Sentenza n. 3198/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'ottemperanza al giudicato costituito dalla sentenza n. 5909/2022 emessa dal Tribunale Ordinario di Napoli, Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Lombardi, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 15366/2020, pubblicata in data 16/11/2022, notificata in data 23/07/2025, passata in giudicato. Nonché con richiesta di: fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva condannato l'Amministrazione al pagamento di differenze retributive e disposto l'adeguamento stipendiale
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 5909/2022, passata in giudicato, con cui il Ministero era stato condannato al pagamento di € 6.310,80 a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali, nonché all'adeguamento stipendiale annuo di € 329,26 fino al raggiungimento della successiva fascia stipendiale. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione il 23 luglio 2025; il ricorso per ottemperanza era stato notificato il 6 dicembre 2025. La ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'Amministrazione nonostante il passaggio in giudicato e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari di condanna al pagamento di somme di denaro da parte delle amministrazioni statali. Ha chiesto l'ordine di integrale esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto meramente formale, senza contestare specificamente le pretese né documentare l'adempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ricevibile, ammissibile e fondato. Ha accertato la sussistenza dei presupposti dell'ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario: il passaggio in giudicato risultava dal certificato della cancelleria e il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo era decorso. Nel merito, il giudice ha rilevato che il Ministero non aveva provato l'adempimento, neppure parziale, né indicato ragioni ostative, accertando quindi l'inottemperanza. Ha ordinato al Ministero di pagare € 6.310,80, oltre gli accessori previsti dal titolo, e di procedere al corretto inquadramento stipendiale entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Ha nominato, per l'eventuale perdurare dell'inottemperanza, il dirigente della DGOSV quale commissario ad acta, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere entro ulteriori 60 giorni dall'insediamento su istanza della ricorrente. Ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora, stabilendola in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'effettivo adempimento. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori e restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
L'azione di ottemperanza è esperibile anche per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, nei confronti dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare misure coercitive indirette.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato
La penalità di mora costituisce una misura coercitiva indiretta volta a stimolare l'adempimento; nei giudizi aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e può essere determinata in misura pari agli interessi legali quando tale misura non sia manifestamente iniqua.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
le amministrazioni dello Stato completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro entro 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce condizione di ammissibilità o procedibilità anche del giudizio di ottemperanza contro l'amministrazione statale per il pagamento di somme di denaro.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando il ricorrente dimostri il passaggio in giudicato del titolo e, per le condanne pecuniarie a carico di un'amministrazione statale, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- In sede di ottemperanza, l'amministrazione è tenuta a porre in essere tutte le attività necessarie per dare concreta e integrale attuazione al comando giudiziale, compresi il pagamento delle somme riconosciute e l'adozione degli atti di corretto inquadramento o adeguamento del rapporto amministrativo secondo quanto stabilito dal giudicato.
- La mancata produzione, da parte dell'amministrazione costituita, di elementi idonei a dimostrare l'avvenuto adempimento e l'assenza di specifiche ragioni ostative consentono di accertare l'inottemperanza al giudicato, quando l'obbligo imposto dalla sentenza sia chiaro e inequivocabile.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare dopo l'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione, per assicurare l'effettività dell'esecuzione del giudicato.
- Nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e può essere fissata in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto fino all'effettivo adempimento.
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