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Risoluzione

Risoluzione n. 152 del 11/06/2009

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia chiarisce che lo sconto riconosciuto agli abbonati della società calcistica non è condizionato ma incondizionato, quindi va indicato subito nello scontrino fiscale al momento della vendita. Non si applica la procedura di reso; sono richiesti specifici accordi documentati, corretta contabilizzazione dei flussi finanziari e documentazione non fiscale a supporto.

Interpello su sconti documentati con scontrino fiscale e base imponibile IVA

Interpello su sconti per abbonati e trattamento IVA

La risoluzione riguarda l’esatta applicazione dell’art. 12 del d.m. 23 marzo 1983 in relazione a un programma di sconti collegato all’abbonamento a una squadra di calcio. Il punto centrale è stabilire se lo sconto praticato dagli esercenti convenzionati debba essere considerato "condizionato" o "incondizionato" ai fini della sua rilevazione sullo scontrino fiscale e della conseguente riduzione della base imponibile IVA.

Fattispecie rappresentata dall’istante

La società calcistica fornisce ai propri abbonati una tessera che consente sia l’accesso all’impianto sportivo sia l’ottenimento di sconti presso esercenti terzi aderenti al programma ALFA. La convenzione prevede che:

  • al momento dell’acquisto il cliente paghi il prezzo al lordo dello sconto;
  • venga rilasciato lo scontrino fiscale e una copia dello "scontrino ALFA" attestante l’importo dello sconto;
  • entro il decimo giorno del mese successivo alla chiusura contabile mensile, l’esercente versi l’ammontare complessivo degli sconti maturati su un conto corrente intestato a BETA S.R.L.;
  • la distinta riepilogativa degli sconti sia emessa da BETA S.R.L. sulla base dei dati del sistema informatico;
  • l’abbonato possa verificare online i crediti maturati e riscattarli dal mese successivo presso l’agenzia bancaria, con pagamento di una commissione di cassa.

L’istante chiede quali adempimenti spettino agli esercenti per ridurre la base imponibile IVA ai sensi dell’art. 13 del d.P.R. n. 633 del 1972, sostenendo che lo sconto debba essere trattato come sconto condizionato e rettificato solo mensilmente mediante una procedura di reso.

Soluzione interpretativa prospettata dalla società

Secondo la società, lo sconto sarebbe "condizionato" perché il suo riconoscimento dipenderebbe dall’emissione della distinta mensile da parte della società terza, contenente l’elenco dei beneficiari e l’importo maturato. Di conseguenza, lo sconto non andrebbe evidenziato al momento di ciascuna vendita, ma solo alla liquidazione mensile, attraverso:

  • l’apertura di una "pratica di reso";
  • l’emissione di uno scontrino negativo per "sconto condizionato" al termine della procedura;
  • tale operazione dovrebbe avvenire anche in assenza degli scontrini originari.

La documentazione integrativa riferisce, inoltre, che nelle more del chiarimento gli esercenti emettono lo scontrino già al netto dello sconto, trattenendo di fatto l’importo per poi riversarlo secondo il meccanismo descritto.

Valutazione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia precisa in via preliminare di non esaminare i rapporti tra società calcistica, BETA S.R.L. ed esercenti, né il trattamento delle somme eventualmente non prelevate dagli abbonati dal conto corrente della BETA. L’analisi è limitata alla natura dello sconto e al relativo trattamento fiscale.

Secondo l’Amministrazione finanziaria, dalla struttura dell’operazione emerge che il versamento mensile dello sconto ha finalità promozionale, cioè incentivare il rinnovo dell’abbonamento e gli acquisti presso gli esercenti convenzionati. Tuttavia, lo sconto:

  • non è subordinato a una condizione giuridica futura e incerta;
  • non dipende, ad esempio, dal raggiungimento di quantitativi minimi o di importi minimi di acquisto;
  • è riconosciuto semplicemente in ragione del possesso dell’abbonamento;
  • è liquidato solo mensilmente, ma ciò non incide sulla sua natura.

L’Agenzia osserva inoltre che lo sconto non è incerto né nell’an né nel quantum, poiché:

  • la misura è già stabilita dalla convenzione;
  • la distinta mensile di BETA S.R.L. ha funzione meramente riepilogativa dei dati informatici relativi agli acquisti;
  • tale distinta non svolge una funzione di controllo sull’eventuale utilizzo indebito.

Ne consegue che lo sconto è qualificato come "sconto incondizionato" e non come "sconto condizionato". A supporto viene richiamata la sentenza della Cassazione 11 gennaio 2007, n. 5006.

Conseguenze ai fini documentali e fiscali

Poiché lo sconto è incondizionato, esso deve essere indicato al momento di ogni singola operazione sullo scontrino fiscale, in conformità all’art. 8 del d.m. 30 marzo 1992, che richiede l’indicazione dei corrispettivi parziali con gli eventuali sconti o rettifiche. Viene quindi confermata l’interpretazione già espressa con la risoluzione 8 agosto 2000, n. 130, in una fattispecie analoga.

Per consentire agli esercenti di trattenere gli importi degli sconti e riversarli a fine mese alla BETA S.R.L., l’Agenzia ritiene necessario:

  • uno specifico accordo documentato che vincoli l’esercente ad accantonare l’importo dello sconto;
  • la previa autorizzazione espressa del cliente;
  • la presenza, oltre allo scontrino fiscale, di un apposito documento non fiscale da conservare e registrare in contabilità dall’esercente.

Obblighi contabili e prova dei flussi finanziari

Per superare la presunzione di maggiori ricavi, sia gli esercenti sia BETA S.R.L. devono fornire corretta evidenza contabile di tutti i movimenti finanziari intervenuti lungo la filiera, e in particolare:

  • dal cliente all’esercente;
  • dall’esercente alla società;
  • dalla società al cliente-abbonato.

La corretta tracciabilità contabile assume rilievo essenziale per documentare il meccanismo di accantonamento e redistribuzione degli sconti.

Esclusione della procedura di reso

In conclusione, l’Agenzia esclude l’applicazione della "procedura di reso" richiamata dall’istante e descritta nella risoluzione n. 219 del 2003. Tale procedura è ritenuta non pertinente perché riferita a una fattispecie diversa, cioè la richiesta di rimborso in denaro in caso di restituzione materiale e documentata della merce acquistata. Nel caso esaminato, invece, non vi è restituzione del bene, ma solo un meccanismo di sconto e riversamento mensile degli importi.

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