Cassazione Penale, Sentenza n. 25021/2022 del 30/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di Appello di Bari che aveva confermato le dichiarazioni di responsabilità a loro carico. Le doglianze riguardano, a vario titolo: la sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 7 L. n. 203/1991 (ora art. 416-bis, comma 1 c.p.), la legittimità delle pronunce di confisca, il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6 c.p., l'esclusione della recidiva, la corretta comparazione tra circostanze concorrenti, la dosimetria della pena e la congruità degli aumenti per continuazione. Sono anche rilevati profili processuali relativi alla specificità dei motivi di appello e alla circostanza che alcuni motivi erano stati rinunziati in udienza a favore del solo trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso di Caldarulo Onofrio (rinuncia a gran parte dei motivi e deduzioni nuove non sollevate in appello), condannandolo alle spese e ad una sanzione pecuniaria di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende e al rimborso delle spese di difesa delle parti civili Maggio Nicola, Michele e Mariangela. I ricorsi di Pascale Vito e Maino Maurizio sono stati dichiarati inammissibili nel resto ma sono stati ritenuti fondati limitatamente al trattamento sanzionatorio: la sentenza impugnata è stata annullata esclusivamente su questo punto e i fascicoli rinviati ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per un nuovo giudizio sulla determinazione della pena. Le dichiarazioni di responsabilità restano irrevocabili per tutti i ricorrenti.
Norme richiamate
L. 12 luglio 1991, n. 203 (d.l. 13 maggio 1991, n. 152) - art. 7 (ormai art. 416-bis, comma 1 c.p.)
La Corte ricorda che la rinuncia in appello a tutti i motivi eccetto quelli sul trattamento sanzionatorio comprende anche i motivi relativi alla sussistenza di circostanze aggravanti richiamate dalla norma; quindi tali questioni non possono essere riproposte in Cassazione se previamente rinunciate.
Codice penale, art. 62, comma 1, n. 6
La lamentata mancata configurazione dell'attenuante rientra tra i profili di responsabilità/valutazione delle circostanze che, se rinunciati in appello, non sono riassumibili in Cassazione.
Codice di procedura penale, art. 591, comma 4
Richiede la specificità dei motivi di appello: le doglianze meramente assertive o non specificate risultano inammissibili anche in sede di legittimità; la Corte ha rilevato questa carenza per questioni come l'esclusione della recidiva.
Codice di procedura penale, art. 616
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; la Corte ha applicato la norma per condannare Caldarulo anche con sanzione pecuniaria per colpa che ha determinato l'inammissibilità.
Costituzione (rif. giurisprudenziale): Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186
Citata come principio secondo il quale la colpa dell'autore del gravame che causa l'inammissibilità può giustificare una sanzione pecuniaria; la Corte di Cassazione l'ha richiamata nel quantificare la sanzione a carico del ricorrente.
Massime di principio
- La rinuncia, in sede di gravame, a tutti i motivi eccetto quelli relativi alla pena implica anche la rinuncia a contestare la sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti: tali questioni non possono poi essere sollevate in Cassazione.
- Motivi di appello formulati in modo meramente assertivo o non specifici possono essere dichiarati inammissibili anche in sede di legittimità in base all'art. 591, comma 4 c.p.p.; occorre esposizione puntuale e motivata delle censure.
- Se la Corte di appello non si pronuncia su doglianze specifiche riguardanti la determinazione della pena (dosimetria), la Cassazione può annullare la decisione limitatamente a quel profilo e rinviare per nuovo giudizio sulla pena.
- Presentare in Cassazione argomenti che non sono stati dedotti nell'atto di appello è inammissibile se tali questioni erano già deducibili in sede di gravame; bisogna sollevare tutti i punti utili già in appello.
- Chi propone ricorso in Cassazione causando l'inammissibilità per propria colpa può essere condannato a sanzioni pecuniarie e al rimborso delle spese processuali e di rappresentanza delle parti civili; dunque valutare con attenzione la fondatezza e la completezza delle censure prima di impugnare.
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