e non richiede che il soggetto estero sia un soggetto passivo IVA né che possieda un VAT number.

Esterometro per servizi resi da operatore inglese non soggetto IVA

L’interpello riguarda l’obbligo di comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere previsto dall’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, con specifico riferimento a servizi di consulenza resi da una società di diritto inglese che opera nel regime delle c.d. piccole imprese e non dispone di VAT number. La questione è se, in tale scenario, i soggetti passivi IVA italiani committenti debbano trasmettere i dati tramite esterometro.

Fattispecie e contesto

La società istante rappresenta di essere un operatore economico di diritto inglese che, per effetto del regime applicabile alle piccole imprese di cui agli artt. 281 e seguenti della direttiva 2006/112/CE, non è soggetto passivo ai fini IVA e non possiede un numero identificativo IVA.

La società presta servizi di consulenza anche a soggetti passivi d’imposta italiani e chiede se questi ultimi siano tenuti a comunicare i dati relativi a tali operazioni tramite l’esterometro.

Quesito del contribuente

Il quesito verte sull’interpretazione dell’ambito soggettivo e oggettivo dell’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/2015. In particolare, si chiede se l’obbligo di comunicazione sussista anche quando il prestatore estero:

  • non è soggetto passivo IVA;
  • è privo di VAT number;
  • presta servizi che, secondo l’istante, non dovrebbero essere assimilati alle operazioni considerate ai fini dell’esterometro.

La società istante ritiene che i soggetti passivi italiani non siano tenuti all’adempimento, richiamando in via analogica i chiarimenti della circolare n. 36/E del 21 giugno 2010 in materia di elenco riepilogativo INTRASTAT.

Normativa richiamata dall’Agenzia

L’Agenzia richiama l’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/2015, introdotto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui i soggetti passivi di cui al comma 3, cioè i soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

Sono escluse soltanto:

  • le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale;
  • le operazioni per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità del comma 3.

L’Agenzia distingue tale disciplina dall’art. 50, comma 6, del D.L. n. 331/1993, relativo agli INTRASTAT, che ha un perimetro diverso e più ristretto.

Soluzione interpretativa proposta e valutazione dell’Agenzia

Secondo l’Agenzia, l’esterometro ha un ambito applicativo più ampio rispetto agli INTRASTAT: riguarda infatti tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti in Italia, senza ulteriori limitazioni connesse alla qualifica IVA del soggetto estero.

Ai fini dell’adempimento è rilevante soltanto che il soggetto non sia stabilito nel territorio dello Stato; non assume rilievo:

  • che il soggetto estero sia o meno un soggetto passivo IVA;
  • che disponga o meno di VAT number;
  • che l’operazione sia o meno territorialmente rilevante ai fini IVA in Italia.

Per tali ragioni, l’Agenzia esclude che possano applicarsi i chiarimenti resi con la circolare n. 36/E del 2010 in tema di INTRASTAT, trattandosi di una disciplina diversa.

Parere conclusivo dell’Agenzia delle Entrate

Nel caso esaminato, i soggetti passivi d’imposta italiani che acquistano servizi dalla società inglese sono tenuti alla comunicazione prevista dall’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/2015.

L’Agenzia precisa inoltre che, per le modalità di invio, occorre fare riferimento all’Allegato A - Specifiche tecniche del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 89757/2018 del 30 aprile 2018.

Conclusioni operative

L’interpello conferma che l’obbligo di esterometro sorge in presenza di operazioni con soggetti non stabiliti in Italia, anche se il contraente estero:

  • non è soggetto passivo IVA secondo la disciplina del proprio ordinamento;
  • è privo di VAT number;
  • opera in un regime agevolato o di esonero.

Ne deriva che i committenti italiani devono includere tali operazioni nella comunicazione telematica prevista dalla normativa vigente.

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