Risoluzione n. 156 del 12/06/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate chiarisce che i benefici economici corrisposti agli studenti meritevoli rientrano tra le somme assimilate a borse di studio ex art. 50, comma 1, lett. c), TUIR e sono soggetti a ritenuta d’acconto. Non risponde, invece, sulla questione dell’intestazione dell’assegno al minore o ai genitori. Vengono inoltre richiamate le regole sulle detrazioni d’imposta applicabili e il criterio temporale per il loro calcolo.
Ritenute e detrazioni sugli incentivi economici per studenti meritevoli (D.Lgs. 262/2007)
Ritenute e trattamento fiscale dei benefici economici per studenti meritevoli
La risoluzione affronta un interpello del MIUR relativo agli incentivi previsti dal D.Lgs. 29 dicembre 2007, n. 262, destinati a valorizzare le eccellenze degli studenti della scuola secondaria superiore statale e paritaria. Il documento chiarisce il regime fiscale dei benefici di tipo economico corrisposti agli studenti meritevoli e il loro inquadramento nell’ambito del TUIR.
Quesito posto dal MIUR
Il Ministero chiede, in caso di attribuzione di un beneficio economico a studenti meritevoli di età compresa tra 14 e 18 anni:
- se l’assegno possa essere intestato direttamente all’alunno minorenne oppure ai genitori esercenti la patria potestà;
- se l’importo debba essere assoggettato a ritenuta.
Limiti della risposta fornita
La Direzione precisa che il primo quesito, relativo all’intestazione dell’assegno, non rientra nelle materie di propria competenza e quindi non viene esaminato nel merito. La risposta riguarda esclusivamente il profilo fiscale del beneficio economico.
Inquadramento fiscale del beneficio economico
L’art. 50, comma 1, lett. c), del TUIR include tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente:
- le somme corrisposte a titolo di borsa di studio;
- le somme corrisposte a titolo di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale,
- a condizione che il beneficiario non sia legato da rapporti di lavoro dipendente con il soggetto erogante.
Viene richiamata la circolare n. 326 del 23 dicembre 1997, secondo cui la borsa di studio comprende le erogazioni destinate a sostenere attività di studio o di ricerca scientifica, specializzazione e attività analoghe.
Esclusione dell’esenzione IRPEF
La risoluzione osserva che il beneficio economico previsto dal D.Lgs. n. 262 del 2007 non rientra nelle specifiche fattispecie di esenzione IRPEF previste per alcune borse di studio, in particolare quelle corrisposte:
- agli studenti universitari dalle Regioni a statuto ordinario e speciale e dalle Province autonome di Trento e Bolzano;
- dalle Università e dagli istituti di istruzione universitaria per corsi di perfezionamento e scuole di specializzazione;
- per i corsi di dottorato di ricerca;
- per attività di ricerca post-dottorato;
- per corsi di perfezionamento all’estero.
Motivazione del richiamo alla disciplina delle borse di studio
Per individuare il corretto trattamento fiscale, l’Agenzia valorizza le finalità del D.Lgs. n. 262 del 2007, che sono orientate a:
- valorizzare la qualità dei percorsi di istruzione;
- riconoscere i risultati elevati degli studenti;
- promuovere l’innalzamento dei livelli di apprendimento;
- garantire pari opportunità di sviluppo delle capacità;
- incentivare la prosecuzione degli studi nei licei e negli istituti tecnico-professionali.
In ragione di tali finalità, e della formulazione ampia dell’art. 50, comma 1, lett. c), del TUIR, il beneficio economico è ricondotto alla disciplina delle borse di studio e/o degli assegni per fini di studio.
Ritenuta applicabile
Le somme corrisposte a titolo di beneficio economico agli studenti meritevoli devono essere assoggettate a ritenuta a titolo di acconto ai sensi dell’art. 24 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, quando sono erogate:
- dai sostituti d’imposta indicati dall’art. 23, comma 1, del DPR n. 600 del 1973;
- oppure dalle amministrazioni dello Stato individuate dall’art. 29 del medesimo DPR, per effetto del richiamo contenuto nel quinto comma.
Detrazioni d’imposta
La risoluzione precisa che i redditi di cui all’art. 50, comma 1, lett. c), del TUIR beneficiano delle detrazioni d’imposta previste dall’art. 13, comma 1, del TUIR. In particolare:
- la detrazione è pari a 1.840 euro se il reddito complessivo non supera 8.000 euro;
- la detrazione va rapportata al periodo di lavoro dell’anno;
- la detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro;
- per i rapporti di lavoro a tempo determinato, la detrazione minima non può essere inferiore a 1.380 euro.
La risoluzione ritiene che le borse di studio in esame, essendo collegate al risultato conseguito in un anno scolastico, debbano essere equiparate ai rapporti di lavoro a tempo determinato.
Criterio temporale per il calcolo delle detrazioni
Richiamando le circolari nn. 226 del 1994, 326 del 1997 e 3 del 1998, il documento chiarisce che le detrazioni spettano con riferimento ai giorni compresi nel periodo assunto ai fini dell’erogazione della borsa di studio, anche se tale periodo si riferisce ad anni precedenti rispetto a quello dell’effettiva erogazione.
Ne deriva che:
- se la borsa di studio è erogata per il rendimento scolastico, le detrazioni spettano per l’intero anno;
- se è corrisposta in relazione alla frequenza di un particolare corso, le detrazioni spettano per il periodo di durata del corso.
Indicazioni finali
La risoluzione conclude con l’ordinaria indicazione di vigilanza alle Direzioni Regionali affinché gli uffici osservino le istruzioni e i principi espressi nel documento.
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