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Sentenza

Sentenza del 09/10/2015 n. 20254 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il rimborso di un credito IRPEG di 52.418 euro, derivante da ritenute d'acconto sugli interessi maturati durante la procedura fallimentare. L'Agenzia delle entrate sosteneva di poter sospendere o compensare il rimborso in attesa dei termini per i controlli e degli eventuali accertamenti fiscali, affermando inoltre che il credito non fosse ancora definitivamente consolidato. La società cessionaria sosteneva invece che il rimborso fosse dovuto e che eventuali crediti tributari verso l'imprenditore tornato in bonis non potessero essere opposti al credito della massa fallimentare.

La decisione

La Corte di cassazione ha confermato sostanzialmente la decisione favorevole alla società. Ha rigettato il quarto motivo dell'Agenzia e dichiarato inammissibili gli altri motivi. In particolare, ha stabilito che il credito tributario dell'Erario verso l'imprenditore fallito, dopo la chiusura del fallimento, non può essere compensato con il credito al rimborso spettante alla massa fallimentare, perché si tratta di soggetti distinti e la compensazione pregiudicherebbe la parità di trattamento dei creditori concorsuali. Ha inoltre precisato che il contribuente può impugnare il diniego di rimborso senza dover attendere la scadenza dei termini di controllo dell'Amministrazione. L'Agenzia delle entrate è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità, liquidate in 5.500 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • Legge fallimentare, art. 56

    La compensazione nel fallimento si verifica tra i crediti e i debiti del fallito verso il creditore, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento.

    La norma non consente di compensare un credito erariale verso l'imprenditore fallito, tornato in bonis dopo la chiusura della procedura, con un credito al rimborso appartenente alla massa fallimentare o al suo cessionario, perché manca la necessaria reciprocità soggettiva e si lederebbe la parità tra i creditori.

  • Codice civile, art. 1241

    Quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti.

    La compensazione presuppone obbligazioni reciproche tra gli stessi soggetti. Tale requisito non sussiste quando il debito tributario è verso il fallito tornato in bonis, mentre il credito al rimborso appartiene alla massa fallimentare.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 36-bis e 36-ter

    I controlli automatizzati e formali riguardano l'attività dell'Amministrazione finanziaria e i relativi termini non impediscono al contribuente di chiedere giudizialmente il rimborso né impongono di attendere la loro scadenza per contestare il diniego.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43

    Il termine per l'accertamento non determina, di per sé, il consolidamento o la sospensione indefinita del credito al rimborso e non legittima l'Amministrazione a opporre in compensazione crediti meramente eventuali.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 42-bis

    Il rimborso dei crediti risultanti dalle dichiarazioni deve essere eseguito secondo le modalità previste dalla legge, ferma la possibilità per l'Amministrazione di effettuare i controlli spettanti.

  • Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 5

    La memoria depositata dalla società incorporante non è stata considerata perché non indicava adeguatamente procura speciale, difensore, legale rappresentante e documentazione comprovante l'incorporazione.

Massime di principio

  • Un credito al rimborso appartenente alla massa fallimentare resta distinto dai debiti fiscali eventualmente vantati verso l'imprenditore fallito tornato in bonis; l'Amministrazione non può compensarli automaticamente.
  • La compensazione richiede reciprocità tra i soggetti delle obbligazioni. Non è sufficiente che i crediti siano collegati alla medesima impresa o alla medesima vicenda fiscale.
  • L'Amministrazione finanziaria non può sospendere indefinitamente un rimborso sulla base di crediti tributari meramente eventuali o non ancora formalmente accertati.
  • Il contribuente può impugnare il silenzio-rifiuto o il diniego di rimborso senza attendere la scadenza dei termini entro cui l'Amministrazione può svolgere controlli o accertamenti.
  • Nel contesto concorsuale, l'interpretazione delle norme sulla compensazione deve tutelare la parità di trattamento dei creditori ed evitare che l'Erario ottenga una preferenza non prevista dalla legge.
  • Chi invoca in cassazione l'esistenza di crediti erariali verso la massa deve indicare con precisione gli atti processuali e gli elementi che dimostrano di averli tempestivamente dedotti.

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