Sentenza n. 10094/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'esatta ottemperanza della sentenza n. 5070/2024, emessa dalla Sezione Quarta Ter del T.A.R. Lazio - sede di Roma il 05/03/2024 in relazione al ricorso n. 3147/2023 R.G., depositata e notificata il 12/03/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 5070/2024, recante condanna alla rifusione delle spese di lite e del contributo unificato
Esito
Favorevole al ricorrente (difensore antistatario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'integrale esecuzione della sentenza n. 5070/2024, passata in giudicato, notificata al Ministero munita di formula esecutiva ai fini dell'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e rimasta ineseguita nonostante il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni. Ha chiesto la condanna dell'amministrazione al pagamento delle somme dovute in forza del giudicato, la fissazione di una penalità di mora per ogni ulteriore inosservanza ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nonché la rifusione delle spese di lite. Il Ministero si è costituito senza formulare difese o contestazioni sull'inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo sussistenti il giudicato, la sua notificazione con formula esecutiva, il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e l'inadempimento dell'amministrazione. Ha ordinato al Ministero di corrispondere al ricorrente, entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, le somme dovute in base al titolo giudiziale, comprendenti quanto riconosciuto per compensi, accessori se dovuti e contributo unificato. Ha precisato che, in caso di ulteriore inadempienza, il commissario ad acta potrà essere nominato su impulso della parte. Ha invece rigettato la domanda di astreinte: pur non essendovi un'inammissibilità astratta della penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione, la sua applicazione richiede una valutazione concreta delle condizioni del debitore pubblico e delle eventuali ragioni ostative. Nel caso concreto, la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico, ritenuti fatti notori, nonché la possibilità di ricorrere al commissario ad acta entro un termine breve e congruo, sono stati considerati sufficienti a escludere la penalità. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. a), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: (…) a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato
La sentenza amministrativa non appellata e passata in giudicato costituisce titolo azionabile mediante giudizio di ottemperanza.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, inclusa, nei presupposti previsti, la penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione non è esclusa in astratto, ma la sua applicazione e quantificazione richiedono una valutazione discrezionale delle condizioni del debitore pubblico, delle difficoltà di adempimento e delle ulteriori ragioni ostative.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione consente, ricorrendo gli ulteriori presupposti, di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 115 c.p.c.
Le ragioni ostative connesse alla crisi della finanza pubblica e all'ammontare del debito pubblico possono essere valorizzate dal giudice in quanto fatti notori.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza del giudice amministrativo passata in giudicato, purché il titolo sia stato notificato all'amministrazione con formula esecutiva e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
- Accertato l'inadempimento dell'amministrazione rispetto a un giudicato recante una condanna pecuniaria, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare il pagamento delle somme dovute entro un termine congruo, potendo prevedere, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta su impulso della parte.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche alla pubblica amministrazione, ma la sua concreta irrogazione è rimessa a una valutazione discrezionale che deve considerare le condizioni del debitore pubblico, i vincoli normativi e di bilancio, la situazione della finanza pubblica e ogni altra ragione ostativa prevista dalla norma.
- La crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico possono costituire, se concretamente rilevanti e valorizzabili come fatti notori, ragioni ostative alla condanna dell'amministrazione al pagamento dell'astreinte.
- La disponibilità di un rimedio esecutivo alternativo ed efficace, quale la nomina del commissario ad acta entro un termine breve e congruo, può concorrere a escludere la necessità della penalità di mora, ove idonea a prevenire un ulteriore significativo pregiudizio patrimoniale.
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