Sentenza n. 2434/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'ottemperanza - al giudicato formatosi sulla sentenza n. 854/2024 del Tribunale di Benevento, Giudice del lavoro dott.ssa Marina Campidoglio, depositata in cancelleria in data 27/09/2024 e notificata in forma esecutiva in data 30/09/2024, passata in giudicato in data 27/03/2025, per effetto della mancata proposizione di gravame, come attestato da certificazione emessa dal predetto Tribunale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Benevento che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per due anni scolastici e disposto l'accredito di 1.000 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Benevento, passata in giudicato il 27 marzo 2025, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto a beneficiare della Carta elettronica del docente nella misura di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, con condanna del Ministero all'accredito complessivo di 1.000 euro. Nonostante la notificazione del titolo in forma esecutiva e la rituale intimazione, l'Amministrazione non ha dato esecuzione alla pronuncia. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, senza dedurre valide ragioni ostative. La ricorrente ha inoltre chiesto la fissazione di una penalità di mora in caso di persistente inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo integrati i presupposti dell'ottemperanza: il titolo azionato era passato in giudicato, come attestato dalla certificazione di cancelleria, ed era inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al dispositivo della sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore, provvedendo all'accredito di quanto dovuto. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato quale Commissario ad acta il dirigente della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla richiesta della ricorrente e ponendo il compenso di 500 euro a carico del Ministero. Ha inoltre fissato, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora parametrata all'interesse legale sulla somma dovuta, decorrente dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e destinata a cessare con l'insediamento del Commissario ad acta o con l'integrale soddisfacimento, se anteriore. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 700 euro oltre accessori, nonché alla rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Presupposti dell'azione di ottemperanza e poteri del giudice, inclusa la fissazione della penalità di mora e la nomina del commissario ad acta.
Il giudice dell'ottemperanza, verificata l'esistenza di un giudicato e l'inadempimento dell'Amministrazione, ordina l'esecuzione del titolo e può nominare un commissario ad acta e fissare una penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora è stata parametrata all'interesse legale sulla somma dovuta.
L'astreinte ha funzione sollecitatoria e non risarcitoria; decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e cessa con l'insediamento del commissario ad acta o con il soddisfacimento del creditore, se anteriore.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Inutile decorso del termine previsto dalla disposizione.
Il decorso del termine dilatorio previsto per l'adempimento delle amministrazioni pubbliche costituisce, nel caso concreto, uno dei presupposti per l'esercizio dell'azione di ottemperanza.
art. 1 l. n. 107/2015
Beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
Costituisce la base normativa del beneficio riconosciuto dal giudicato presupposto alla docente a tempo determinato.
Massime di principio
- Quando un'Amministrazione non esegue spontaneamente una sentenza passata in giudicato, attestata dalla certificazione della cancelleria, e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l'adempimento delle pubbliche amministrazioni, il giudice amministrativo può accogliere l'azione di ottemperanza e ordinare l'integrale esecuzione del titolo entro un termine perentorio.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, prevedendo che, in caso di ulteriore inottemperanza, il commissario compia tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato, anche quelli eventualmente implicanti modifiche di bilancio, a carico dell'Amministrazione inadempiente.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha funzione coercitiva e sollecitatoria, non risarcitoria; essa decorre dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza e cessa con l'insediamento del commissario ad acta o con l'adempimento, se anteriore.
- La penalità di mora può essere determinata parametrandola all'interesse legale sulla somma oggetto dell'obbligo di pagamento, quando tale parametro sia ritenuto equo dal giudice e non siano state dedotte valide ragioni ostative.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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