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Risoluzione

Risoluzione n. 154 del 11/06/2009

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia chiarisce che i compensi percepiti in Italia da una base fissa di una società professionale estera non sono soggetti alla ritenuta del 30% prevista per i non residenti ex art. 25, comma 2, DPR 600/1973, ma seguono la disciplina fiscale interna applicabile ai soggetti con stabile collegamento nel territorio. Il documento distingue tra stabile organizzazione e base fissa e conferma che, per l’attività di lavoro autonomo svolta tramite base fissa in Italia, non trova applicazione la ritenuta a titolo d’imposta.

Trattamento fiscale dei compensi corrisposti in Italia a una base fissa di una società professionale estera

Risoluzione n. 154/E del 11 giugno 2009: compensi a base fissa estera in Italia

La risoluzione affronta il trattamento fiscale dei compensi professionali percepiti in Italia da una base fissa di una società professionale estera, con particolare riferimento all’art. 25 del DPR 600/1973. L’Agenzia delle Entrate chiarisce quando si applichino, o meno, le ritenute alla fonte sui compensi corrisposti da committenti/sostituti d’imposta italiani.

Quesito presentato

La società di diritto inglese ALFA, operante nel settore dei servizi legali a imprese e persone fisiche, intende costituire in Italia una sede operativa per svolgere attività di consulenza e assistenza legale per clienti italiani e stranieri. La società chiede se i compensi professionali corrisposti alla costituenda base fissa da soggetti italiani debbano essere assoggettati a ritenuta ai sensi dell’art. 25 del DPR 600/1973.

Posizione del contribuente

Secondo l’istante, i compensi percepiti dalla base fissa italiana della società inglese non rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 25 del DPR 600/1973.

In sintesi, la tesi del contribuente è fondata su due argomenti:

  • non sarebbe applicabile il comma 1 dell’art. 25, perché la ritenuta del 20% a titolo di acconto riguarda solo compensi corrisposti a soggetti residenti, mentre la società inglese rimane non residente e la sede italiana sarebbe una mera proiezione operativa della casa madre;
  • non sarebbe applicabile nemmeno il comma 2, perché la ritenuta del 30% a titolo d’imposta per i non residenti non opera quando il compenso è corrisposto a una stabile organizzazione italiana; la base fissa dovrebbe essere assimilata a una stabile organizzazione.

A sostegno di tale assimilazione, il contribuente richiama:

  • la letteratura giuridica e l’interpretazione internazionale, secondo cui “base fissa” e “stabile organizzazione” non differirebbero sostanzialmente;
  • la ratio della norma, che non avrebbe senso se la stabile organizzazione fosse riferita solo all’attività d’impresa;
  • la cancellazione dell’art. 14 del Modello OCSE, che renderebbe superata la distinzione tra stabile organizzazione e base fissa.

Orientamento già espresso dall’Agenzia

L’Agenzia richiama la risoluzione n. 80 del 26 aprile 2007, con la quale era stato chiarito che i redditi prodotti in Italia dalla base fissa di un’associazione tra professionisti estera, soggetta a IRES ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. d), del TUIR, seguono le regole degli enti non commerciali non residenti e sono quindi assoggettati agli artt. 153 e 154 del TUIR, poiché la base fissa non svolge attività commerciale.

In base a tale impostazione:

  • l’imposta si applica solo sui redditi prodotti in Italia;
  • i redditi sono determinati secondo le regole del Titolo I del TUIR, in base alla categoria reddituale di appartenenza;
  • il reddito di lavoro autonomo segue gli artt. 53 e seguenti del TUIR;
  • il relativo reddito va indicato nel quadro RE del Modello Unico – Enti non commerciali ed equiparati.

Regime delle ritenute sui compensi professionali

La risoluzione ribadisce che l’art. 25, comma 1, del DPR 600/1973 prevede una ritenuta del 20% a titolo di acconto sui compensi corrisposti a soggetti residenti per prestazioni di lavoro autonomo, anche non esercitate abitualmente.

Tuttavia, il richiamo espresso al comma 1 conferma, secondo l’Agenzia, che per i soggetti non residenti che svolgono in Italia prestazioni tramite una base fissa non si applica la ritenuta a titolo definitivo prevista dal comma 2. Quest’ultimo dispone, infatti, una ritenuta del 30% a titolo d’imposta sui compensi corrisposti a soggetti non residenti, anche per prestazioni rese nell’esercizio di imprese.

L’Agenzia spiega che, una volta accertato un collegamento stabile tra l’attività professionale e il territorio italiano, la tassazione segue la legislazione domestica. La presenza della base fissa comporta infatti una penetrazione economica tale da rendere l’operatore straniero assimilabile, sul piano fiscale, a un professionista residente.

Esclusione della ritenuta a titolo d’imposta per la base fissa

La risoluzione afferma che la finalità della ritenuta del 30% sui non residenti è quella di evitare che soggetti operanti in Italia sottraggano redditi alla potestà impositiva nazionale. Tale finalità non ricorre, invece, quando il soggetto opera nel territorio mediante una sede stabile e radicata, già soggetta agli adempimenti fiscali italiani.

Inoltre, le istruzioni al Modello Unico Enti non commerciali/2009 prevedono che l’associazione fra professionisti non residenti che svolge attività in Italia mediante base fissa indichi nel rigo RE24 le ritenute eventualmente subite sui compensi professionali.

Distinzione tra stabile organizzazione e base fissa

La risoluzione precisa che il caso non può essere ricondotto all’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 25 del DPR 600/1973, che esclude la ritenuta a titolo d’imposta per:

  • i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all’estero;
  • quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

Secondo l’Agenzia:

  • il termine “stabile organizzazione”, così come tipizzato dall’art. 162 del TUIR, riguarda esclusivamente attività di natura imprenditoriale;
  • il termine “base fissa” indica invece un autonomo centro di imputazione di interessi giuridico-tributari per lo svolgimento di attività di lavoro autonomo.

Rilievo del Modello OCSE e della riserva italiana

La risoluzione osserva che il Modello OCSE ha abolito la distinzione tra stabile organizzazione e base fissa, con una sostanziale equiparazione tra le due nozioni. Tuttavia, l’Italia ha formalmente espresso riserva per continuare a includere nelle convenzioni un articolo specifico dedicato all’imposizione dei redditi derivanti dall’esercizio di professioni indipendenti.

Questa riserva, riferita all’art. 3 del Modello OCSE, conferma la volontà di mantenere la distinzione tra:

  • attività commerciale, riconducibile alla stabile organizzazione;
  • attività autonoma, riconducibile alla base fissa.

Conclusione operativa

La risoluzione conferma i chiarimenti già forniti con la risoluzione n. 80 del 2007 e conclude che, nel caso di specie, non si applica l’ultimo periodo dell’art. 25, comma 2, del DPR 600/1973. Di conseguenza, i compensi corrisposti in Italia alla base fissa di una società professionale estera non sono soggetti alla ritenuta a titolo d’imposta del 30% prevista per i non residenti, ma devono essere trattati secondo il regime fiscale interno proprio dell’attività svolta tramite base fissa.

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