Risposta n. 87 del 28/03/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'operazione non costituisce abuso del diritto perché, sulla base degli elementi forniti, non realizza un vantaggio fiscale indebito ma risponde a valide ragioni economiche e organizzative, consentendo ai due soci di proseguire separatamente l'attività.
Valutazione anti-abuso di una scissione totale non proporzionale di una s.n.c. in due s.r.l. di nuova costituzione.
Il quesito
L'istante chiede se la scissione totale non proporzionale della s.n.c. ALFA in favore di due s.r.l. di nuova costituzione integri una fattispecie di abuso del diritto ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 212/2000, con riferimento alle imposte dirette.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia delle Entrate ritiene che la scissione totale non proporzionale non sia abusiva ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 212/2000. L'operazione è considerata fisiologica, fiscalmente neutrale ex articolo 173 del TUIR, e dovrà comunque essere eseguita nel rispetto delle norme del TUIR applicabili, inclusi, ove compatibili, gli articoli 170 e 173 e le disposizioni sulla fiscalità dei soci; restano fermi i poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria.
Scissione totale non proporzionale di una s.n.c. in due s.r.l.
L'interpello riguarda la valutazione anti-abuso di una scissione totale non proporzionale di una società in nome collettivo, finalizzata alla separazione di due soci in conflitto e alla prosecuzione distinta delle attività d'impresa. L'Agenzia esamina l'operazione esclusivamente sotto il profilo dell'articolo 10-bis della legge n. 212/2000 e della fiscalità diretta.
Fattispecie rappresentata
La società istante, ALFA DI TIZIO, CAIO & C. s.n.c., è proprietaria di due rami d'azienda attivi nel settore della ristorazione, concessi in affitto rispettivamente a BETA s.n.c. e a GAMMA s.r.l., oltre che di alcuni immobili: un magazzino a uso deposito, due autorimesse e cinque immobili a uso commerciale.
La compagine sociale di ALFA è attualmente composta da TIZIO e CAIO, ciascuno titolare del 50% dei conferimenti. Il conflitto tra i due soci, sfociato in diversi procedimenti giudiziari, ha determinato una situazione di stallo gestionale. Per superare tale conflittualità, i soci hanno concordato una scissione totale non proporzionale mediante costituzione di due nuove s.r.l.
Alla prima beneficiaria sarebbero assegnati:
- il ramo d'azienda affittato a BETA;
- il magazzino;
- le due autorimesse;
- un immobile a uso commerciale.
Alla seconda beneficiaria sarebbero assegnati:
- il ramo d'azienda affittato a GAMMA;
- quattro immobili a uso commerciale.
Le quote totalitarie delle due beneficiarie verrebbero attribuite, rispettivamente, a TIZIO e a CAIO, che diverrebbero soci unici delle nuove società. L'istante segnala inoltre possibili sviluppi futuri, come eventuali fusioni con le società operative, ma chiede che l'interpello sia valutato solo rispetto alla scissione prospettata.
Quesito del contribuente
La società chiede se la scissione totale non proporzionale descritta configuri o meno un abuso del diritto ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 212/2000, con specifico riferimento al comparto delle imposte dirette (IRPEF/IRES).
Soluzione interpretativa prospettata
Secondo il contribuente, l'operazione non costituisce abuso del diritto perché sorretta da valide ragioni economiche e non preordinata all'aggiramento di norme tributarie. La finalità reale sarebbe quella di:
- interrompere il contenzioso tra i soci;
- consentire a ciascuno di proseguire separatamente l'attività imprenditoriale;
- garantire una gestione più efficiente e proficua dei due rami aziendali e dei relativi compendi immobiliari.
L'istante precisa anche che la scissione avverrebbe a valori contabili fiscalmente riconosciuti, senza emersione di plusvalenze o minusvalenze e senza conguagli in denaro, e che i soci non intendono cedere nel breve periodo le partecipazioni nelle società beneficiarie, salvo eventuali trasferimenti a familiari.
Elementi integrativi forniti
Su richiesta dell'Agenzia, il contribuente ha aggiunto che:
- il progetto di scissione era stato predisposto ma non ancora depositato nel registro delle imprese;
- i soci intendevano esonerare gli amministratori dalla redazione della situazione patrimoniale, della relazione illustrativa e della relazione degli esperti ai sensi dell'articolo 2506-ter c.c.;
- era stata richiesta una perizia di stima ai sensi dell'articolo 2465 c.c., trattandosi di scissione di società di persone in favore di s.r.l.;
- la perizia in bozza evidenziava che il valore delle partecipazioni assegnate ai soci nelle beneficiarie corrispondeva economicamente al valore delle quote originarie;
- l'avanzo di scissione risultante sarebbe stato utilizzato per ricostituire proporzionalmente le riserve della società scissa;
- il patrimonio netto fiscale di ALFA era composto da capitale sociale, riserva di capitale e utile d'esercizio, senza riserve in sospensione d'imposta;
- non vi era intenzione di procedere a rivalutazioni dei beni o delle partecipazioni;
- gli immobili erano locati a terzi, salvo quello affittato a BETA riconducibile a TIZIO.
Normativa e principi richiamati
L'Agenzia richiama in particolare:
- l'articolo 10-bis della legge n. 212/2000, in tema di abuso del diritto;
- la circolare n. 9/E del 1° aprile 2016, con riferimento ai requisiti formali delle istanze di interpello anti-abuso;
- l'articolo 173 del TUIR, che disciplina la scissione e ne afferma la neutralità fiscale;
- l'articolo 170 del TUIR, richiamato ove compatibile, poiché la fattispecie comporta, per la quota di patrimonio assegnata a ciascuna beneficiaria, una trasformazione omogenea progressiva;
- le ulteriori disposizioni del TUIR sulla fiscalità dei soci.
L'Agenzia precisa inoltre che resta fermo il potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria sulla corretta determinazione di poste contabili, valori fiscali, valori economici e sulla eventuale distribuzione sperequata dei valori tra i soci beneficiari.
Parere dell'Agenzia delle Entrate
L'Agenzia conclude che la scissione totale non proporzionale non costituisce un'operazione abusiva, perché non consente la realizzazione di alcun vantaggio fiscale indebito e non appare in contrasto con la ratio delle disposizioni tributarie applicabili.
Secondo la risposta, l'operazione è fisiologica e finalizzata a consentire agli attuali soci di ALFA di proseguire separatamente l'attività di locazione immobiliare e la gestione dei rami d'azienda affittati nel settore della ristorazione. La scissione, quindi, è considerata coerente con le esigenze organizzative e di separazione dei rapporti tra i soci, piuttosto che strumentale a un risparmio fiscale indebito.
Conclusioni operative
Il parere è reso sulla base dei dati e documenti presentati, assunti come veritieri e destinati a concreta attuazione. L'Agenzia ribadisce che:
- l'operazione dovrà rispettare le prescrizioni dell'articolo 173 del TUIR;
- dovranno essere osservate, ove compatibili, anche le disposizioni dell'articolo 170 del TUIR;
- restano applicabili le norme del TUIR sulla fiscalità dei soci;
- ogni diverso assetto derivante da ulteriori atti o negozi collegati non rappresentati nell'istanza potrà essere oggetto di autonoma valutazione anti-abuso.
In sintesi, la risposta n. 87 del 25 marzo 2019 esclude l'abusività della scissione totale non proporzionale proposta da ALFA, valorizzandone la funzione di riorganizzazione societaria e di superamento del dissidio tra i soci, in assenza di un indebito vantaggio fiscale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Interpello · 28 mar 2019Risposta n. 88 del 28/03/2019
- Interpello · 27 mar 2019Risposta n. 85 del 27/03/2019
- Interpello · 27 mar 2019Risposta n. 86 (rettifica risposta n. 73) del 27/03/2019
- Interpello · 29 mar 2019Risposta n. 90 del 29/03/2019
- Interpello · 29 mar 2019Risposta n. 89 del 29/03/2019
- Interpello · 26 mar 2019Risposta n. 83 del 26/03/2019
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →